TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa AM CI AR TE all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 271/2022 e vertente tra:
, nata a [...], il [...] CF: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa, riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n° 271/2022, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della Controparte_2
, per 102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale
[...] anno e successivamente di avere ricevuto provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate in tale anno.
Sostenendo di avere lavorato chiedeva la reiscrizione.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testi ammessi, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda essendo stato proposto il ricorso nei termini di legge.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro, dal quale si deduce che la ditta ha espletato attività lavorativa nell'anno 2018, con relativo fatturato. CP_2
Dall'escussione dei testi ammessi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli escussi questo giudice che li ha attentamente osservato durante l'esame, si è rilevato chiaramente che, la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, per 102 giornate, eseguendo le direttive del titolare. Controparte_2
Dunque la stessa ha diritto a essere inscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per 102 giornate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della società Parte_1 cooperativa agricola , nell'anno 2018, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina CP_2 all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli CP_3 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
DR. AM CI AR TE
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa AM CI AR TE all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 271/2022 e vertente tra:
, nata a [...], il [...] CF: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa, riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n° 271/2022, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricola alle dipendenze della Controparte_2
, per 102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale
[...] anno e successivamente di avere ricevuto provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate in tale anno.
Sostenendo di avere lavorato chiedeva la reiscrizione.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_3 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testi ammessi, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda essendo stato proposto il ricorso nei termini di legge.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro, dal quale si deduce che la ditta ha espletato attività lavorativa nell'anno 2018, con relativo fatturato. CP_2
Dall'escussione dei testi ammessi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli escussi questo giudice che li ha attentamente osservato durante l'esame, si è rilevato chiaramente che, la ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
, per 102 giornate, eseguendo le direttive del titolare. Controparte_2
Dunque la stessa ha diritto a essere inscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 2018 per 102 giornate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della società Parte_1 cooperativa agricola , nell'anno 2018, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina CP_2 all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli CP_3 elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_3 processuali, che liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
DR. AM CI AR TE