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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 22.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 837/2024
r.g.l. vertente
TRA
, con l'avv. IMMACOLATA MASSA e avv. ALFREDO MENCHELLA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Controparte_1
CUCINELLA GIOVANNI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato, adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Cassino, impugnando e chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento I.T.L. 35/24 (protocollo n. 2825 del 09.02.2024) notificata il 15.02.2024 per violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 conv. in L.
n. 73/02 sostituito art. 22 comma 1 D.Lgs n.151/2015 e dell'art 3 comma 3 e comma
3-quater D.L. n. 12/2002 e successive modifiche e integrazioni (processo verbale n°
2019-157885-PCON-1/41 del 17.08.2020 del Nucleo Carabinieri Controparte_1
di ).
[...] CP_1 A fondamento dell'opposizione eccepiva la violazione dell'art 14 L. 689/1981, deducendo che l'onere della prova fosse a carico dell'ente, che nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione riveste il ruolo di ricorrente in senso sostanziale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente annullare e/o revocare
l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto infondata e priva di effetto nei confronti del ricorrente, non essendo questi, assoggettabile al pagamento della sanzione amministrativa riportata nella predetta ordinanza – ingiunzione, non avendo usufruito della prestazione lavorativa di alcuna delle persone indicate nell'ordinanza – ingiunzione e per l'effetto; 2) accertare e dichiarare che l' Controparte_1
ha proceduto alla emissione e notifica dell'ordinanza - ingiunzione
[...]
opposta, nella consapevolezza della non debenza delle somme richieste a titolo di sanzione, sulla scorta del mancato rispetto dei termini di legge per la notifica dell'atto di accertamento (gg. 90) ed in generale per il mancato rispetto dei termini e delle modalità del procedimento sanzionatorio;
3) In subordine, annullare e/o revocare e/o ritenere illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta e priva di effetto nei confronti del ricorrente, ritenendo e dichiarando che nessuna somma è dovuta per le causali di cui all'impugnata ordinanza, mancando prove concrete e certe, al momento dell'intervento che le persone indicate prestassero lavoro per il ricorrente o indagini successive tese ad accertare che effettivamente vi fosse un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione;
4) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'opponente in ordine alle sollevate contestazioni, annullare in toto le sanzioni legate all'assenza del permesso di soggiorno, non avendo esso istante responsabilità alcuna per condotte di terzi, legate all'irregolare permanenza presso il territorio italiano e dunque disporsi la condanna dello stesso, alla misura minima edittale della sanzione amministrativa, solo per la parte rimanente e con il massimo delle rate previste, considerando la consistenza dell'importo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che se ne dichiarano antistatari.” Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, argomentando in
[...]
merito alla normativa;
in particolare sull'eccezione di decadenza deduceva che
“qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche dei tempi necessari alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità delle indagini.”Precisava in fatto I.T.L. che “il primo accesso ispettivo è stato eseguito in data 06/11/2019, gli accertamenti sono proseguiti in data 28.11.2019 come da verbale di acquisizione di informazioni dei Carabinieri di Picinisco, successivamente, con nota del 25.02.2020, ricevuta il 05.03.2020, è stata inviata al sig. una richiesta Parte_1
documenti da produrre entro il 23.03.2020.” Affermava inoltre l'ispettorato che la notifica era avvenuta nel termine corretto anche se la ricorrente non ne aveva avuto conoscenza a causa della sua “irreperibilità”.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
22.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte fino al giorno di udienza.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 35/2024 notificata il 15.02.2024, mediante la quale l' di Controparte_1
aveva ingiunto alla parte di pagare la somma complessiva di € 7.970,70, CP_1
sulla scorta del processo verbale n° 2019-157885-PCON-1/41 del 17.08.2020 del
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di per le seguenti violazioni: CP_1
1) art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/4/2002 n° 73, come sostituito dall'art. 22, comma1, D.Lgs
14/9/2015 n 151: poiché occupava il lavoratore subordinato ( ) senza Per_1
la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 3 comma 3 e comma 3 quater D.L. 12/2002 con successive modifiche e integrazioni: poiché occupava il lavoratore subordinato ( , privo Persona_2
del permesso di soggiorno e senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
L'art. 14 comma 2 L. 689/1981 prevede che “Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La Cassazione ha stabilito che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma
2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. sez.2, Ordinanza n. 27702 del
29/10/2019).
