Articolo 6 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 febbraio 1949
Art. 6.
Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, gia' corrisposti o regolarmente liquidati.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente