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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1479/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Persiani e Beretta)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti D'Onofrio e Flagiello)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13291 del 30/12/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 Part confronti della - d'ora in poi, breviter, solo “ o “ ” - si dichiarava Parte_1 CP_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la resistente, con decorrenza dal 12/9/2011 ed inquadramento come programmista regista di livello 2 del CCL Rai, e si condannava la Società al pagamento delle differenze retributive tra i compensi percepiti e la retribuzione cui aveva diritto il per effetto dell'inquadramento riconosciutogli, da liquidarsi in separato giudizio (oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge), nonché a riammettere in servizio il lavoratore, con risarcimento del danno a favore dello stesso in misura pari alla retribuzione non percepita, dalla data del 3/8/2021 alla suddetta sentenza (oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo).
Interponeva gravame la Società, cui resisteva il CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello - che sfugge alle avverse critiche di “inammissibilità” per giudicato interno e per difetto di specificità - risulta articolato in sei motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 2094 e 2104 c.c. e prospettando la mancata o, comunque, errata motivazione - rimprovera al Tribunale capitolino di aver qualificato i rapporti Part intercorsi tra la il come rapporti di lavoro subordinato, per un verso, senza aver considerato CP_1 che l'attività di redazione di testi e quella di regista televisivo sono attività che, per loro natura, non richiedevano, e non ammettevano, una subordinazione, e, per altro verso, ritenendo, in contrasto con le Part risultanze istruttorie, che il sarebbe stato presente tutti i giorni nei locali della ispettando un CP_1 orario di lavoro e avrebbe partecipato a riunioni di programmazioni senza verificare in quale posizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 2094 e 2104
c.c., nonché 116 e 132 c.p.c. - sostiene che una corretta valutazione della prova testimoniale avrebbe condotto a ritenere l'inesistenza degli indici sintomatici della subordinazione, segnatamente riguardo Part all'assoggettamento del al potere direttivo della all'obbligo di comunicare tempestivamente CP_1 eventuali assenze.
Tali motivi - che possono essere oggetto di scrutinio congiunto stante la connessione - si rivelano infondati.
Innanzitutto, si osserva che la Società non contesta il convincimento del primo giudice tratto sulla base della documentazione versata in atti, incentrando la sua attenzione difensiva soprattutto sulla lettura - peraltro, parziale - della prova orale.
A ben vedere, risulta documentalmente provato che il in un periodo di circa 7 anni - e CP_1 Part precisamente, dal 9/9/2011 al 10/8/2018 - avesse concluso con la ben n. 40 contratti di “lavoro autonomo”, per la realizzazione di diversi programmi radiofonici, alcuni di breve durata ma la maggior parte protratti per mesi - e precisamente, n. 22 contratti tra 2 e 5 mesi e n. 8 contratti tra 6 e 7 mesi - smentendo così l'assunto della difesa di parte appellante circa la non continuità del rapporto di lavoro intercorso inter partes sulla base di un “notevole lasso di tempo” tra un contratto e l'altro, che avrebbe consentito all'appellato di eseguire una “notevole attività professionale” anche a favore di emittenti televisive e Part radiofoniche diverse dalla Già il fatto che il rapporto lavorativo si sia protratto per ben 7 anni senza sostanziali interruzioni, denota inequivocabilmente che il addetto all'attività di preparazione di programmi e di redattore dei CP_1 relativi testi, nonché consulente ed esperto per una serie di trasmissioni radiofoniche, sia stato, in realtà, totalmente inserito nell'organizzazione aziendale, a disposizione della Società, il che costituisce un elemento sintomatico della subordinazione.
Nello specifico, risultano agli atti di causa i seguenti contratti: 1) “610 (sei uno zero)”, nel periodo
12/9/2011-29/6/2012; 2) “610 (sei uno zero)”, nel periodo 4/9/2012-28/6/2013; 3) “Max Paiella tutto compreso”, nel periodo 19/6/2013-28/7/2013; d) “610 (sei uno zero)”, nel periodo 16/9/2013-27/6/2014; 5)
“Paiella tutto compreso”, nel periodo 12/12/2013-5/1/2014; 6) “Moby Dick”, nel periodo 5/8/2014-12/9/2014;
7) “610 (sei uno zero)”, nel periodo dal 6/9/2014-26/6/2015; 8) “610 (sei uno zero)”, nel periodo 15/9/2014-
9/1/2015; 9) “610 (sei uno zero)” nel periodo 15/9/2014-26/62015; 10) “Paiella tutto compreso”, nel periodo
12/12/2014-2/1/2015; 11) “Paiella tutto compreso”, nel gennaio 2015; 12) “Paiella tutto compreso”, nel periodo 12/12/2014-2/1/2015; 13) “seiunozerology”, nel periodo 29/6/2015-31/7/2015; 14) “Programmone”, nel periodo 25/5/2015-11/9/2015; 15) “610 - seiunozerology”, nel periodo 29/6/2015-31/7/2015; 16)
“Programmone”, nel periodo 7/9/2015-4/10/2015; 17) “Programmone”, nel periodo 7/7/2015-8/10/2015; 18)
“Programmone”, nel periodo dal 14/9/2015-10/1/2016; 19) “Programmone”, nel periodo 10/10/2015-
10/1/2016; 20) “Il progettone”, nel periodo 16/12/2015-8/1/2016; 21) “Programmone”, nel periodo 11/1/2016-
3/7/2016; 22) “Programmone”, nel periodo 11/1/2016-3/7/2016; 23) “Black out”, nel periodo 18/4/2016-
19/4/2016; 24) “Programmone”, nel periodo 4/7/2016-9/9/2016; 25) “Programmone”, nel periodo 4/7/2016-
9/9/2016; 26) “Programmone”, nel periodo 7/9/2016-8/1/2017; 27) “Italia nel pallone”, nel periodo 14/9/2016-
8/1/2017; 28) “Programmone”, nel periodo 9/1/2017-2/7/2017; 29) “Programmone”, nel periodo 9/1/2017-
2/7/2017; 30) “Italia nel pallone”, nel periodo 9/1/2017-2/7/2017; 31) “Programmone”, nel periodo 3/7/2017-
11/8/2017; 32) “Programmone” entro il 9/7/2017; 33) “Programmone”, nel periodo 10/7/2017-11/8/2017; 34)
“Programmone”, nel periodo 11/9/2017-7/1/2018; 35) “Programmone”, nel periodo 11/9/2017-7/1/2018; 36)
“Italia nel pallone”, nel periodo 13/9/2017-7/1/2018; 37) “Programmone”, nel periodo 9/1/2018-15/7/2018; 38)
“Italia nel pallone”, nel periodo 10/1/2018-27/5/2018; 39) “Programmone”, nel periodo 13/1/2018-1/7/2018;
40) “Programmone”, nel periodo 16/7/2018-10/8/2018.
Orbene, tali contratti - analiticamente riportati nel ricorso introduttivo - riportano lo svolgimento di Part prestazioni lavorative rese pacificamente dal in favore della prevalentemente consistenti CP_1 nell'attività di regista e di autore di testi, per la realizzazione delle puntate dei programmi radiofonici di varia collocazione, natura e durata, e dal tenore dei suddetti contratti si evince come essi, in realtà, pur contenendo un generico richiamo alla “autonomia” del lavoratore nello svolgimento dell'attività ivi prevista, richiedano, invece, una prestazione quotidiana, rientrante nelle normali attività connesse alla Part programmazione della
Con particolare riferimento all'attività di regista, è privo di pregio l'assunto dell'odierna appellante allorquando afferma che, essendo il contenuto dell'attività di quello tipico del regista radiofonico, la CP_1 fattispecie debba essere ricondotta a quella propria (“per sua natura”) di un professionista autonomo, come Part se il regista radiofonico non fosse una figura prevista dalle declaratorie dei Contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo e la realizzazione di programmi radiofonici non rientrasse tra le attività istituzionali del datore di lavoro. Sempre sul versante documentale, è particolarmente significativo, comunque, l'obbligo, previsto a carico del di partecipare alle prove, alle esecuzioni ed alle registrazioni nei luoghi, giorni ed orari CP_1 che saranno precisati, di comunicare tempestivamente eventuali assenze per malattia, infortunio, forza maggiore, di indicare preventivamente le opere musicali, letterarie, ecc. che verranno utilizzate per la diffusione su sua proposta e previa autorizzazione del dirigente responsabile del programma, e di astenersi dallo svolgimento di incarichi pregiudizievoli per l'esatto o corretto adempimento delle obbligazioni assunte, Part con diritto di recesso da parte della n caso di violazione.
Trattasi di modalità operative, ripetute nei medesimi termini in tutti i contratti de quibus, che - come giustamente sottolineato dal primo giudice - denotano l'esistenza di un vincolo ben più stretto di quello caratterizzante le collaborazioni autonome, e che trovano la propria ragion di essere nel fatto che, in realtà,
l'attività lavorativa richiesta al rientrava nella necessaria routine aziendale, essendo indispensabile CP_1 Part alla piena corretta realizzazione della programmazione
Le conclusioni di cui sopra sono state, poi, avvalorate dalla prova testimoniale espletata, che ha evidenziato l'esistenza di ulteriori elementi a supporto della tesi del sulla natura subordinata della CP_1 Part prestazione da lui resa per la el periodo dal 9/9/2011 al 10/8/2018.
Invero, i testi escussi - v., soprattutto, le deposizioni di e - hanno Parte_2 Parte_3 Part sostanzialmente confermato che, in tutto il periodo in cui ha lavorato per la il a) era presente CP_1 costantemente in ufficio, b) disponeva di una postazione lavorativa non fissa, ma comunque messa a Part disposizione dalla quando ne aveva necessità; c) aveva sempre lavorato a stretto contatto con il Part personale per la realizzazione delle trasmissioni, in posizione sottordinata ai responsabili delle redazioni, attenendosi alle disposizioni da questi impartitegli ed in base alla linea editoriale da questi fissata;
d) aveva partecipato alle riunioni di redazione, definendo insieme al curatore i contenuti dei programmi affidatigli;
e) era sempre presente insieme a tutti coloro che lavoravano ai singoli programmi cui era addetto, dalla registrazione, al montaggio ed alla messa in onda;
f) aveva svolto attività di autore o coautore dei programmi, decidendone la scaletta, individuando gli argomenti da trattare, selezionando ed anche intervistando gli ospiti, predisponendo i testi, attenendosi alle linee editoriali e confrontandosi con il curatore.
Pertanto, risulta che il in tutto il periodo in cui ha lavorato, doveva attenersi alle indicazioni CP_1 Part del curatore dei programmi, ed era rimasto a disposizione della nche nelle pause tra la cessazione di ciascun contratto ed il formale inizio del successivo rapporto di lavoro, svolgendo, su richiesta dei curatori Part dei programmi in cui aveva lavorato (che erano dipendenti le attività prodromiche alla preparazione degli stessi, come, peraltro, si evince chiaramente dalle mail e dai pass di ingresso in atti: questi ultimi contengono, poi, il nominativo del curatore o il nome del programmi in cui il era impiegato, e si CP_1 riferiscono, evidentemente, ad accessi collegati ad attività lavorativa da svolgere per i programmi, non potendo, invece, essere riconducibili - come prospettato dall'odierna appellante - ad ingressi presso gli uffici amministrativi della Società, finalizzati a chiedere il conferimento di nuovi incarichi.
