Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
_______________
_____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________
__
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. _____________
Rilasciata 8393/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
________________
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Parte_1 ______
Misuraca ed Eugenio Scotto Di Tella.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/04/2025, tenutasi con le modalità di cui
Il Cancelliere
all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3/06/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione, ritenendo il ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 8/04/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino