Articolo 12 della Legge 31 dicembre 1991, n. 420
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 gennaio 1992
Art. 12. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1990 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 6.272.897.880. 2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1989 risultano stabiliti in lire 12.755.000. 3. I residui attivi al 31 dicembre 1990 ammontano complessivamente a lire 9.184.000 cosi' risultanti:
Somme versate Somme rimaste Totale
da riscuotere
(in lire)
Accertamenti... 6.263.695.880 9.184.000 6.272.879.880 Residui attivi
dell'esercizio
1989........ 12.755.000 - 12.755.000 __________________
9.184.000
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Entrata in vigore il 17 gennaio 1992