CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi ConSIliere relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 591/2024 R.G. promossa da:
e , residenti rispettivamente in Tortona e a Parte_1 Parte_2
Guidobono, in Alessandria elettivamente domiciliati in via Trotti n.46 presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola che li rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTI
c o n t r o
e , residenti in [...]ed in Controparte_1 Parte_3
Alessandria elettivamente domiciliate in via Trotti n.71 presso lo studio degli avv.ti Marcello Traversa e Flavio Buzzi che le rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATE
Oggetto: contratto di mandato
Udienza di rimessione della causa in decisione del 5.6.2025
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'appellata sentenza;
dichiarare tenute le appellate al pagamento a favore degli appellanti della somma di euro 39.000,00 determinata al 9.10.2013 oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art.1284, 1°c., c.c. fino al 29.12.2017 e di cui al quarto comma dello stesso articolo dal 30.12.2017 fino al saldo e, dato atto dell'intervenuto pagamento in data 4.12.2023 della somma di euro 42.121,50 condannarle al pagamento della differenza cosi' risultante oltre interessi ex art.1284, 4°c., c.c. dal 5.12.2023 sino al saldo. Condannare le appellate alla refusione integrale, o quantomeno in percentuale, delle spese di lite del primo grado e all'integrale rimborso delle spese di CTU;
con vittoria delle spese di lite.
PER PARTE APPELLATA: respingere l'avversa impugnazione e confermare la sentenza di primo grado resa dal tribunale di Alessandria, con vittoria di spese della presente fase del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato i SI.ri
[...]
e impugnano parzialmente la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Alessandria n. 983/23 del 16.11.2023 deducendo, con il primo motivo, che il giudice abbia errato ad effettuare sulla somma riconosciuta agli attori la devalutazione monetaria, nonché a far decorrere gli interessi legali solo a partire dalla data di pubblicazione della sentenza senza riconoscimento, inoltre,
pagina 2 di 18 degli interessi ex art.1284, 4°c., c.c., a far data dalla domanda giudiziale;
lamentando, con il secondo motivo, l'erroneità della compensazione delle spese di lite tra le parti.
Primo grado
Con atto di citazione del 29.7.17 i SI.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria le SI.re CP_1
e deducendo: di essere, unitamente ad
[...] Parte_3 CP_1
, eredi (per la quota di 1/3 ciascuno) di (deceduta il
[...] Persona_1
9/10/2013) in forza di testamento pubblico;
che con atto notarile datato 9.9.2010 Per_ la SI.ra aveva rilasciato procura a (figlia di Parte_3 CP_1
) con la quale aveva conferito alla medesima il potere di gestire i
[...]
propri risparmi depositati e investiti presso istituti di credito;
che pertanto, in data 6.10.2010, la SI.ra aveva acceso presso Banca Regionale Europea Pt_3
il conto corrente n. 7469 intestato a (sul quale la mandataria aveva la Persona_1
delega ad operare) e sul quale erano stati fatti confluire tutti i risparmi e accreditate le pensioni della mandante;
che in data 29.8.2011, la mandataria aveva aperto, altresì, il conto corrente Banca Regionale Europea n. 8150 Per_ cointestato alle medesima, unitamente alla IG , ma alimentato solo da quest'ultima; che la procuratrice aveva indebitamente effettuato in proprio favore e in favore della propria madre, , atti dispositivi delle Controparte_1
sostanze di per complessivi € 24.950,00; che la stessa Persona_1 Parte_3
ingiustificatamente aveva emesso assegni in proprio favore ed in favore della madre dal conto corrente n. 7469 per totali € 36.550,00; che, immediatamente Per_ dopo il decesso della SI.ra , la mandataria aveva indebitamente effettuato a favore di sé stessa un giroconto di € 49.500,00, pari alla metà di quanto depositato sul c/c n. 8150 alimentato solo dalla de cuius; di aver quindi domandato invano alla mandataria, prima del giudizio, di rendicontare l'attività gestoria svolta.
pagina 3 di 18 Alla luce di quanto rilevato, gli attori chiedevano, pertanto, al Tribunale adito la condanna della SI.ra ex art. 2033 cod. civ. o in subordine Controparte_2
ex art. 2041 cod. civ., alla restituzione alla massa ereditaria da dividere della somma di € 31.600,00 oltre interessi e rivalutazione;
l'esibizione da parte della SI.ra del rendiconto giustificativo del proprio operato a vantaggio della Pt_3
Per_ SI.ra in forza della procura notarile e, in caso di mancata accettazione del conto, la sua condanna ad effettuare i pagamenti dovuti agli attori;
in subordine,
l'accertamento della responsabilità della mandataria ex art. 1710 cod. civ. con conseguente condanna della stessa a versare la somma di € 104.705,62, oltre interessi e rivalutazione, nella massa ereditaria da dividere e, recuperate le somme predette, chiedevano che il Tribunale procedesse allo scioglimento della Per_ comunione ereditaria dei beni dismessi dalla SI.ra , con assegnazione di 1/3
a ciascuno dei coeredi del denaro collazionato;
domandavano altresì la divisione della collezione di monete d'oro e d'argento appartenente a ed in Persona_1
possesso della convenuta . CP_1
Si costituivano in giudizio le convenute e Controparte_1 [...]
contestando integralmente le domande attoree e opponendosi Pt_3
all'esibizione del rendiconto, ritenendo, la SI.ra , di non essere tenuta a Pt_3
rendere il conto agli attori dell'operato svolto nell'interesse della mandante atteso che tale obbligo era già stato assolto quando costei era ancora in vita.
Il giudice, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., ordinava alla mandataria l'esibizione del rendiconto di gestione che gli attori dichiaravano di non accettare;
la causa veniva istruita mediante interpello delle parti, escussione di testi ed esperimento di CTU contabile.
Con sentenza n. 983/2023 il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando
-Accoglieva solo in parte la domanda subordinata attorea;
pagina 4 di 18 -disponeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e (in qualità di eredi Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di ) con attribuzione della quota di 1/3 ciascuno relativamente al Persona_1
compendio mobiliare indicato in parte motiva e per l'effetto:
-condannava le parti convenute al pagamento in favore degli attori della somma di € 42.121,50 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
-rigettava la domanda attorea di divisione delle monete preziose;
-compensava integralmente le spese di lite;
-poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il giudice riteneva che la domanda subordinata attorea di responsabilità del mandatario per inadempimento, ex art. 1218 c.c., fosse parzialmente fondata.
Chiariva, in primo luogo, come dall'istruttoria orale non fosse affatto risultata provata l'approvazione specifica da parte di dei singoli atti dispositivi Persona_1
patrimoniali dettagliatamente contestati dalla parte attrice in citazione e come, del pari, non fosse stata fornita la prova, da parte della convenuta, di alcun esonero da responsabilità da parte della mandante per gli atti costituenti inadempimento dell'obbligazione gestoria del mandatario del patrimonio del mandante.
Rilevava poi come, all'esito dell'esame di tutta la documentazione contabile, il
CTU avesse evidenziato un prelievo di euro € 10.000,00 non incluso nei movimenti dettagliati del rendiconto, somma giustificata dalla mandataria come donazione diretta da parte della mandante per l'acquisto di un auto FIAT Panda;
il prelievo di una somma di € 11.000,00, non giustificato da una specifica autorizzazione della mandante, nonché un compenso erogato alla mandataria di €
300,00 mensili da settembre 2010 a dicembre 2011, per un totale di complessivi
€ 4.800,00, anch'esso non autorizzato dalla mandante e giustificato dalla SI.ra pagina 5 di 18 Per_
con un'erogazione liberale della SI.ra a favore della SI.ra Pt_3
Controparte_1
Riteneva il giudice che tali somme prelevate dalla mandataria, in proprio favore ed in favore della madre, costituendo donazioni di non modico valore integrassero donazioni dirette di denaro che erano da ritenersi nulle per difetto di forma pubblica.