Di contro, i testi di parte resistente - v. le deposizioni di e Testimone_1 Testimone_2
- hanno potuto riferire solo in maniera generale sul modo di lavorare di registi ed autori dei testi,
[...] laddove le modalità lavorative descritte dai testi di parte ricorrente ( e ), che avevano lavorato Pt_2 Parte_3
a stretto contatto con il rendendo dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, possono ritenersi CP_1 maggiormente corrispondenti al reale svolgersi dei fatti. Dunque, siamo in presenza di attività che, nel complesso, per la loro intrinseca caratteristica e secondo quanto riferito dai testi escussi, richiedevano un impegno quotidiano, per non meno di 5 giorni a settimana, normalmente dal lunedì al venerdì, ma anche il sabato e la domenica per alcune trasmissioni, per non meno di 8 ore al giorno ma anche oltre, in sintonia con l'orario dei dipendenti addetti alle medesime trasmissioni.
In proposito, non costituisce circostanza idonea ad escludere la subordinazione il dato puramente formale - pure riferito dagli stessi testi - per cui il non fosse tenuto ad osservare un orario fisso, CP_1 bensì variabile in dipendenza dell'impegno di volta in volta richiesto dalle trasmissioni, perché ciò consegue al tipo di attività svolta dal lavoratore, come peraltro è emerso nelle medesime modalità lavorative che Part caratterizzavano anche le prestazioni dei dipendenti della ad ogni buon conto, nella maggior parte, si trattava di una prestazione quotidiana, che lo impegnava per buona parte della giornata.
Infondate si rivelano, poi, le deduzioni dell'odierna appellante, secondo cui, per un verso, il CP_1 non avesse l'obbligo di giustificare le assenze, ma quello di comunicarle “per consentire le eventuali sostituzioni” e, per altro verso, era irrilevante che lo stesso dovesse relazionare i superiori circa le CP_1 musiche e il materiale che voleva utilizzare, atteso che, se qualcuno deve comunicare le proprie assenze per essere sostituito, vuol dire che va considerato quotidianamente presente, e, se deve relazionare i diretti superiori per l'esercizio del potere di controllo, vuol dire che non consegna un prodotto finito per essere trasmesso, ma partecipa quotidianamente al prodotto collettivo.
In definitiva, appare corretta la conclusione a cui è giunto il primo giudice, ad avviso del quale il Part fosse stabilmente inserito nell'organizzazione produttiva della che, per tutta la durata del CP_1 rapporto, ha potuto indubbiamente fare affidamento sulla sua prestazione quotidiana, in relazione ai programmi presso i quali nel tempo è stato impiegato.
Con il terzo motivo di gravame (spiegato in via subordinata), l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 2729 c.c. e 132 c.p.c. - rileva che il Tribunale capitolino avrebbe ritenuto, senza la benchè minima motivazione, che il preteso (ma inesistente) rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra Part la il sarebbe continuato anche oltre il luglio 2018, nonostante che, per ben tre anni, il signor CP_1 Part non avesse contestato di essere un lavoratore subordinato e la on fosse stata messa in mora. CP_1
Con il quarto motivo di gravame (spiegato in via subordinata), l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 1206 ss. c.c., 1227 e 1362 ss. c.c. nonché 132 c.p.c. - eccepisce l'illegittimità della condanna della Part a risarcire al il danno della mancata retribuzione per il periodo successivo all'agosto 2021, CP_1 nonostante non ci fosse stata un'effettiva costituzione in mora con offerta di prestazioni.
I suddetti motivi - oggetto di esame congiunto, stante la connessione - si rivelano infondati.
Invero, correttamente il primo giudice, una volta accertata l'esistenza del rapporto di lavoro Part subordinato a tempo indeterminato, ha condannato la riammettere in servizio il ed a risarcirgli CP_1 il danno pari alle retribuzioni non percepite dal 3/8/2021, data in cui il lavoratore aveva messo a espressamente a disposizione le proprie “energie lavorative” (non si comprende perché avrebbe dovuto Part chiedere alla nche di “riprendere immediatamente la sua attività di lavoro”, come opina l'appellante).
Peraltro, essendo unico il rapporto di lavoro (subordinato) che si è venuto ad instaurare tra le parti a decorrere dal settembre 2011, la stipulazione dei successivi contratti non può incidere sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, salva la prova di un'eventuale novazione e di un'eventuale risoluzione tacita di esso (non dedotte, comunque, nella specie). Con il quinto motivo di gravame (spiegato in via subordinata), l'appellante - denunciando la violazione della disciplina sindacale che prevede i criteri per l'assegnazione delle qualifiche - contesta l'accertamento del diritto, in capo al alla qualifica di programmista regista di livello 2, ancorché non esistessero i CP_1 requisiti previsti.
La doglianza si rivela infondata.
Delineate come sopra le mansioni svolte dal le stesse rientrano tra quelle previste dalla CP_1 declaratoria contrattuale del programmista-regista, livello 2 del CCL per il personale dipendente dalla RAI. Part Invero, il contratto collettivo per il personale dipendente dalla el 1990 descrive il programmista regista come colui che “idea, propone, imposta e prepara - sotto il profilo culturale, artistico organizzativo produttivo e budgettario - programmi radiofonici e/o televisivi (elettronici o filmati) culturali e di spettacolo;
redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette, trattamenti e sceneggiature;
segue la realizzazione dei programmi o li realizza dirigendo la ripresa, il montaggio, l'edizione e la messa in onda;
effettua all'occorrenza prestazioni al microfono e/o in video ed al mixer video … in tutte quelle produzioni per le quali non si richiede la presenza dell'addetto mixer”.
Trattasi proprio delle mansioni che il aveva pacificamente svolto per tutta la durata del CP_1 rapporto, come emergenti dagli atti, secondo quanto conformemente affermato da tutti i testi escussi e, del resto, nemmeno contestato ex adverso.
Il CCL 2004-2007 ed il successivo 2014-2018 (applicabili al rapporto di lavoro in esame) prevedono che il programmista regista possa essere inquadrato in vari livelli professionali (da 1 a 4), e che appartengono al livello 1 quei lavoratori che operano con capacità ideative e creative, con discrezionalità di poteri ed autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, o che svolgono mansioni specialistiche di elevato livello, mentre appartengono al livello 2 quei lavoratori che operano con capacità ideative e creative e/o innovative, con discrezionalità di poteri ed autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o che svolgono mansioni specialistiche di medio livello, rientrando, poi, nel livello 2, per specifica previsione contrattuale, il profilo professionale del programmista-regista in produzioni di media complessità.
Nel caso in esame, mancando la totale e piena discrezionalità ed autonomia decisionale, così come l'affidamento e la responsabilità e controllo di unità operative, la prestazione del può essere CP_1 ricondotta - come ritenuto dal primo giudice - alla declaratoria del livello 2 del CCNL Rai 2000 e successive modifiche, mentre non si condivide l'assunto dell'appellante per cui sarebbe più congruo il livello 4, atteso che, nei vari CCL nel tempo vigenti, è emersa chiara la volontà delle parti sociali di non inquadrare un programmatore che sia autore e/o regista in un livello inferiore al secondo.
Con il sesto motivo di gravame (spiegato in via subordinata), l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 2041 c.c., 112 e 132 c.p.c. - rileva che il Tribunale capitolino avrebbe omesso di pronunciarsi sull'aliunde perceptum, nonostante la sua esistenza risultasse dalle stesse ammissioni del CP_1
La censura non coglie nel segno, atteso che la sentenza impugnata è di mero accertamento, con condanna al pagamento delle correlate differenze retributive da quantificare in separata sede, tanto che il
- come riferisce la stessa Società - ha successivamente proposto il ricorso monitorio ai fini della CP_1 quantificazione del dovuto, in cui ha tenuto conto delle somme percepite da terzi, e di cui comunque se ne discuterà nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER LE)