Nel caso di specie il primo accesso ispettivo è stato eseguito in data 06/11/2019 e si è concluso all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta entro il 23.03.2020 ed all'esito della valutazione con verbale di accertamento del 17.08.2020 (dies a quo dal quale far decorrere il termine dei 90 giorni), da tale data, dunque, l' ha CP_1 avuto la piena conoscenza dell'illecito a mezzo della conclusione degli accertamenti iniziati con accesso del 06.11.2019.
In seguito, L' di ha proceduto a diversi CP_1 Controparte_1 CP_1
tentativi di notifica del verbale sopraindicato sempre avvalendosi del servizio postale, tentativi di notifica mai perfezionatosi per “irreperibilità” del destinatario.
In atti non risulta che l'ispettorato abbia richiesto al Comune di provvedere alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. per la cui validità sarebbe stato comunque necessario che l'ufficiale giudiziario svolgesse ulteriori ricerche ed indagini dandone debita informativa nella relata di notifica. La Corte di Cassazione si è espressa sul punto rilevando che: “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”. (ord. Cass. n. 40467/2021).
Con riguardo al caso concreto in esame, non può non notarsi che i tentativi di notifica fatti dall' ispettorato siano stati eseguiti in luogo diverso dalla residenza della ricorrente, essendosi la stessa trasferita a nel marzo 2020, ove l'ordinanza Pt_2
ingiunzione è stata correttamente notificata.
A fronte della riscontrata nullità della notifica in argomento, nonché della contemporanea mancanza di prova in merito all'eventuale conoscenza aliunde da parte dell'odierna opponente del contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione entro i novanta giorni successivi al giorno 17.08.2020, data in cui si è cristallizzato l'accertamento, deve ritenersi che il termine stabilito dall'art. 14 n. legge 689/1981, previsto a pena di decadenza dalla potestà sanzionatoria per la comunicazione degli estremi delle violazioni, non sia stato rispettato.
L'obbligazione di pagamento di cui all'ordinanza oggetto di giudizio, ove anche fosse ritenuta originariamente sussistente, sarebbe comunque da reputarsi estinta in quanto l'amministrazione è incorsa nella decadenza dal potere sanzionatorio previsto dall'art. 14, secondo ed ultimo comma della legge n. 689/1981.
L'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere quindi annullata e tali considerazioni sono in grado di assorbire ogni altra questione dedotta in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza ex art 14 D.L. 689/ 1981 ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
Condanna parte l' di al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_1
giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distarsi.
Cassino 23.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 22.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 837/2024
r.g.l. vertente
TRA
, con l'avv. IMMACOLATA MASSA e avv. ALFREDO MENCHELLA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Controparte_1
CUCINELLA GIOVANNI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato, adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di Cassino, impugnando e chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento I.T.L. 35/24 (protocollo n. 2825 del 09.02.2024) notificata il 15.02.2024 per violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 conv. in L.
n. 73/02 sostituito art. 22 comma 1 D.Lgs n.151/2015 e dell'art 3 comma 3 e comma
3-quater D.L. n. 12/2002 e successive modifiche e integrazioni (processo verbale n°
2019-157885-PCON-1/41 del 17.08.2020 del Nucleo Carabinieri Controparte_1
di ).
[...] CP_1 A fondamento dell'opposizione eccepiva la violazione dell'art 14 L. 689/1981, deducendo che l'onere della prova fosse a carico dell'ente, che nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione riveste il ruolo di ricorrente in senso sostanziale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente annullare e/o revocare
l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto infondata e priva di effetto nei confronti del ricorrente, non essendo questi, assoggettabile al pagamento della sanzione amministrativa riportata nella predetta ordinanza – ingiunzione, non avendo usufruito della prestazione lavorativa di alcuna delle persone indicate nell'ordinanza – ingiunzione e per l'effetto; 2) accertare e dichiarare che l' Controparte_1
ha proceduto alla emissione e notifica dell'ordinanza - ingiunzione
[...]
opposta, nella consapevolezza della non debenza delle somme richieste a titolo di sanzione, sulla scorta del mancato rispetto dei termini di legge per la notifica dell'atto di accertamento (gg. 90) ed in generale per il mancato rispetto dei termini e delle modalità del procedimento sanzionatorio;
3) In subordine, annullare e/o revocare e/o ritenere illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta e priva di effetto nei confronti del ricorrente, ritenendo e dichiarando che nessuna somma è dovuta per le causali di cui all'impugnata ordinanza, mancando prove concrete e certe, al momento dell'intervento che le persone indicate prestassero lavoro per il ricorrente o indagini successive tese ad accertare che effettivamente vi fosse un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione;
4) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'opponente in ordine alle sollevate contestazioni, annullare in toto le sanzioni legate all'assenza del permesso di soggiorno, non avendo esso istante responsabilità alcuna per condotte di terzi, legate all'irregolare permanenza presso il territorio italiano e dunque disporsi la condanna dello stesso, alla misura minima edittale della sanzione amministrativa, solo per la parte rimanente e con il massimo delle rate previste, considerando la consistenza dell'importo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che se ne dichiarano antistatari.” Instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, argomentando in
[...]
