Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 119
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000

    L'obbligo motivazionale è assolto con il richiamo agli atti deliberativi e l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, integrati con gli atti generali, idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    Nessuna buonafede può desumersi dalla condotta evasiva reiterata negli anni della parte ricorrente.

  • Rigettato
    Errori di calcolo

    La tassazione è desunta dalle superfici catastali. La ricorrente non ha mai prodotto denunzia di occupazione degli spazi eludendo il tributo ripetutamente. Generico appare l'errore di calcolo prospettato. La superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali nel pieno rispetto dell'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013.

  • Inammissibile
    Mancanza dello schema di avviso di accertamento ai fini del contraddittorio

    Trattasi di motivo nuovo non compreso fra quelli di cui al ricorso e come tale inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 119
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo