Art. 3. Ordinamento
Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide in tre sezioni, ciascuna competente nelle seguenti materie:
sezione 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi; piani esecutivi; convenzioni ed accordi internazionali; convenzioni per la concessione dei servizi ad uso pubblico;
sezione 2ª: capitolati e norme tecniche; progetti di lavori e forniture; meccanizzazione ed automazione; costruzioni edili ed impianti tecnologici;
sezione 3ª: ricerche e sperimentazioni; istruzione professionale.
Il Consiglio superiore tecnico delle, poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo delle sezioni negli altri casi.
Per l'esame delle materie che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonche' delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio e' sostituito da quello di apposita giunta, costituita con le stesse modalita' previste dal successivo articolo 6 per le sezioni.
Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide in tre sezioni, ciascuna competente nelle seguenti materie:
sezione 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi; piani esecutivi; convenzioni ed accordi internazionali; convenzioni per la concessione dei servizi ad uso pubblico;
sezione 2ª: capitolati e norme tecniche; progetti di lavori e forniture; meccanizzazione ed automazione; costruzioni edili ed impianti tecnologici;
sezione 3ª: ricerche e sperimentazioni; istruzione professionale.
Il Consiglio superiore tecnico delle, poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo delle sezioni negli altri casi.
Per l'esame delle materie che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonche' delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio e' sostituito da quello di apposita giunta, costituita con le stesse modalita' previste dal successivo articolo 6 per le sezioni.