Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7694.2023 R.A.C.L., promossa da:
in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Controparte_1
con il proc. avv. dom. CP_1
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 8.7.23, questo Decidente chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione di invalidità civile dal settembre 2016 e quindi annullarsi l'indebito CP_ CP_ lamentato da con nota del 10.1.23 e condanna di al pagamento della pensione di invalidità civile a far data da gennaio 2022 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo evidenzia come, titolare di pensione di invalidità civile dal 2016, si sia recato nel marzo 2022 in Danimarca per ricongiungersi con la sorella in funzione di un trasferimento definitivo;
come dopo due mesi abbia deciso di ritornare in Italia;
di non avere mai mutato CP_ la residenza nelle more della permanenza in Danimarca;
che alla data del trasferimento all'estero, ha interrotto il pagamento della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come parte ricorrente abbia dichiarato, in dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29.3.22, l'avvenuto trasferimento in Danimarca della propria residenza.
Si tratta allora di verificare la valenza probatoria di detta dichiarazione, ovvero se ci si misuri con una confessione che, resa, non ammette prova contraria.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 Cod. Civ., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa [Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4204 del 25/03/2002].
Tuttavia, è necessaria l'emergenza di un elemento soggettivo oltre che oggettivo (che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione , escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione) . In particolare, l'elemento soggettivo della confessione (animus confitendi), si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia richiesta l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare [ Cass. Sez. L, Sentenza n. 4608 del 11/04/2000]. È inoltre necessario che la confessione abbia per oggetto un fatto storico dubbio
[Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005 ].
Natura dubbia del fatto storico nella fattispecie affatto emergente, trattandosi di circostanze acquisibili da certificazioni pubbliche.
Ebbene, sussistendo il requisito anagrafico e reddituale, essendo del resto pacifico quello sanitario, si deve dichiarare il diritto di parte ricorrente alla pensione di invalidità civile sin CP_ dal gennaio 2022 e condannare al relativo pagamento, oltre accessori (salvo quanto già erogato a detto titolo) ed annullare l'indebito per cui è causa.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
annulla l'indebito per cui è causa e dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di CP_ invalidità civile sin da gennaio 2022 e condanna di al relativo pagamento (salvo quanto già erogato a detto titolo), oltre accessori .
CP_ Condanna a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro
1278,00 per competenze, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova