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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SC SE, Presidente
GR ER, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2790/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13225/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024003750 IRPEF-ALIQUOTE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024003750/000, notificata a mezzo posta in data 20.07.2022 e relativa a n. 3 cartelle di pagamento aventi ad oggetto Irpef, Iva e Irap per l'anno 2007, canone rai anno 2010 e diritti camerali anno 2008 e diritti camerali anno 2009, oltre a interessi e sanzioni, per un importo complessivo pari a Euro 23.117,30.
Il contribuente eccepiva, in particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito sotteso.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso in relazione alla cartella n. 097 2011 0048237032000 (Irpef,
Iva e Irap 2007), stante l'avvenuta notifica della stessa in data 28.02.2012. Mancato decorso del termine prescrizionale, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Dichiarava, invece, estinte le rimanenti cartelle di importo inferiore ad Euro 1.000,00, stante la cancellazione automatica delle cartelle anteriori al 2015, ex art. 1, cc. 222/230 della L. 197/2022.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello il contribuente, per la riforma parziale della sentenza, deducendo:
-violazione ed errata applicazione di norma di legge in relazione all'art. 140 c.p.c. – mancato perfezionamento della notifica mediante deposito nella casa comunale, per non aver raggiunto la raccomandata informativa il contribuente e non essendo entrata nella sfera di conoscibilità del sig. di Ricorrente_1, essendo la stessa stata restituita al mittente con dicitura 'SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO';
-errata interpretazione dei documenti probatori assunti in merito all'intervenuta prescrizione. Mancata indicazione nell'atto interruttivo del nominativo del destinatario e mancato deposito dello stesso atto da parte dell'Ufficio, con conseguente carenza probatoria circa la sussistenza di atti interruttivi e conseguente decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, insistendo per la ritualità e correttezza della notifica della cartella di pagamento n. 097 2011 0048237032000, ritirata dal delegato incaricato, e per l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione ad opera dell'avviso di intimazione n. 097 2016 9062149026000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che l'eccezione di prescrizione del preteso credito dedotta dal contribuente è infondata, atteso che l'Agenzia ha prodotto tutte le ricevute di avvenuta notifica. La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata validamente notificata e la prescrizione non è decorsa, nonché successivamente ad interruzione del termine di prescrizione veniva notificato l'avviso di Intimazione come si evince dalla documentazione depositata.
Considerato che
la normativa emergenziale ha previsto una proroga di due anni del termine di prescrizione, appare del tutto legittimo l'operato di Agenzia ER ed è evidente che, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era maturata alcuna prescrizione.
La notifica risulta prodotta e pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese di giudizio per detta cartella.
Le restanti cartelle, invece, di importo inferiore a 1000,00 euro sono estinte ex lege stante la cancellazione automatica delle cartelle anteriori al 2015.
Conferma della sentenza di primo grado
Respinto l'appello
Condanna il soccombente alle spese di lite
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di euro 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle entrate Riscossione.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN EC SE CE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SC SE, Presidente
GR ER, AT
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2790/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13225/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229024003750 IRPEF-ALIQUOTE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024003750/000, notificata a mezzo posta in data 20.07.2022 e relativa a n. 3 cartelle di pagamento aventi ad oggetto Irpef, Iva e Irap per l'anno 2007, canone rai anno 2010 e diritti camerali anno 2008 e diritti camerali anno 2009, oltre a interessi e sanzioni, per un importo complessivo pari a Euro 23.117,30.
Il contribuente eccepiva, in particolare, l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito sotteso.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso in relazione alla cartella n. 097 2011 0048237032000 (Irpef,
Iva e Irap 2007), stante l'avvenuta notifica della stessa in data 28.02.2012. Mancato decorso del termine prescrizionale, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Dichiarava, invece, estinte le rimanenti cartelle di importo inferiore ad Euro 1.000,00, stante la cancellazione automatica delle cartelle anteriori al 2015, ex art. 1, cc. 222/230 della L. 197/2022.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello il contribuente, per la riforma parziale della sentenza, deducendo:
-violazione ed errata applicazione di norma di legge in relazione all'art. 140 c.p.c. – mancato perfezionamento della notifica mediante deposito nella casa comunale, per non aver raggiunto la raccomandata informativa il contribuente e non essendo entrata nella sfera di conoscibilità del sig. di Ricorrente_1, essendo la stessa stata restituita al mittente con dicitura 'SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO';
-errata interpretazione dei documenti probatori assunti in merito all'intervenuta prescrizione. Mancata indicazione nell'atto interruttivo del nominativo del destinatario e mancato deposito dello stesso atto da parte dell'Ufficio, con conseguente carenza probatoria circa la sussistenza di atti interruttivi e conseguente decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, insistendo per la ritualità e correttezza della notifica della cartella di pagamento n. 097 2011 0048237032000, ritirata dal delegato incaricato, e per l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione ad opera dell'avviso di intimazione n. 097 2016 9062149026000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che l'eccezione di prescrizione del preteso credito dedotta dal contribuente è infondata, atteso che l'Agenzia ha prodotto tutte le ricevute di avvenuta notifica. La cartella di pagamento impugnata risulta essere stata validamente notificata e la prescrizione non è decorsa, nonché successivamente ad interruzione del termine di prescrizione veniva notificato l'avviso di Intimazione come si evince dalla documentazione depositata.
Considerato che
la normativa emergenziale ha previsto una proroga di due anni del termine di prescrizione, appare del tutto legittimo l'operato di Agenzia ER ed è evidente che, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era maturata alcuna prescrizione.
La notifica risulta prodotta e pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese di giudizio per detta cartella.
Le restanti cartelle, invece, di importo inferiore a 1000,00 euro sono estinte ex lege stante la cancellazione automatica delle cartelle anteriori al 2015.
Conferma della sentenza di primo grado
Respinto l'appello
Condanna il soccombente alle spese di lite
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di euro 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle entrate Riscossione.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN EC SE CE