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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1603/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1603 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1961 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
DOMENICO QUADRATO in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
di Valle ET (AQ) l'8.09.1964 ed ivi residente fraz. Roccavivi in via Livorno n.9;
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 16.12.2021:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra , in data 11.12.1982 a San Controparte_1
Vincenzo Valle ET (AQ), ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'assegnazione della casa familiare alla resistente, la revoca del contributo di mantenimento a suo carico a favore del figlio nato il [...], e la possibilità di pagare al 50% con la moglie il mutuo Per_1 dell'abitazione familiare.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha riferito che, dalla data di omologa della separazione, intervenuta il 25.05.2011, la convivenza tra le parti non era più ripresa.
Ha altresì rappresentato che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato presentato a fronte dei mutamenti nelle condizioni di vita proprie e della propria famiglia, quali il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio Per_1 nato il [...], in [...] quale in sede di separazione - stante la condizione di studente universitario all'epoca non autosufficiente - era stato disposto il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre dell'importo di euro 150,00.
Con ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 17.02.2022, il
Presidente f.f. ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio e ha disposto che il pagamento del mutuo della casa familiare avvenisse al Per_1
50% tra le parti.
A seguito di diversi differimenti d'ufficio, all'udienza cartolare del 07.07.2025, il giudice delegato, lette le note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo Tribunale in data
25.05.2011, dovendosi pertanto ritenere provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Vincenzo Valle ET (AQ) in data 11.12.1982 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 17, parte II, Serie A, anno 1982.
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente deve essere rigettata. Si rammenti, a tal proposito, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori e che, dunque, in assenza di tale “ratio” protettiva, non è configurabile alcun diritto di assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli. Tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/08/2013,
n.18440).
Nel caso che occupa, risulta che il figlio primogenito della coppia, Persona_2
all'epoca della separazione studente universitario non autosufficiente, in favore del quale era stato disposto il mantenimento, ad oggi non solo è ultraquarantenne ed autonomo economicamente, ma risulta non più iscritto all'università.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non può, quindi, essere accolta.
4. Per quanto poc'anzi esposto, va accolta la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio Per_1
Infatti, stante la maggiore età di ormai ultraquarantenne, e la sua Persona_2 indipendenza economica, nessun assegno di mantenimento deve essere conservato in suo favore.
5. Quanto alla richiesta di parte ricorrente di prevedere la divisione del pagamento del mutuo della casa familiare al 50% con la sig.ra , questa è da ritenere Controparte_1
inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36
c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
La domanda di parte resistente deve, pertanto, ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di divorzio.
6. Nulla per le spese, non avendo la resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso presentato da , Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nata a [...] l'[...];
REVOCA l'assegno di mantenimento a carico del sig. a favore del Parte_1 figlio Persona_2
DICHIARA inammissibile la richiesta di porre il pagamento del mutuo a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
San Vincenzo Valle ET (AQ) (anno 1982, atto n. 17, p. II, Serie A);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 agosto 2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
- Dott. Paolo Lepidi Giudice
- Dott.ssa Martina Di Fonzo Giudice est./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.1603 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1961 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
DOMENICO QUADRATO in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
di Valle ET (AQ) l'8.09.1964 ed ivi residente fraz. Roccavivi in via Livorno n.9;
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da ricorso introduttivo depositato da parte ricorrente in data 16.12.2021:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso, depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra , in data 11.12.1982 a San Controparte_1
Vincenzo Valle ET (AQ), ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'assegnazione della casa familiare alla resistente, la revoca del contributo di mantenimento a suo carico a favore del figlio nato il [...], e la possibilità di pagare al 50% con la moglie il mutuo Per_1 dell'abitazione familiare.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha riferito che, dalla data di omologa della separazione, intervenuta il 25.05.2011, la convivenza tra le parti non era più ripresa.
Ha altresì rappresentato che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato presentato a fronte dei mutamenti nelle condizioni di vita proprie e della propria famiglia, quali il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio Per_1 nato il [...], in [...] quale in sede di separazione - stante la condizione di studente universitario all'epoca non autosufficiente - era stato disposto il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre dell'importo di euro 150,00.
Con ordinanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 17.02.2022, il
Presidente f.f. ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio e ha disposto che il pagamento del mutuo della casa familiare avvenisse al Per_1
50% tra le parti.
A seguito di diversi differimenti d'ufficio, all'udienza cartolare del 07.07.2025, il giudice delegato, lette le note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo Tribunale in data
25.05.2011, dovendosi pertanto ritenere provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Vincenzo Valle ET (AQ) in data 11.12.1982 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 17, parte II, Serie A, anno 1982.
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente deve essere rigettata. Si rammenti, a tal proposito, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori e che, dunque, in assenza di tale “ratio” protettiva, non è configurabile alcun diritto di assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli. Tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/08/2013,
n.18440).
Nel caso che occupa, risulta che il figlio primogenito della coppia, Persona_2
all'epoca della separazione studente universitario non autosufficiente, in favore del quale era stato disposto il mantenimento, ad oggi non solo è ultraquarantenne ed autonomo economicamente, ma risulta non più iscritto all'università.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non può, quindi, essere accolta.
4. Per quanto poc'anzi esposto, va accolta la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio Per_1
Infatti, stante la maggiore età di ormai ultraquarantenne, e la sua Persona_2 indipendenza economica, nessun assegno di mantenimento deve essere conservato in suo favore.
5. Quanto alla richiesta di parte ricorrente di prevedere la divisione del pagamento del mutuo della casa familiare al 50% con la sig.ra , questa è da ritenere Controparte_1
inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36
c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
La domanda di parte resistente deve, pertanto, ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di divorzio.
6. Nulla per le spese, non avendo la resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso presentato da , Parte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nata a [...] l'[...];
REVOCA l'assegno di mantenimento a carico del sig. a favore del Parte_1 figlio Persona_2
DICHIARA inammissibile la richiesta di porre il pagamento del mutuo a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
San Vincenzo Valle ET (AQ) (anno 1982, atto n. 17, p. II, Serie A);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 agosto 2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO