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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4047 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ET DANIELA;
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PERGOLESI CP_1
EMANUELA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: “- entro il 31 dicembre 2025, la sig.ra rilascerà l'abitazione sita a Loreto CP_1 in via Tevere n. 70 e si trasferirà, unitamente al figlio presso altra abitazione;
CP_2
- riduzione dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla somma di € 200,00 mensili;
- conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente;
1 - spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite con sentenza n. 1710/2017, con la quale questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha richiesto: la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra
[...]
; la revoca, ovvero in subordine la riduzione, del contributo al mantenimento previsto per il figlio CP_1 maggiorenne nonché l'accertamento dell'assenza di qualsiasi statuizione relativa CP_2 all'assegnazione dell'abitazione familiare, ovvero, in via subordinata, la revoca della stessa assegnazione.
Con comparsa depositata il 20 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra , CP_1 opponendosi alle richieste avanzate dal ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno precisato le conclusioni come da proposta conciliativa in epigrafe riportata, specificando che il sig. non sarà tenuto a contribuire Pt_1 ulteriormente rispetto al canone di locazione della nuova abitazione. Hanno, dunque, rinunciato espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto, in quanto le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà alla legge né all'ordine pubblico, risultando altresì congrue e conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, conformemente all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 20 novembre 2025 e di seguito trascritti:
- entro il 31 dicembre 2025, la sig.ra rilascerà l'abitazione sita a Loreto in via Tevere n. 70 CP_1
e si trasferirà, unitamente al figlio presso altra abitazione;
CP_2
- riduzione dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla somma di € 200,00 mensili;
- conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente;
2 - spese di lite compensate. compensa integralmente le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE FI IL SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IL SI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4047 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ET DANIELA;
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PERGOLESI CP_1
EMANUELA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: “- entro il 31 dicembre 2025, la sig.ra rilascerà l'abitazione sita a Loreto CP_1 in via Tevere n. 70 e si trasferirà, unitamente al figlio presso altra abitazione;
CP_2
- riduzione dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla somma di € 200,00 mensili;
- conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente;
1 - spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite con sentenza n. 1710/2017, con la quale questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha richiesto: la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra
[...]
; la revoca, ovvero in subordine la riduzione, del contributo al mantenimento previsto per il figlio CP_1 maggiorenne nonché l'accertamento dell'assenza di qualsiasi statuizione relativa CP_2 all'assegnazione dell'abitazione familiare, ovvero, in via subordinata, la revoca della stessa assegnazione.
Con comparsa depositata il 20 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra , CP_1 opponendosi alle richieste avanzate dal ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno precisato le conclusioni come da proposta conciliativa in epigrafe riportata, specificando che il sig. non sarà tenuto a contribuire Pt_1 ulteriormente rispetto al canone di locazione della nuova abitazione. Hanno, dunque, rinunciato espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto, in quanto le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà alla legge né all'ordine pubblico, risultando altresì congrue e conformi all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, conformemente all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 20 novembre 2025 e di seguito trascritti:
- entro il 31 dicembre 2025, la sig.ra rilascerà l'abitazione sita a Loreto in via Tevere n. 70 CP_1
e si trasferirà, unitamente al figlio presso altra abitazione;
CP_2
- riduzione dell'assegno divorzile stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla somma di € 200,00 mensili;
- conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente;
2 - spese di lite compensate. compensa integralmente le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE FI IL SI
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