Art. 4.
Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanita' saranno stabilite le modalita' per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.
Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanita' saranno stabilite le modalita' per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.