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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1529 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 18.3.2025, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Amanda De Parte_1 C.F._1
Cosmo e Cristiano Pennacchia.
APPELLANTE
E
), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
( ), rappresentata da Parte_2 P.IVA_2 [...]
(già ( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 CP_2 P.IVA_3
Vincenzo Manciocchi.
APPELLATE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva:
In via principale:
a) dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, la nullità delle fideiussioni azionate, in via monitoria, dalla Banca opposta, odierna appellata, alla luce della Sentenza della Corte di
Cassazione a SS.UU. 30.12.2021 m. 41994 e l'estinzione delle stesse ex art. 1957 c.c.;
b) dichiarare in ogni caso, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, inammissibile e, comunque, infondata la domanda creditoria proposta dalla Banca opposta, odierna appellata, poiché non provata e, per l'effetto, rigettarla integralmente, in accoglimento del terzo motivo di appello;
c) dichiarare, comunque, in accoglimento del settimo motivo d'impugnazione, il difetto di titolarità del credito, preteso nei confronti dell'odierno appellante, in capo all'interveniente
[...]
quale asserita cessionaria della e Parte_2 Controparte_1
l'inesistenza del contratto di cessione dei crediti pecuniari in blocco richiamato nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 28.07.2023 e, conseguentemente, l'inammissibilità e l'infondatezza di quest'ultimo nonché della costituzione in giudizio nel presente grado;
In via subordinata:
c) qualificare, in accoglimento del secondo motivo di gravame, i negozi monitoriamente azionati come fideiussioni omnibus anziché quali contratti autonomi di garanzia;
d) rideterminare - in accoglimento dei motivi quarto, quinto e sesto della presente impugnazione
- previa rinnovazione della C.T.U. contabile espletata in primo grado, il saldo del conto corrente n.
2417.32, oggetto di giudizio, mediante applicazione dei tassi di sostituzione ex art. 117, VII comma,
T.U.B., eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, della c.m.s. o, quantomeno, di qualsiasi capitalizzazione di quest'ultima.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria.”.
L'appellata ha così concluso: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi su esposti, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta e, per l'effetto, disporre per la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardiva proposizione delle stesse, delle domande formulate nell'atto di appello relative alla nullità delle fideiussioni alla luce della sentenza della Suprema Corte SS. UU. n. 41994/2021 (in via principale lettera “a)”) e al difetto di titolarità del credito di (in via principale lettera “c)”), nel merito, rigettare l'appello Parte_2
proposto dal sig. perché del tutto infondato in fatto e in diritto e comunque non Parte_1
provato, con conferma dei capi impugnati con il presente giudizio della sentenza n.150/2024 del
Tribunale Civile di Latina, Dott. S. Fava, n.r.g. 1010/2017 e rigetto di tutte le domande formulate con detto atto di appello. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Latina, avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2245/16, emesso della con il quale veniva CP_1 CP_1 Controparte_1 ingiunto alla società Eurodis Giada s.r.l. e a in solido tra loro, il pagamento Parte_1
della somma di € 262.632,09, oltre accessori, quale saldo debitore del c/c n. 2417.32, acceso presso la Filiale di Fondi n. 8512.
era escusso quale garante, in relazione alla fideiussione omnibus a prima Parte_1
richiesta rilasciata inizialmente in data 13.11.2006 per € 300.000,00, poi integrata a €
480.000,00 in data 19.7.2007.
L'opponente contestava la pretesa creditoria della banca, deducendo la carenza di legittimazione passiva, la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta, il difetto di prova scritta del credito, la nullità delle fideiussioni azionate, la violazione dell'art.1283 c.c., l'applicazione di tassi usurari, l'illegittimità della CMS e l'illiceità del metodo di calcolo delle valute.
Nel corso del giudizio, oltre a costituirsi la Controparte_1
interveniva la quale cessionaria del credito vantato dalla prima. Parte_2
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 150/2024, accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, e per essa in favore della della somma di € Controparte_1 Pt_2 Parte_2
198.250,25 oltre interessi legali dal dovuto (decadenza dal beneficio del termine) sino all'effettivo soddisfo.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'omesso rilievo d'ufficio della nullità delle clausole contenute nelle schede fideiussorie riproducenti quelle contrassegnate con i nn. 2, 6 e 8 dello
Schema ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, poiché in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto frutto di intese vietate.
L'appellante ha evidenziato la rilevanza in particolare della nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della scheda fideiussoria, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., perché la banca non aveva promosso e poi diligentemente coltivato nei confronti della debitrice principale azioni giudiziali di recupero nel termine decadenziale di sei mesi prescritto dalla detta norma.
Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione della fideiussione come Pt_1
contratto autonomo di garanzia. Ha dedotto che in ogni caso, a prescindere da tale qualificazione, dovevano considerarsi nulle quelle clausole, come la clausola di sopravvivenza o quella che prevedeva il pagamento a prima richiesta, in quanto finalizzate a trasformare il contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato l'omessa produzione del contratto di apertura del credito (c.d. affidamento).
Con il quarto motivo ha lamentato di conseguenza l'omessa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. che invece scaturiva necessariamente dall'indeterminatezza della pattuizione relativa al tasso da applicare agli sconfinamenti “se autorizzati”, dato che non vi era la prova dell'autorizzazione a sconfinare.
Con il quinto motivo ha lamentato l'omesso rilievo della nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa e per indeterminatezza.
Con il sesto motivo ha lamentato che il Tribunale aveva applicato la capitalizzazione annuale che invece doveva essere espunta integralmente, stante la contrarietà a legge, così
come illegittima era la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto.
Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la legittimazione della cessionaria del credito sulla base della sola produzione dell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nella parte in cui non è
stato dato rilievo, ai fini dell'efficacia della cessione, alla mancata iscrizione nel Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
4. Il primo motivo d'appello è infondato. La doglianza relativa alla nullità del contratto di fideiussione, perché adesivo allo schema
ABI censurato dalla d'Italia è stata proposta tardivamente solo con la comparsa CP_1
conclusionale.
Il rilievo dei profili nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust è
precluso dal principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Le nullità negoziali
che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello
o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
(…)” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02). Pertanto l'allegazione contenuta nella comparsa conclusionale, in quanto tardiva, non consentiva il rilievo d'ufficio né questo era possibile sulla base dei documenti presenti in atti.
Deve peraltro rilevarsi che l'appellante non ha nemmeno dedotto le conseguenze dell'asserita nullità parziale della fideiussione, e, per quanto riguarda il richiamo all'art. 1957 c.c., l'estinzione della garanzia non era stato fatto oggetto di specifica eccezione nel primo grado di giudizio.
5. Il secondo motivo è in parte fondato, in relazione alla errata qualificazione della fideiussione prestata quale contratto autonomo di garanzia, anche se, anche per quanto sarà
detto più avanti, tale errore non è rilevante, dato che il Tribunale comunque ha esaminato nel merito i profili di illegittimità denunciati dall'opponente, considerato in particolare che l'illegittima applicazione dell'anatocismo integra violazione di norme imperative (v. Cass.
n. 10786/2024).
Il contratto di fideiussione per cui è causa è caratterizzato dalla presenza di una clausola a pagamento a prima richiesta che di per sé non preclude il potere sollevare eccezioni anche all'esito del pagamento e che, in ogni caso, in applicazione dell'art. 1462 c.c., non trova applicazione per i casi di nullità, annullabilità e rescissione del contratto.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, ha ribadito che la semplice presenza della clausola “a prima richiesta”, neppure abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della garanzia e che solo la presenza di entrambe le clausole c.d. “a prima richiesta” e “senza eccezioni” (e non dunque, solo della prima) vale,
di per sé, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag),
in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. Cass. n. 5478/2024).
La qualificazione del contratto di garanzia in termini di fideiussione non comporta però
l'invalidità delle clausole in esso contenute le quali, nei limiti del rispetto delle norme inderogabili, sono rappresentazione dell'autonomia negoziale delle parti di discostarsi dallo schema classico della fideiussione, mentre il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n.
41994/2021 non è conferente dato che la Corte di Cassazione ha ravvisato delle ipotesi di nullità solo per la collocazione delle garanzie a valle di intese anticoncorrenziali illecite e non per la illiceità intrinseca delle singole clausole.
6. Il terzo motivo e il quarto motivo di appello non sono fondati.
L'appellante deduce che la banca ha prodotto solo il contratto di conto corrente e non anche il contratto di apertura di credito (cd. affidamento) il quale solo potrebbe comprovare la messa a disposizione di somme da parte della banca in favore della società debitrice principale e quindi l'obbligo restitutorio.
La forma scritta in realtà è rispettata con la previsione specifica nel contratto di conto corrente del tasso d'interesse pattuito per il caso di sconfinamento autorizzato.
Inoltre viene previsto che eventuali affidamenti sono disciplinati da quanto contenuto nell'allegato documento “Norme sui servizi, ”Sezione III, artt. 1-5” e dal relativo contratto di credito.
In particolare gli artt. 3 (recesso) e art. 4 (recesso, compensazione e pagamento assegni)
sono oggetto di specifica sottoscrizione.
Nel caso in esame deve ritenersi che non sia stato pattuito uno specifico contratto di apertura di credito, pur essendo regolata l'ipotesi di eventuali sconfinamenti autorizzati, con l'applicazione di un tasso maggiorato nel caso di scoperto di conto. Deve quindi presumersi che se è vi è stato uno scoperto, evidentemente lo stesso è stato autorizzato o comunque tollerato.
Deve inoltre tenersi conto del fatto che il C.T.U. nel ricalcolo in ciascun periodo in cui il conto andava in negativo - sconfinamento – ha tenuto conto dei tassi debitori applicati dalla banca in quanto più bassi di quelli contrattuali.
7. Il quinto motivo pure è infondato.
Quanto alla pretesa nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa,
trattandosi di pattuizione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008,
introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione
ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli
interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una
misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente
utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua
capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a
diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo,
indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della
Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è stato
puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della
rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata
alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la
soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché,
se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le
clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L n. 154 del 1992, sono
nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c.
espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata questa Corte in modo
più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe
così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del
correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma', sancendone, sia pure ed
ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente
arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei
finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
Inoltre, quanto alla pretesa indeterminatezza della CMS, deve tenersi conto di quanto anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di conto corrente
bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto
mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di
calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di
interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre
previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da
valorizzare la comune volontà delle parti.” (Cass. n. 1373/2024, Rv. 670232 - 01).
A tal proposito il C.T.U. ha confermato che il conteggio della stato riferito alla Pt_4
punta di massimo scoperto di periodo, quantificabile solo nell'ipotesi in cui tale evento si era manifestato.
8. Il sesto motivo è fondato.
Il Tribunale, dopo avere affermato che nel contratto non era rinvenibile la specifica pattuizione e sottoscrizione della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e che, per i contratti di conto corrente successivi alla delibera CICR del 9/2/00, quale
è quello di specie, l'anatocismo con uguale periodicità era legittimo solo a condizione di espressa pattuizione delle parti, ha poi ritenuto corretta l'ipotesi di ricalcolo del C.T.U.
basata sulla capitalizzazione annuale degli interessi debitori e creditori.
Tale decisione non è corretta poiché, quale conseguenza della illiceità della pattuizione dell'anatocismo, questo deve essere totalmente espunto dal ricalcolo del saldo. Quanto alla pratica in uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la
Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
L'assenza di una valida pattuizione contrattuale si evince in effetti dal mero riferimento alla periodicità trimestrale sia per interessi creditori che debitori, sebbene poi, come era stato osservato già nell'atto di opposizione, la pari periodicità non è confermata dalla coincidenza tra TAN e TAE del tasso creditorio, quando invece il TAE dovrebbe essere maggiore qual effetto della capitalizzazione.
La Corte di Cassazione ha precisato che “La previsione, nel contratto di conto corrente
stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo
nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale
dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta
dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione.” (Cass. n. 4321/2022, Rv. 664127 - 01)).
Peraltro la banca non ha specificamente impugnato la valutazione di illiceità della capitalizzazione espressa dal Tribunale.
Del pari il saldo va epurato della capitalizzazione anche della commissione di massimo scoperto, in assenza di una esplicita valida pattuizione.
9. Il settimo motivo d'appello è infondato.
La ha pubblicato l'avvenuta cessione di una serie di crediti sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo
7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione”.
Ai sensi del comma 6 dell'art.
7.1 citato “6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione
del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di
rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno,
nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264
del codice civile (…)”.
Inoltre, a conferma dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa, in atti è stata prodotta anche la dichiarazione della cedente (v. Cass. n. 10200/2021), mentre è
assolutamente generica la contestazione dell'avvenuta cessione da parte dell'appellante.
La norma sopra riportata specifica che nella fattispecie in esame, dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile, senza riferimento quindi alla data di eventuale iscrizione della cessione nel registro delle imprese. 10. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarata la nullità della clausola anatocistica e il saldo deve essere ricalcolato, previa riconvocazione del C.T.U., con l'epurazione dal saldo della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, in ragione della assenza di una previsione legittima di anatocismo, dichiara non dovute le competenze calcolate a titolo di anatocismo sia per interessi che per commissione di massimo scoperto;
2) Rigetta i rimanenti motivi di appello;
Dispone per il proseguimento dell'istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini