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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
TA AR, LA
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6860/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1295/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10
e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190037699939000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1295/2022, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620190037699939 notificata l'11/12/2019 ed afferente all'iscrizione a ruolo di € 6.078,46, effettuata dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Irpef, interessi e sanzioni, all'esito della liquidazione ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 della dichiarazione Modello
730/2016 presentata per l'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente formulava due motivi d'impugnazione: 1) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo, prodromica all'impugnata cartella di pagamento, per violazione della sequenza procedimentale, stante la nullità, o l'inesistenza, della notifica del presupposto “avviso di accertamento bonario”; 2) Erronea determinazione degli importi assoggettati a tassazione separata.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi d'impugnazione formulati con l'originario ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota depositata il 09/01/2025 l'appellante ha documentato di avere:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 28/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento n.29620190037699939;
- pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le seguenti rate già scadute, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione: € 473,25 in data 31/10/2023, € 473,30 in data
30/11/2023, € 472,50 in data 28/02/2024, € 472,50 in data 31/05/2024, € 472,50 in data 31/07/2024.
Con ordinanza n.196/2025 dei 27-28/01/2025 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha depositato: a) la dichiarazione da lui trasmessa ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 28/04/2023, avente per oggetto l'adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
b) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
c) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
d) l'attestazione del tempestivo pagamento di quattro ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER EL NI RA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VA ANTONIO, Presidente
TA AR, LA
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6860/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1295/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10
e pubblicata il 22/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190037699939000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1295/2022, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620190037699939 notificata l'11/12/2019 ed afferente all'iscrizione a ruolo di € 6.078,46, effettuata dall'Agenzia delle Entrate a titolo di Irpef, interessi e sanzioni, all'esito della liquidazione ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/1973 della dichiarazione Modello
730/2016 presentata per l'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente formulava due motivi d'impugnazione: 1) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo, prodromica all'impugnata cartella di pagamento, per violazione della sequenza procedimentale, stante la nullità, o l'inesistenza, della notifica del presupposto “avviso di accertamento bonario”; 2) Erronea determinazione degli importi assoggettati a tassazione separata.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'annullamento della cartella di pagamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto infondati i motivi d'impugnazione formulati con l'originario ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con nota depositata il 09/01/2025 l'appellante ha documentato di avere:
- presentato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 28/04/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252,
e concernente la cartella di pagamento n.29620190037699939;
- pagato, ai fini della definizione del relativo carico, le seguenti rate già scadute, quali previste dal piano di ammortamento comunicatogli dall'agente della riscossione: € 473,25 in data 31/10/2023, € 473,30 in data
30/11/2023, € 472,50 in data 28/02/2024, € 472,50 in data 31/05/2024, € 472,50 in data 31/07/2024.
Con ordinanza n.196/2025 dei 27-28/01/2025 questa Corte ha dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.1, comma 236, della Legge n.197/2022.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 19/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art.12 bis del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Ricorrente_1 ha depositato: a) la dichiarazione da lui trasmessa ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 28/04/2023, avente per oggetto l'adesione alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione quater”, prevista dalla Legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, e concernente i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, tra i quali è compresa la cartella di pagamento n.29120190009001735;
b) la determinazione, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle somme dovute in relazione a tale definizione agevolata;
c) l'attestazione del pagamento della prima rata nei termini di legge;
d) l'attestazione del tempestivo pagamento di quattro ulteriori rate con scadenza successiva alla prima, quali previste dal piano di ammortamento comunicatole dall'agente della riscossione.
L'art. 1, comma 231, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater), prevede che "Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento".
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell'art. 1 della legge n.197 del 2022 "Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti".
L'articolo unico della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno
2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha infine introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma
236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".
Nel caso in esame il contribuente ha effettuato gli adempimenti di legge prescritti per il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per cui, in applicazione dello ius superveniens, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio
(Cass. n.32849/2025).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.12 bis, del D.L. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2025.
Pone le spese dei due gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 19/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER EL NI RA