Sottolineava inoltre come dalle risultanze della CTU fosse emerso anche un prelievo di euro 3.000,00 da parte della non giustificato;
quanto al Pt_3
giroconto di euro 49.000,00 effettuato dalla mandataria in proprio favore, rilevava come dalla relazione peritale fosse emerso che sul conto cointestato con Per_ la mandante la somma di € 80.262,75 apparteneva in esclusiva alla SI.ra , mentre la sola somma di € 19.800 era di proprietà della . Pt_3
Evidenziava dunque come il CTU avesse calcolato quali somme sottratte di cui non vi era giustificazione nell'adempimento del mandato: € 28.800,00 (€ 10.000
+ € 4.800 + € 3.000 + 11.000) da cui avrebbe dovuto detrarsi la quota di 1/3 (per
€ 9.600,00) spettante alla coerede convenuta per totali € Controparte_1
19.200,00 oltre ad € 19.800,00 somma prelevata in eccesso rispetto alla quota ereditaria di spettanza della mandataria, per totali € 39.000,00 di spettanza degli attori.
Il giudice, ritenendo di aderire in toto alla CTU, provvedeva a calcolare sulla somma di euro 39.000,00 la devalutazione monetaria al tempo dell'estinzione del mandato (ottobre 2013) ottenendo un importo € 32.690,70, e alla rivalutazione del medesimo importo sino all'attualità, calcolando un totale complessivo di €
42.121,50, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, dovuto dalle convenute agli attori.
Rigettava invece la domanda attorea relativa alla collezione di monete d'oro considerandola del tutto generica e sfornita di qualsiasi allegazione probatoria.
pagina 6 di 18 In ordine alle spese di lite riteneva di compensarle integralmente in ragione della soccombenza parziale reciproca di entrambe le parti;
poneva a carico di entrambe le parti anche le spese di CTU (nella misura del 50%).
L'Appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria propongono appello i SI.ri
e i quali chiedono alla Corte di dichiarare Parte_1 Parte_2
tenute e al pagamento in favore degli Parte_3 Controparte_1
appellanti della somma di € 39.000,00 così determinata al 9.10.2013, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1184 c.c. fino al 29.12.2017 e di cui al quarto comma dello stesso articolo dal 30.12.2017 (data della domanda giudiziale) fino al saldo e, dato atto dell'intervenuto pagamento (in esecuzione della sentenza di primo grado) in data 4.12.2023 della somma di € 42.121,50, condannarle al pagamento della differenza così risultante, oltre interessi su detta differenza al tasso di cui all'art. 1184 comma IV c.c. dal 5.12.2023 al saldo. Domandano altresì la condanna delle appellate alla rifusione integrale, o quantomeno in percentuale, delle spese di lite del primo grado e all'integrale rimborso delle spese di CTU. Con vittoria di spese del presente grado.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea quantificazione da parte del Tribunale delle somme dovute agli attori dalle parti convenute, avendo il giudice provveduto alla devalutazione, ad ottobre 2013
(conclusione del mandato), dell'importo di euro 39.000,00 emerso come dovuto in sede di CTU contabile, con successiva rivalutazione della somma al momento della decisione.
Evidenziano come invero l'operazione di devalutazione debba essere fatta quando la somma sia determinata con valore attualizzato, non essendo questo il caso dato che la somma di € 39.000,00 era quella dovuta e liquidata ai tempi pagina 7 di 18 della estinzione del mandato e che la mandante avrebbe dovuto restituire in quel momento.
Ritengono altresì ingiustificato che il giudice abbia fatto decorrere gli interessi dalla data della sentenza e non dalla maturazione del credito, facendo gravare sul creditore il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte del coerede e della mandataria.
Richiamano, inoltre, l'art. 1184 c.c. il quale determina gli interessi legali in misura differente prima dell'instaurazione del giudizio e dopo la sua instaurazione, escludendo che gli stessi possano essere fatti decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza.
Chiedono pertanto che la sentenza sia riformata disponendo che sulla somma di
€ 39.000,00 maturino interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata mensilmente fino al saldo.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la parte del provvedimento relativo alle spese di lite.
Rilevano in proposito come controparte si sia sempre rifiutata di rendere il conto della gestione, presentato solo nel 2020 per ordine del giudice.
Ritengono, in ordine alla differenza tra somma richiesta in primo grado dagli attori, pari a 104.000,00, e quella poi riconosciuta in sentenza, pari a 39.000,00, che il giudice non abbia considerato il fatto che l'accertamento del quantum debeatur non dipendeva dagli attori, ma da quanto la SI.ra fosse Pt_3
riuscita a giustificare, non potendo gli eredi determinare prima, con certezza, il quantum da rimettere alla massa.
Evidenziano altresì come controparte abbia offerto (a livello transattivo) agli attori la (insufficiente) somma onnicomprensiva di € 40.000,00, oltre al rimborso di metà dei costi della CTU, solo dopo gli esiti della perizia, essendosi resa conto di non poter risultare vincente in giudizio.
pagina 8 di 18 Quanto al rigetto della domanda di restituzione delle monete d'oro, sostengono che esso non giustifichi la compensazione delle spese, trattandosi di questione secondaria nel contesto del processo.
Con comparsa del 02.09.24 si costituiscono le SI.re e Parte_3 [...]
chiedendo la reiezione del proposto appello con conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
In ordine al primo motivo di impugnazione, le appellate ritengono che il medesimo non abbia alcun fondamento essendo l'importo emerso in sede peritale, e liquidato al momento della pronuncia, da ricondursi al potere di acquisto all'atto della apertura della successione.
Contestano anche la censura di controparte in relazione al riconoscimento degli interessi legali solo a partire dalla pubblicazione della sentenza evidenziando come invero gli attori nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione abbiano domandato la condanna delle convenute al pagamento delle somma richiesta, oltre interessi, solo a favore della massa ereditaria e non a loro diretto beneficio, modificando le proprie conclusioni (con richiesta di riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito ed interessi moratori dalla data di proposizione della domanda alla data dell'effettivo pagamento) solo tardivamente, nella comparsa conclusionale.
Sostengono che la richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta in favore delle controparti sia da respingere, essendo il credito vantato costituito da una somma di denaro e quindi trattandosi di credito di valuta che non ammette l'aggravio della rivalutazione, vigendo il principio nominalistico dettato dall'art. 1277 c.c.
Le odierne appellate contestano infine anche il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese di lite, ritenendo che il giudice abbia provveduto alla compensazione tenendo conto, anzitutto, della totale infondatezza della avversa pagina 9 di 18 richiesta di restituzione della collezione di monete e poi del comportamento tenuto dalle parti in causa e soprattutto del fatto che gli attori, dopo aver visionato il rendiconto, lo avrebbero integralmente rifiutato, contestando genericamente tutte le operazioni effettuate comprese quelle ritenute giustificate dallo stesso CTU.
Sottolineano inoltre come a fronte di una richiesta restitutoria di euro 136.305,62 sia emersa, invece, una debenza di euro 42.121,50, meno di un terzo di quanto richiesto.
Deducono infine di aver offerto agli attori, pro bono pacis ed allo scopo di chiudere bonariamente la vertenza, la somma di euro 40.000,00, somma che tuttavia è stata rifiutata.
L'APPELLO DEV'ESSERE PARZIALMENTE ACCOLTO
In via pregiudiziale si deve rilevare che alcune questioni oggetto del giudizio di primo grado sono passate in cosa giudicata ex art.324 c.p.c. e 2909 c.c.
Non è stata espressamente accolta (pag.3 e 5 sentenza) dal giudice di primo grado la domanda principale proposta da e di divisione Pt_1 Parte_2
ereditaria (dopo recupero alla massa delle somme sottratte, pag.3 sentenza), essendo stata specificamente accolta, invece (pag.3, 5 e 16 sentenza), la domanda subordinata da loro proposta (previo scioglimento della comunione) di mala gestio del mandatario ex art.1710 c.c. (pag.3, 5 e 16 sentenza). Le due questioni non sono oggetto di appello delle parti e sono passate in giudicato.
In secondo luogo, la domanda contro la mandataria ( ) è stata Parte_3
accolta espressamente dal tribunale quale domanda a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per inadempimento ex art.1218 e 1710
c.c. del contratto di mandato (pag.5, 8, 10, 15 sentenza); anche questa statuizione non è oggetto di appello ed è passata in giudicato.
pagina 10 di 18 In terzo luogo, il tribunale di Alessandria, a fronte di una domanda degli attori di condanna alla restituzione (alla massa ereditaria) della somma di euro
104.705,62 (con successiva condanna al pagamento dei due terzi della medesima somma a loro favore), oltre accessori, nei riguardi della mandataria
[...]
e di separata domanda di condanna al pagamento della somma di euro Pt_3
31.600,00 , oltre accessori, nei riguardi della coerede , ha Controparte_2
condannato (in solido, ex art.1294 c.c.), all'esito dell'eccezione della coerede che reputava la seconda somma (a lei) richiesta ricompresa nella prima, entrambe le convenute al pagamento della cifra capitale (oltre rivalutazione) ritenuta dovuta all'esito della fase istruttoria. Tale statuizione, relativa alla condanna in solido di entrambe le convenute al pagamento dell'identica somma, non è stata oggetto di appello e risulta anch'essa passata in cosa giudicata
(unitamente alla reiezione della richiesta di restituzione e divisione di una collezione di monete).
Venendo al merito della vertenza oggetto del presente giudizio di appello,
e lamentano (quale primo motivo d'impugnazione) che Pt_1 Parte_2
la somma risarcitoria determinata nella somma capitale di euro 39.000,00
(accertata in sede di CTU e, di per sé, non contestata da nessuna delle parti) non sarebbe dovuta essere devalutata perché non è stata determinata con valore attualizzato, ma già calcolata in valore monetario all'epoca di estinzione del mandato (per decesso della mandante). Lamentano, inoltre (quale secondo motivo d'appello), che su tale somma di euro 39.000,00 , da rivalutarsi dal momento del fatto, non siano stati contestualmente calcolati anche gli interessi legali dovuti quale danno da ritardo nella disponibilità della somma medesima (attribuiti, invece, dal giudice di primo grado solo dalla data di pubblicazione della sentenza). Impugnano, infine (quale terzo motivo d'appello), la decisione giacchè chiedono che gli siano riconosciuti (oltre agli interessi legali pagina 11 di 18 ex art.1284, 1°c., c.c. dalla data del fatto) gli interessi di cui all'art.1284, 4°c.,
c.c. a decorrere dall'instaurazione del giudizio.
E' necessario chiarire, in via preliminare, che l'obbligazione da risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale rappresenta un debito non di valuta, ma di valore (Cass.2022 n.1627; Cass.2020 n.7948) anche quando il danno consiste nella perdita di una somma di denaro (Cass.2012 n.2211) per la quantificazione del quale debito di valore va tenuta in conto la svalutazione monetaria intervenuta tra l'illecito e la liquidazione giudiziale (Cass.2015
n.18243) che dev'essere presa in considerazione d'ufficio dal giudice anche senza domanda di parte (Cass.2016 n.13225).
La liquidazione deve avvenire riferendosi al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito esprimendolo in termini monetari e tenendo conto della svalutazione intervenuta fino alla data della sentenza (Cass. Sez. Un. 2009
n.557).
Da quanto suddetto consegue che alcuna devalutazione (invece effettuata dal tribunale) andava operata nel caso oggetto del presente giudizio perché la somma di euro 39.000,00 (danno da rivalutare) non è stata liquidata al suo valore nominale attualizzato al tempo della sentenza, ma quale danno da inadempimento maturato al tempo dell'illecito (pag.3 sentenza) in forza dell'ammontare delle somme all'epoca sottratte dal mandatario (pag.12-15 sentenza che rinvia puntualmente alla svolta CTU) e perfezionatosi definitivamente in sostanziale concomitanza con il decesso della mandante _1
, intervenuto il 9.10.2013 (coincidente con l'estinzione del mandato). Da
[...]
quella data, in definitiva, la somma di euro 39.000,00 doveva essere rivalutata sino alla data della sentenza di primo grado (16.11.2023) senza alcuna preventiva devalutazione e successiva rivalutazione, invece operata dal giudice di prime cure. Ne consegue che la somma capitale rivalutata, rappresentante il danno patito dagli attori, non doveva essere liquidata nella somma di euro 42.121,50
pagina 12 di 18 (come riportata in sentenza), ma in quella di euro 46.293,00 (con i relativi interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, come in effetti riconosciuti dalla pronuncia di primo grado).
Gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, a Sezioni Unite, al danneggiato, oltre alla rivalutazione monetaria (danno emergente), è altresì dovuto, a titolo di danno da lucro cessante, il risarcimento da ritardo nel conseguimento della disponibilità della suddetta somma di denaro che il giudice può determinare con l'attribuzione degli interessi sulla somma via via incrementata nominalmente a partire dall'illecito tramite la rivalutazione monetaria. Spiega la Suprema Corte a
Sezioni Unite che tale danno dev'essere provato, ma che tale prova puo' essere offerta anche tramite presunzioni semplici e ricorrendo a criteri equitativi, cosicchè tale lucro cessante puo' essere liquidato con il criterio degli interessi legali (Cass. Sez. Un.1995 n.1712; Cass. 2019 n.15856).
Secondo una parte della giurisprudenza, visto che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (contrattuale od extra) sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, ne costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria. Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento tra loro concorrenti- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per cio' incorrere in ultra petizione (Cass.2015 n.18243).
Tale corrente giurisprudenziale specifica che gli interessi compensativi (o risarcitori) sono dovuti dal debitore, in caso di credito al risarcimento del danno,
pagina 13 di 18 dal momento del fatto illecito in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, cosicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi (Cass.2021 n.39376).
La giurisprudenza prevalente (e piu' recente) pero', è di diverso avviso, spiegando che l'obbligazione risarcitoria da illecito (tanto contrattuale che extracontrattuale) costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi non possono essere determinati automaticamente né presunti iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass.2022 n.1627;
Cass.2021 n.36878).
Spiega ancora la Suprema Corte che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che dev'essere allegato
e provato, causato dal ritardato pagamento (Cass.2023 n.19063; Cass.2023
n.4938).
Ora, nell'atto di citazione di primo grado ed in prima memoria ex art.183, 6°c.,
c.p.c., parte attrice si è limitata a richiedere le somme risarcitorie suddette “oltre interessi e rivalutazione” non solo non comprovando, neppure presuntivamente, alcun danno da ritardo, ma non avendolo neppure, in alcun modo, allegato.
Alcun danno da ritardo (lucro cessante), di conseguenza, dev'essere liquidato e, quindi, sulla somma capitale via via annualmente rivalutata alcun interesse legale dev'essere liquidato.
Risulta, di conseguenza, da quanto suddetto, assorbita la questione (che ancora divide la giurisprudenza) relativa a stabilire se gli interessi legali (compensativi)
pagina 14 di 18 da riconoscersi sull'importo liquidato dal giudice a titolo da risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale, decorrano solo dalla data della domanda giudiziale, in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore, e non dall'evento dannoso (secondo la tesi sostenuta da Cass.2019 n.20883;
Cass.2015 n.6614), oppure se in tema di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali spettino al danneggiato la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dal giorno di verificazione dell'evento dannoso poiché l'obbligazione risarcitoria (come nella responsabilità aquiliana) costituisce un debito di valore e non di valuta (Cass.2022 n.26202;
Cass.2022 n.1627).
Assorbito in relazione al danno da ritardo (in forza di quanto suddetto) e, comunque, infondato in rapporto al profilo degli interessi moratori, è anche il terzo motivo d'appello, riguardante la (asserita) debenza degli interessi ex art.1284, 4°c., c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale.
Innanzi tutto gli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art.1284, 4°c., c.c., non sono mai stati richiesti in primo grado (neppure in sede di precisazione delle conclusioni ove sono stati domandati, tardivamente, “interessi moratori dalla data della proposizione della domanda”) e, di conseguenza, non possono essere tardivamente richiesti in appello, ex art.345, 1°c., c.p.c., giacchè gli stessi non integrano un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rappresentano una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass. Sez. Un.2024 n.12449) che non puo' essere inammissibilmente allegata in sede di gravame.
In ogni caso non sono dovuti tali interessi perché richiesti inammissibilmente senza motivare, ex art.342, 1°c., c.p.c., per quale ragione sarebbero dovuti rispetto all'obbligazione oggetto del giudizio e per quale motivo la sentenza abbia errato nel non riconoscerli cosicchè, in difetto di motivata censura della pagina 15 di 18 sentenza che non ha riconosciuto gli interessi ex art.1284, 4°c., c.p.c., il motivo di appello risulta inammissibile (Cass.2023 n.19063).
In definitiva, la somma risarcitoria riconosciuta a e nei Pt_1 Parte_2
confronti di e , di euro 39.000,00 a titolo Controparte_2 Parte_3
di capitale, dev'essere rivalutata dal 9.10.2013 (giorno del perfezionamento complessivo del danno coincidente con l'estinzione del mandato) sino alla data della presente sentenza (e non di quella di primo grado), giacchè nell'obbligazione di risarcimento del danno l'ammontare complessivo del dovuto va determinato con riferimento al periodo che decorre dalla data dell'illecito a quella di pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare non solo l'an, ma anche il quantum debeatur con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione (comprensiva di rivalutazione ed eventuali interessi compensativi) va ricondotta, relativamente al termine finale, alla pubblicazione della sentenza che definisce il gravame (Cass.2020 n.9194).
Dato atto pero', del già avvenuto pagamento (in esecuzione della sentenza di primo grado) della somma di euro 42.121,50 in data 4.12.2023 (cosa di cui dà atto la stessa parte appellante nell'atto introduttivo di secondo grado) e, rilevato che a tale data del 4.12.2023 la somma dovuta rivalutata maturata ammontava ad euro 46.371,11 , ne deriva come agli attori spetti l'ulteriore cifra di euro 4.249,61 da rivalutarsi dal 5.12.2023 sino all'attualità.
La somma residua, quindi, dovuta da parti appellate a parti appellanti a titolo di danno da lucro cessante ammonta, al valore attuale, anche in via equitativa, ad ulteriori euro 4.334,60 con gli interessi legali, ai sensi dell'art.1184, 1°c., c.c., che decorrono, ex lege, dalla data di pubblicazione della sentenza.
La pronuncia sulle spese dev'essere riconsiderata d'ufficio a seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado.
pagina 16 di 18 Sussistono i motivi ex art.92 c.p.c., da valutarsi unitariamente in relazione al doppio grado di giudizio, per la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese legali a favore di e , liquidate come in Pt_1 Parte_2
dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa (differente tra i due gradi di giudizio). La domanda degli attori- appellanti, proposta per le somme di euro 104.000,00 (di cui due terzi spettanti ai medesimi) ed euro 31.600,00, oltre alla richiesta di restituzione delle monete, è stata accolta, infatti (solo), per la minore somma complessiva di euro 39.000,00 oltre la rivalutazione e, di conseguenza, per beni della vita notevolmente inferiori a quelli richiesti dagli attori i quali avevano un valore rientrante, tra l'altro, in uno scaglione tabellare (riferito alle spese legali) superiore a quello corrispondente a quanto liquidato in sentenza.
Le spese di CTU, conseguentemente, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% con conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2023 Parte_2
pubblicata in data 16/11/2023 del Tribunale di Alessandria;
dato atto del già intervenuto pagamento da parte di e Controparte_1
a favore di e della dovuta Parte_3 Parte_1 Parte_2
somma di euro 42.121,50 in data 4.12.2023; condanna parti convenute-appellate in solido al pagamento in favore degli attori- appellanti della ulteriore somma di euro 4.334,60 a titolo risarcitorio, con interessi legali ex art.1284, 1°c., c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della pagina 17 di 18 sentenza sino al saldo;
condanna parti convenute in primo grado, in solido, a rimborsare agli attori le spese del primo grado di giudizio con compensazione del 50%, che liquida complessivamente già nella percentuale dovuta in euro 4.187,50 (di cui €
3.808,00 per compensi ed € 379,50 per esposti), oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
conferma, per la restante parte, l'impugnata sentenza;
condanna le parti appellate, in solido, a rimborsare agli appellanti le spese del presente grado del giudizio d'Appello con compensazione del 50%, che liquida già nella percentuale dovuta in euro 1.635,25 (di cui € 1.457,50 per compensi ed
€ 177,75 per esposti), oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di ConSIlio dell' 11/6/2025 della Terza Sezione
Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il ConSIliere estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 18 di 18