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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott.ssa Elena Ramatelli, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”, pendente
TRA
(cod. fisc.: ), nata nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.02.1973 e residente in Furci Siculo (ME), elettivamente domiciliata in Messina, via G.
Pascoli, n. 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in C.F._2
calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore
CONTRO
La n concordato preventivo, quale incorporante della Controparte_1 [...]
con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n.101, C.F. Controparte_2
, in persona del consigliere delegato dott. elettivamente P.IVA_1 Controparte_3
domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso lo studio dell'avv. Stefano Bona
(telefax n.06/3728646, PEC: , C.F. Email_1 [...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della compara C.F._3
di costitzione
1 Opposta
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, notificato il 5/06/2015, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/15, emesso il 20.02.2015 e notificato il
28.04.2015, con cui il Tribunale di Messina ingiungeva alla impresa individuale Parte_1
CF , in persona dell'omonimo titolare, con sede in Furci
[...] C.F._1
Siculo (ME), alla Via Nazionale n. 271, il pagamento, entro il termine di 40 gg. dalla notifica del decreto della somma, di € 8.760,76, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. N.
231/02 nonché spese del procedimento monitorio nella misura di €. 145,50 per spese, €.
540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge, a titolo di somme dovute per la fornitura di energia elettrica
Con la proposta opposizione eccepiva, preliminarmente, Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.. Deduceva, poi, l'inidoneità delle fatture poste a fondamento della richiesta creditoria a provare l'effettivo ammontare del credito e ciò poiché non recanti l'indicazione dei consumi effettivi come risultanti dalle letture del contatore. Evidenziava come l'erroneità del calcolo delle somme dovute fosse stata riconosciuta dalla società opposta che aveva provveduto ad emettere note di credito anche dopo inoltre, inoltre, l'illegittimità della azione monitoria intrapresa anche Parte_2
sotto il profilo della illegittima richiesta di pagamento del CMOR a seguito del mutamento di gestore. Instava, pertanto, in via principale per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto della domanda.
Costituitasi in giudizio la contestava gli assunti di parte opponente CP_1
affermando la correttezza della fatturazione e del credito ingiunto ed instando per il rigetto della domanda.
2 La causa, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art-.183 c.p.c, documentalmente istruita, veniva assegnata a questo giudice e, precisate le conclusioni, con ordinanza del 12/06/2024, resa in esito alla udienza cartolare a trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dalla difesa dell'opponente
Dall'esame degli atti, rimasti incontrastati da parte opposta che nessun elmento di segno contrario ha offerto a questo giudice, risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo n.
194/15, emesso il 20.02.2015 è stato notificato il 28/04/2015, e dunque oltre il termine di sessanta giorni previsto perentoriamente dall'art. 644 c.p.c.
Deve, perciò, essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica nei confronti dell'ingiunta, con assorbimento di ogni altra questione involgente la validità del decreto ingiuntivo
Ciò, tuttavia, non preclude l'esame nel merito delle pretese creditorie, secondo il consolidato principio giurisprudenziale per cui, ove sulla domanda monitoria si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca l'inefficacia del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere- dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (per tutte. Cass. n. 3908 del 29 febbraio 2016).
Passando ad esaminare il merito, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura con la società opposta avendo, anzi, affermato di essere cliente della stessa per una fornitura relativa alla attività imprenditoriale esercitata denominata
3 RI 200 , con sede in Furci Siculo, Via IV Novembre 271, cui risultano inviate le fatture, e neppure ha contestato l'avvenuta erogazione di energia, essendosi limitata a dolersi della erronea fatturazione da parte della società venditrice.
Cosicchè, posto che il contratto di somministrazione disciplinato dal codice civile, non è sottoposto ad alcun regime di forma, non essendo richiesta la forma scritta, né altro tipo di formalità, né per la sua valida conclusione, né per la prova dello stesso in giudizio, potendo quest'ultima essere raggiunta anche mediante presunzioni, deve ritenersi che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla opponente in ordine alla esistenza del rapporto, in uno alle fatture prodotte nessun dubbio possa sussistere sulla conclusione del contratto di fornitura tra le parti.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, con il medesimo atto di opposizione Parte_1
non ha. contestato un eventuale malfunzionamento del contatore, che non è stato
[...]
lamentato neppure in sede stragiudiziale, laddove l'opponente ha chiesto alla società opposta, di verificare e correggere le fatture in quanto riportanti consumi maggiori di quelli reali. Infatti, "in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)" incombendo, "invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite" (Cass. 9.1.2020, n. 297). E nel caso di specie, dovendo ritenersi incontestata la circostanza del corretto funzionamento del contatore, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare quali sarebbero state le quantità di tale bene che avrebbe effettivamente consumato, provando ad esempio, che nell'anno prima rispetto a quello delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, ovvero in quello dopo, tali consumi siano stati
4 differenti. Detta prova non è stata fornita, non sono state prodotte in giudizio bollette atte alla comparazione dei consumi, non potendosi riconoscere rilievo decisivo, in mancanza di documentazione comprovante la differenza tra i consumi degli anni precedenti e succcessivi, l'indicazione dei consumi riportata nella corrispondenza intercorsa tra le parti con cui l'opponente chiedeva la rettifica delle fatture.
Applicando alla controversia le regole del processo civile e della formazione della prova, fra le quali, a pieno titolo rientrano i principi di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c., si deve prendere atto che, a fronte della produzione delle fatture, l'opponente non ha mai contestato la fornitura di energia elettrica, né ha negato averla ricevuta per il punto di "consegna" (POD) dell'energia elettrica somministrata in tal modo rendendo inequivocabile, non solo l'identificazione del punto di consegna in uso all'utenza ma anche che i consumi riguardassero la somministrazione di energia elettrica, considerato che il
POD è il codice alfanumerico destinato a identificare in modo certo il punto di prelievo, ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale;
non ha mai affermato di non avere ricevuto le fatture, limitandosi a sostenere genericamente “l'erroneità nel calcolo dei consumi” in quanto non supportati dalle reali letture del contatore.
Orbene, una tale difesa, che non contesta in maniera specifica e puntuale che sia stata effettuata la materiale somministrazione di energia elettrica nei tempi e per le quantità indicate nelle fatture prodotte rafforza la valenza meramente indiziaria di tali documenti. E ciò alla luce della relatività del principio consolidato secondo cui le fatture possano essere poste a fondamento del monitorio, e che l'efficacia probatoria di tali documenti venga meno in sede di cognizione piena e di opposizione, principio destinato a cedere di fronte all'atteggiamento difensivo delle parti: ove in sede di opposizione non vi sia una puntuale e specifica contestazione della esistenza o quantità della fornitura, le fatture possono costituire certamente solido fondamento indiziario dell'esecuzione della stessa, alleggerendo l'onere di prova del fornitore.
5 E nel caso di specie gli elementi indiziari di cui sopra hanno trovato riscontro nelle letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal
Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità "trader") e prodotte in giudizio dalla società ingiungente, per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete costituiscono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
E nel caso in esame, non avendo l'opponente dimostrato l'inattendibilità delle letture del contatore il Tribunale reputa che tali dati inviati alla società opposta dal distributore locale contenenti i consumi rilevati e imputabili all'opponente siano, in uno alle fatture ed all'estratto conto prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore e successivamente fatturati.
Peraltro, parte opponente pur avendo dedotto a riprova della erroneità della fatturazione la circostanza che anche dopo l'emissione del decreto ingiuntivo la società opposta avrebbe riconosciuto un errore di calcolo emettendo una nota di credito, tuttavia non ha fornito alcuna prova del proprio assunto, cosicchè l'unica nota di credito di Euro
479,00 è quella emessa prima della richiesta di ingiunzione di pagamento.
La società opposta ha, pertanto, offerto la prova del credito vantato, oltretutto non contestato nell'an debeatur, ma solo nel suo esatto ammontare e parte opponente va pertanto condannata al pagamento della somma di Euro € 8.760,76, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. N. 231/02.
Quanto alla domanda, formulata dalla opponente nella memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, tesa all' accertamento di condotte scorrette d la Controparte_4
ai danni del consumatore così come disciplinato dal Codice del Consumo va osservato che
6 detta domanda sebbene, formulata per la prima volta nelle memorie va dichiarata ammissibile, con conseguente rigetto della eccezione formulata dalla società opposta di inammissibilità della domanda in quanto “nuova”, posto che detta domanda si fonda su situazioni giuridiche e su un tema di indagine, il comportamento scorretto della società opponente, già prospettato nell'atto di citazione e pertanto non configura un mutamento della causa petendi (Corte di Cassazione, sez. VI-1 civile, ordinanza 7 settembre 2020 n.
18546) (Corte di Cassazione, Sezioni Unite della, sentenza n. 12310 del 15 giugno
2015;Corte di Cassazione, Sezioni Unite della, sentenza n. 22404 del 13 settembre 2018).
La domanda è, tuttavia, infondata non avendo l'opponente offerto elementi di prova in ordine a comportamenti scorretti perpetrati in suo danno.
In particolare, riguardo alla dedotta illegittima richiesta di pagamento del CMOR, unica condotta di cui è stata dedotta la scorrettezza, va osservato che il funzionamento del
CMOR (“Corrispettivo Morosità”), introdotto ai sensi delle delibere ARG/elt 191/2009 e
219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è un indennizzo proprio dei fornitori-venditori di energia volto al recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali. Invero, "il corrispettivo Cmor è una forma di indennizzo e non è quindi un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di Cmor di indennizzo.
È inoltre previsto l'annullamento del Cmor laddove il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente, con restituzione dell'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento" (Tribunale di Bologna sentenza n. 740/2022 del 21.03.2022 e sentenza n.
3060/2021 del 20.12.2021).
7 Stante la soccombenza va condannata alla rifusione in favore Parte_1
della società opposta delle spese di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/22, valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo 194/15, emesso il 20.02.2015 dal Tribunale di
Messina
2) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3) condanna al pagamento in favore della società opposta della somma Parte_1
di Euro € 8.760,76, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. N. 231/02.
4) condanna , al pagamento nei confronti della società opposta delle Parte_1
spese del giudizio in euro 5077,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Messina il 19/12/2022
IL Giudice
(dott.ssa Elena Ramatelli)
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