merito alla normativa;
in particolare sull'eccezione di decadenza deduceva che
“qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche dei tempi necessari alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità delle indagini.”Precisava in fatto I.T.L. che “il primo accesso ispettivo è stato eseguito in data 06/11/2019, gli accertamenti sono proseguiti in data 28.11.2019 come da verbale di acquisizione di informazioni dei Carabinieri di Picinisco, successivamente, con nota del 25.02.2020, ricevuta il 05.03.2020, è stata inviata al sig. una richiesta Parte_1
documenti da produrre entro il 23.03.2020.” Affermava inoltre l'ispettorato che la notifica era avvenuta nel termine corretto anche se la ricorrente non ne aveva avuto conoscenza a causa della sua “irreperibilità”.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
22.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte fino al giorno di udienza.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 35/2024 notificata il 15.02.2024, mediante la quale l' di Controparte_1
aveva ingiunto alla parte di pagare la somma complessiva di € 7.970,70, CP_1
sulla scorta del processo verbale n° 2019-157885-PCON-1/41 del 17.08.2020 del
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di per le seguenti violazioni: CP_1
1) art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/4/2002 n° 73, come sostituito dall'art. 22, comma1, D.Lgs
14/9/2015 n 151: poiché occupava il lavoratore subordinato ( ) senza Per_1
la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 3 comma 3 e comma 3 quater D.L. 12/2002 con successive modifiche e integrazioni: poiché occupava il lavoratore subordinato ( , privo Persona_2
del permesso di soggiorno e senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
L'art. 14 comma 2 L. 689/1981 prevede che “Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La Cassazione ha stabilito che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma
2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. sez.2, Ordinanza n. 27702 del
29/10/2019).
Nel caso di specie il primo accesso ispettivo è stato eseguito in data 06/11/2019 e si è concluso all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta entro il 23.03.2020 ed all'esito della valutazione con verbale di accertamento del 17.08.2020 (dies a quo dal quale far decorrere il termine dei 90 giorni), da tale data, dunque, l' ha CP_1 avuto la piena conoscenza dell'illecito a mezzo della conclusione degli accertamenti iniziati con accesso del 06.11.2019.
In seguito, L' di ha proceduto a diversi CP_1 Controparte_1 CP_1
tentativi di notifica del verbale sopraindicato sempre avvalendosi del servizio postale, tentativi di notifica mai perfezionatosi per “irreperibilità” del destinatario.
In atti non risulta che l'ispettorato abbia richiesto al Comune di provvedere alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. per la cui validità sarebbe stato comunque necessario che l'ufficiale giudiziario svolgesse ulteriori ricerche ed indagini dandone debita informativa nella relata di notifica. La Corte di Cassazione si è espressa sul punto rilevando che: “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”. (ord. Cass. n. 40467/2021).
Con riguardo al caso concreto in esame, non può non notarsi che i tentativi di notifica fatti dall' ispettorato siano stati eseguiti in luogo diverso dalla residenza della ricorrente, essendosi la stessa trasferita a nel marzo 2020, ove l'ordinanza Pt_2
ingiunzione è stata correttamente notificata.
A fronte della riscontrata nullità della notifica in argomento, nonché della contemporanea mancanza di prova in merito all'eventuale conoscenza aliunde da parte dell'odierna opponente del contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione entro i novanta giorni successivi al giorno 17.08.2020, data in cui si è cristallizzato l'accertamento, deve ritenersi che il termine stabilito dall'art. 14 n. legge 689/1981, previsto a pena di decadenza dalla potestà sanzionatoria per la comunicazione degli estremi delle violazioni, non sia stato rispettato.
L'obbligazione di pagamento di cui all'ordinanza oggetto di giudizio, ove anche fosse ritenuta originariamente sussistente, sarebbe comunque da reputarsi estinta in quanto l'amministrazione è incorsa nella decadenza dal potere sanzionatorio previsto dall'art. 14, secondo ed ultimo comma della legge n. 689/1981.
L'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere quindi annullata e tali considerazioni sono in grado di assorbire ogni altra questione dedotta in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza ex art 14 D.L. 689/ 1981 ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
Condanna parte l' di al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_1
giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distarsi.
Cassino 23.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada