Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Filippo Longo, Cristina Oliveti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Laura Albano, Gian Maria Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo 101;
per l'annullamento
- della disposizione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2022 a firma del dott.-OMISSIS-, Dirigente della Direzione V, Divisione 4, Ufficio Concorsi, con cui “sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36>), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, per il settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche e settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche (secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) Rif. 17069”, e relativa graduatoria degli idonei che ha visto collocare il ricorrente al secondo posto, con punti 81,40/100 e al primo posto, con punti 94/100 il dott. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 12.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IR AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso gli atti e la relativa graduatoria del concorso – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – per il reclutamento di un ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, per il settore concorsuale 06/F1, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili.
2. – Si costituivano l’amministrazione resistente e il controinteressato.
3. – Con memoria depositata il 12.2.2026 parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
4. – Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
5. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, attesa la definizione in rito della causa e la richiesta di parte ricorrente cui le parti costituite non si sono opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche coinvolte nel presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
IR AN IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR AN IR | IN LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.