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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1305 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Nottola e Parte_1
AE IN ed elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA), Viale
Europa, 10, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Nottola
Appellante
E
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Controparte_1
tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla
Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta procura P.IVA_1 in atti dall'Avv. Rosa Maria Siciliano (C.F.: ) e con il C.F._1 medesimo dom.to presso la sede dell'Ente, in Torre del Controparte_2
Greco, Via Marconi 66
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.05.2024, Parte_1
ha proposto appello parziale avverso la sent. n. 1682/2023, pubblicata in data
16.11.2023, con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così statuiva: “condanna la , in persona del legale rapp.te. a pagare al CP_3 ricorrente € 18.891,18, oltre interessi legali dalla Parte_1
maturazione delle singole competenze al saldo;
condanna la , in CP_3 persona del legale rapp.te, a versare la differenza sui contributi all' nella CP_4
misura di legge, nei limiti della prescrizione;
compensa le spese di lite, eccetto spese di CTU liquidate con separato decreto”.
Con riferimento alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in suo favore della c.d. RIA, anche in relazione all'attività svolta quale medico di medicina generale in regime di convenzione (rigettata dal giudice di primo grado), l'appellante lamenta
“errata e falsa applicazione del d.p.c.m. 8 marzo 2001; omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio; omessa valutazione della determina dirigenziale n. 434 dell'asl del 08.06.2014; omessa Parte_2
valutazione del parere dell'area generale di coordinamento - assistenza sanitaria presso la giunta regionale della Campania nota prot. n. 637382 del 16.09.2013; motivazione insufficiente e contraddittoria su aspetti salienti della controversia”.
Conclude chiedendo, in riforma parziale della sentenza di primo grado, per l'accoglimento integrale delle proprie domande. Cont Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita l' appellata che, con varie argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La Corte, all'esito dell'udienza del 28.10.2025, tenuta in modalità scritta, lette le note ritualmente depositate dalle parti costituite, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
L'interpretazione dell'articolo unico del DPCM 8 marzo 2001 sul quale la ricorrente fonda la sua rivendicazione economica, infatti, è stata – a parere della
Corte – correttamente effettuata dal Giudice di primo grado.
La norma invocata, invero, specifica a quali condizioni e a quali effetti debba avvenire il riconoscimento, in caso di instaurazione di rapporti di impiego, dell'anzianità del servizio convenzionale prestato dai medici nei differenti settori e tra essi, anche nel settore della emergenza territoriale che nella specie viene in rilievo. Segnatamente:
- al primo comma, sub a), la norma riconosce “agli specialisti ambulatoriali, medici
e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto di inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza”;
- al medesimo comma, sub b), la norma riconosce “agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale … un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel servizio sanitario nazionale”, rapportata ad una serie di parametri specificamente indicati (relativi all'orario settimanale e all'anzianità di servizio).
Sono state previste, dunque, due differenti forme di riconoscimento:
a) uno integrale (“come salario di anzianità”), di quanto il medico aveva già maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) l'altro, più limitato, dell'intera attività svolta nel servizio sanitario nazionale.
Soltanto il primo, il maturato economico, vale a tutti gli effetti, sia giuridici che economici;
mentre l'attività svolta nel servizio sanitario nazionale vale, invece, come attività di servizio ed esperienza professionale e, dunque, rileva soltanto per gli effetti giuridici, non anche per quelli economici.
La differente regolamentazione trova la sua giustificazione nei differenti presupposti di fatto:
a) il maturato economico;
b) l'attività svolta.
Deve, tuttavia, rilevarsi che – correttamente – il Tribunale ha evidenziato come il regime individuato dal suddetto D.P.C.M. sia limitato alla posizione di “specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi”, ciò che emerge chiaramente dalla lettura non soltanto del dato letterale della norma, ma anche dai riferimenti normativi in essa indicati. È, dunque, esente da errori logico-giuridici la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “esso infatti richiama nel preambolo le fonti primarie di autorizzazione e, in particolare, il
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2 bis, che dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi della L. n. 59 del 1997, art. 8, sono individuati
i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dal suddetto personale sanitario, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34; si tratta dunque di una normativa avente carattere eccezionale, che riguarda solo
i soggetti tassativamente indicati dal decreto”.
Del resto anche di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “L'art.
1, lett. b) del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici ed altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale), nel prevedere il riconoscimento di "una anzianità di servizio e di esperienza professionale" nell'ambito dell'attività prestata nel Servizio sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (Cass. n. 6015/2015)” (così da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
21/10/2024, n. 27227).
Né a differente conclusione può giungersi per quanto affermato nella perizia tecnica disposta in primo grado, posto che è compito del giudice e non certo del consulente stabilire la normativa applicabile ed individuarne la relativa interpretazione.
Cosicché, se anche il perito abbia provveduto ad una quantificazione, ciò a nulla rileva laddove il giudice – come nel caso in esame – abbia ritenuto assolutamente non dovuta la prestazione.
Del tutto ininfluenti sono, poi, la determina dirigenziale n. 434 dell'
[...]
del 08.06.2014 e il parere dell'area generale di coordinamento - Parte_3
assistenza sanitaria presso la giunta regionale della Campania nota prot. n. 637382 del 16.09.2013.
Cont Con il primo atto, l' si determinava a “riconoscere al dr matr. Parte_1
2013112 - Dirigente Medico in servizio presso il Distretto Sanitario n. 51, ai sensi del D.P.C.M. 08.03.2001 art. 1 lettera b) punto 2, l'attività prestata in qualità di
Medico di Medicina Generale, attività svolta in contemporanea con quella di
Medico della Medicina dei Servizi, a seguito della doppia convenzione di Medico della medicina dei Servizi e di Medico di Medicina Generale. Collocare per
l'effetto, in ordine all'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, il dr
[...]
, nella fascia economica prevista dal contratto per i Dirigenti con Pt_1
anzianità di servizio superiore a quindici anni, a far data dal 01.10.2010, data del passaggio al rapporto di dipendenza dello stesso con questa Azienda”. Cont Il secondo atto premette che “il quesito posto da codesta con nota
n.11333/2013 risulta non di competenza di questo Servizio” pur affermando che “al medico di che trattasi vada riconosciuta l'attività prestata sia come medico di medicina generale sia come medico di medicina dei servizi poiché come da
D.P.C.M. 08.03.2001 art. 1 lett. b) punto 2 (“il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità” n.d.r.), le due attività sono contemporanee e compatibili”
Da un lato, infatti, come chiarito anche dal giudice di primo grado, “non conduce a Cont conseguenze diverse la lettura della determina dirigenziale del 3-6-2014 n.
434 che, ai fini dell'indennità di esclusività, riconosceva al ricorrente l'attività prestata quale medico della Medicina generale svolta in contemporanea a quella di medico della medicina dei servizi a seguito della doppia convenzione intercorsa
Cont con la , in quanto avente ad oggetto una diversa voce retributiva”; dall'altro lato, tutte le decisioni e determinazioni dell'amministrazione non possono porsi in contrasto con quanto stabilito da norme superiori e, comunque, alla luce di queste ultime devono essere interpretate.
Cont Certamente corretta si palesa la decisione dell' di riconoscere un'anzianità di servizio superiore ai quindici anni che tiene conto di tutta l'attività lavorativa prestata, ma ciò non può portare al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'odierno appellante proprio alla luce dell'art. 1, lett. b) punto 2) che prevede la cumulabilità di tutto il servizio prestato nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, ma ai soli fini “della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità”.
In conclusione, l'appello va rigettato.
La particolare complessità della vicenda induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 28.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro