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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1291/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe DE LUCA (C.F. ) C.F._2
- opponente -
e
Avv. GALLINA Riccardo (C.F. ) e Avv. GIGLIO Francesco C.F._3
(C.F. , difesi da sé medesimi ex art. 86 cpc C.F._4
- opposti -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1
fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. – avanzata dal medesimo debitore esecutato avverso il pignoramento mobiliare dell'autocarro tg
DG280TR, notificatogli il 13.4.2021 dai creditori procedenti, Avv. Riccardo GALLINA
(C.F. ) e Avv. Francesco GIGLIO nel proc. n. 230/2021 RGE – C.F._3
nel termine assegnatogli con l'ordinanza del 6.8.2021, con la quale il G.E. ha definito la fase sommaria, rigettando la richiesta di sospensione.
L'opponente ha eccepito impignorabilità del predetto mezzo in quanto unico ed indispensabile per l'esercizio della propria attività imprenditoriale destinata prevalentemente al movimento terra ed al trasporto di rifiuti non pericolosi, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
1.2. – Si sono costituiti gli Avv.ti Riccardo GALLINA e Francesco GIGLIO, i quali hanno eccepito l'infondatezza dell'opposizione, per difetto di prova della indispensabilità del ben pignorato in relazione alle dimensioni dell'imprese, alle modalità di esercizio e della sua produttività, tenuto conto le diverse attività
dell'impresa dell'opponente, come da visura camerale prodotta.
Più specificamente, hanno evidenziato che:
- l'attività di movimento terra, comprensiva di scavi, asporto di terreno e riporti e livellamenti, non necessita dell'autocarro pignorato;
- nella visura camerale si fa menzione del “noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili” sicché l'opponente è titolare di altre macchine operatrici che, in
2 quanto non ammesse a circolare su strade, non necessitano di essere iscritte al
P.R.A.;
- l'attività di raccolta, smaltimento e riciclaggio di materiale edile può continuare ad essere svolto attraverso “il conto terzi”;
- in occasione dell'asporto del mezzo nell'ambito della procedura esecutivo da parte dell' in data 22.10.2021, l'autocarro è stato trovato non marciante, CP_1
privo di chiavi di accensione e dei cerchi delle ruote anteriori, con i semiassi posteriori spezzati, una delle due batterie non funzionate, la balestra destra lesionata, le sponde del ribaltabile smontate.
2.1. – Ciò posto, come è noto, l'art. 3 della l. 52/2006 ha abrogato – dall'entrata in vigore della medesime legge, l'1.3.2006, ai sensi del suo art. 22 – il n. 4 dell'art. 514
cod. proc. civ., a tenore del quale erano incluse, tra le cose mobili “assolutamente
impignorabili», tra l'altro «gli strumenti, gli oggetti, i libri indispensabili per l'esercizio
della professione, dell'arte, del mestiere del debitore”, attualmente compresi, per effetto della novella disposta dall'art. 4 della stessa legge, tra i beni mobili “relativamente
impignorabili” ai sensi dell'art. 515, 3° comma, cod. proc. civ., nel senso che pignorabili nei limiti di un quinto “quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la
soddisfazione del credito”, ma tale limite non vale e, pertanto, sono pienamente pignorabili per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se l'attività del debitore è caratterizzata da una prevalenza di capitale investito rispetto al lavoro (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 18332 del 27/8/2014).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “al debitore opponente spetta dimostrare la
ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità, e non all'opposto la
3 legittimità del pignoramento” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17900 del 18/10/2012, sia pur in relazione all'abrogato art. 514, n. 4 cod. proc. civ.).
Tuttavia, nel caso di specie, l'opponente non ha assolto al suo onere probatorio.
Non ha dimostrato e, per il vero, neppure specificamente dedotto la prevalenza del fattore lavoro sul capitale nella propria attività economica.
Ma soprattutto non ha provato l'effettiva indispensabilità dell'autocarro per la propria attività imprenditoriale avuto riguardo “alle concrete condizioni di esercizio dell'attività
del debitore” (Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4488; Id., Sez. III, 20 agosto
2003; Sez. III, 30 giugno 2005, n. 13968; Id., Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2934).
A fronte della pluralità di attività risultanti dalla visura camerale, l'opponente non ha prodotto integralmente la sua contabilità al fine di consentire alcun apprezzamento in concreto, ma soltanto una serie di fatture riferite all'attività di “recupero dei detriti di
risulta”, dalle quali, però, non risulta l'impiego dell'autocarro.
Del resto, in occasione del primo vano tentativo di asporto da parte dell'I.V.G., in data
9.9.2021, lo stesso opponente dichiarava che “il mezzo non è marciante” (cfr. allegato 4
alla comparsa di costituzione delle parti opposte).
Inoltre, in occasione dell'effettivo asporto, da parte dell'I.V.G. in data 22.10.2021,
l'autocarro, come evidenziato dallo stesso opponente nel relativo verbale, è stato trovato non marciante, privo di chiavi di accensione e dei cerchi delle ruote anteriori, con i semiassi posteriori spezzati, una delle due batterie non funzionate, la balestra destra lesionata, le sponde del ribaltabile smontate (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, 6°
comma, n. 2 cod. proc. civ.).
4 Del resto, dal preventivo dell'officina autorizzata Iveco MILLE MIGLIA di Campora
San Giovanni, Amantea, del 16.11.2021 si ricava che l'autocarro necessitava di lavori per € 5.168,53 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ.).
Su tali circostanze l'opponente è rimasto silente, sicché non si comprende come un automezzo in tali condizioni possa, in concreto e nell'attualità, essere effettivamente utilizzato, prima ancora che “indispensabile” ex art. 515, 3° comma, cod. proc. civ., per l'esercizio dell'impresa.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
2.2. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) di cui ai parametri previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause appartenenti al terzo scaglione per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale – complessivamente in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore delle parti opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in €
1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore delle parti opposte.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 29 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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