Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3960/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA DOTT. G. Parte_1
BOSCAINO San Giorgio del Sannio presso lo studio dell'avv. RICCI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
-parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA F. FLORA, 76 82100
[...]
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/10/2024 la parte ricorrente esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 17/04/2018 e che l , in esito alla procedura CP_1
1
In via preliminare, si rileva che alcuna contestazione è stata proposta dall' CP_1
circa la sussistenza del rapporto assicurativo per cui la presente controversia si incentra sulla valutazione del grado di inabilità che è derivato al ricorrente a seguito dell'infortunio occorsogli.
La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo n.38 del 2000.
L'art.13 co.2° del d.lgs. n38\2000, stabilisce che la nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunziate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e cioè dal
25.07.2000.
Dopo aver definito il danno biologico come “la lesione all'integrità psico - fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona”, il legislatore ha stabilito che la menomazione (cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico.
In particolare l'art.13 cit. prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo CP_1
sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6%, che non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, che danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure dalla menomazione.
2 Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che il ricorrente presenta una patologia contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa con danno biologico del 62% dalla data della revisione, rispetto al 35% riconosciuto dall' . CP_1
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione dell'entità delle affezioni riscontrate.
Tanto premesso il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' condannato al CP_1
pagamento della rendita per danno biologico del 62% a decorrere dalla revisione
(ottobre 2023) oltre interessi legali, detratto quanto già percepito.
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al pagamento CP_1
delle spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della rendita per danno biologico del 62% a decorrere dalla data della revisione , rispetto al 35% già riconosciuto oltre interessi legali, detratto quanto già percepito;
2) Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in €2697,00, CP_1
oltre rimb. Forf., IVA e CAP, con distrazione rimanendo a suo carico definitivamente le spese di c.t.u.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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