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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 2313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2313/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sassone Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brembate (Bg), Via Vittorio Veneto n. 25;
- parte attrice appellante - nei confronti di:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Rita Controparte_2 C.F._1
Fatigati presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n. 25 ha eletto domicilio;
- parte convenuta appellata -
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale: per tutti i motivi indicati nel presente atto, rigettare integralmente ogni do- manda risarcitoria e di condanna promossa dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur.
In via subordinata: per tutti i motivi indicati in atto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, voglia il giudice adito provvedere a determinare cor-rettamente il quantum dovuto all'attore per il mancato ricevimento dell'incentivo termico ex
D.M. 16.02.2016 da parte di CP_3
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare, anche in relazione agli eventuali termini istruttori concessi ai sensi dell'art. 320 c.p.c.. si insiste sin da subito per
1 R.G. 2313/2023
ordinare a , ex art. 210, l'esibizione della documentazione associata al sig. CP_3 CP_2
, presente nella pratica CT00255187.
[...]
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi di lite.”
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione perchè infondata in fatto e in diritto
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare, comunque, l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in Controparte_1
diritto e confermare la decisione di primo grado
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del secondo grado, oltre IVA e
CNPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Controparte_1
sentenza di primo grado n. 79/2023 pubblicata in data 23.02.2023 dal Giudice di Pace di Lodi per effetto della quale il Giudice, accertata la responsabilità di in ordine al mancato CP_1
ottenimento dell'incentivo fiscale “conto termico” ha condannato la società medesima al pagamento in favore di della somma di € 3.926,90 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_2
all'effettivo soddisfo.
A fondamento dell'appello ha dedotto i seguenti motivi: Controparte_1
- errore del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha statuito che “…è indubbio che
l'obbligazione di espletare la pratica volta all'ottenimento dell'incentivo fiscale è obbligazione di mezzi e non di risultato, ma ha negligentemente assolto alla sua obbligazione Controparte_1
non avendo evaso la richiesta di di integrazione della documentazione, documentazione CP_3 certamente in possesso di ”, in assenza di elementi di prova a supporto Controparte_4
dell'assunto per cui fosse in possesso della documentazione richiesta in via di CP_1
integrazione;
- errore del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha statuito che “…per la determinazione del quantum si richiama il contenuto della lettera G.S.E […] il direttore ha scritto nel caso in cui la scrivente non avesse riscontrato motivi ostativi all'accoglimento, avrebbe riconosciuto per la richiesta CT00255187 l'importo di euro 2.145,38 e per la richiesta
2 R.G. 2313/2023
CT00536824 l'importo di euro 1781,52 […] Pertanto, la deve essere condannata al CP_1
pagamento a favore del Sig. della somma di euro 3.926,90…”, avendo così di fatto CP_2
duplicato l'importo astrattamente spettante a titolo di incentivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2024 si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di Controparte_2
prime cure, argomentando tanto in relazione alla responsabilità di quanto in relazione CP_1
alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio.
All'udienza del 24.01.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e il Giudice, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata da parte appellante, non avendo la stessa evidenziato la sussistenza di potenziali pregiudizi gravi e irreparabili originanti dall'esecuzione della sentenza e non potendosi effettuare una prognosi di manifesta fondatezza dell'appello, ha rinviato – visto l'art. 350 comma 3 c.p.c. – all'udienza del 15.03.2024 per la discussione orale della causa e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Sul primo motivo di appello
Parte attrice appellante si è doluta, in primo luogo, della decisione di primo grado nella parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di imputare alla condotta negligente di CP_1 il mancato ottenimento da parte di dell'incentivo fiscale c.d. ”. Controparte_2 Org_1
In particolare, contesta di essere stata in possesso del certificato di smaltimento del CP_1
precedente generatore di calore.
Nel caso di specie, alla luce di quanto allegato dalle parti ed emerso dall'esame degli atti, è possibile evincersi che:
- nel mese di aprile 2019 sottoscriveva con un contratto Controparte_2 Controparte_1
per l'acquisto e l'installazione di una stufa al prezzo di € 7.000,00;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto, conferiva incarico e Controparte_2
mandato a di procedere con la richiesta per il riconoscimento degli incentivi fiscali CP_1
c.d. “conto termico”;
Cont
- in data 14.05.2019 provvedeva ad inoltrare a la richiesta di incentivi fiscali per CP_1
il cliente Controparte_2
Cont
- in data 24.06.2019 domandava a l'integrazione documentale dell'istanza CP_1
indicando specificamente tutta la documentazione da produrre;
- in data 26.06.2019 provvedeva ad integrare la domanda;
CP_1
Cont
- in seguito, comunicava sempre a il mancato accoglimento della richiesta di CP_1
incentivo, a fronte della mancata produzione del certificato di smaltimento del generatore sostituito, della mancata allegazione della foto della targa del generatore installato e della richiesta di
3 R.G. 2313/2023
concessione dell'incentivo;
Cont
- in data 30.07.2021 si provvedeva ad inoltrare a altra richiesta di incentivi fiscali per
Controparte_2
Cont
- in data 24.08.2021 domandava l'integrazione documentale dell'istanza indicando specificamente tutta la documentazione da produrre;
- in data 07.09.2021 si provvedeva ad integrare la domanda:
Cont
- in data 11.10.2021 inoltrava a comunicazione di preavviso di rigetto Controparte_2
della domanda, a fronte dell'incompleta produzione documentale assegnando termine per osservazioni ed eventuale produzione documentale;
Cont
- in seguito, in data 07.03.2022, comunicava il mancato accoglimento della richiesta di incentivo, a fronte della mancata produzione della certificazione del produttore.
Deve ritenersi, dunque, pacifico - in quanto non contestato tra le parti - che la presentazione formale Cont dell'istanza a per il riconoscimento dell'incentivo fiscale c.d. “conto termico” fosse stata delegata contrattualmente da alla e che, dunque, sia stata Controparte_2 Controparte_1
materialmente quest'ultima ad inoltrare la richiesta.
Ciò premesso, condiviso l'assunto per cui l'obbligazione di non fosse Controparte_1
un'obbligazione di risultato ma di mezzi, dal momento che l'art. 7 del DM 16.02.2016 prevede espressamente che la quantificazione e l'erogazione del citato contributo fiscale compete solo ed esclusivamente a nel caso di specie occorre ad ogni modo rilevare che a fronte della CP_3
Cont richiesta di integrazione documentale avanzata da a in relazione alla prima CP_1
domanda di incentivo (inoltrata il 14.05.2019), quest'ultima non ha fornito alcun elemento di prova a supporto dell'avvenuta conseguente comunicazione al cliente della Controparte_2
ricezione di una richiesta di documentazione integrativa. Dunque, a prescindere dall'accertamento circa il soggetto nella concreta disponibilità del certificato di smaltimento, quand'anche lo stesso fosse stato – come sostenuto da – nella disponibilità esclusiva di CP_1 [...]
non vi è prova in atti che abbia richiesto al cliente la trasmissione del CP_2 CP_1
Cont documento così da poter integrare la domanda inoltrata per suo conto a
Alla luce di quanto sopra argomentato è possibile altresì evincersi l'inconferenza dei precedenti di questo stesso Tribunale richiamati da parte appellante, atteso che in dette cause – difformemente da questo giudizio – aveva documentato di aver richiesto al cliente la trasmissione dei CP_1
Cont documenti integrativi richiesti da così potendo poi imputare all'inattività del cliente il rigetto dell'istanza di incentivo. Nel caso in esame, invece, nessun elemento di prova è stato fornito in Cont merito al contegno assunto da a fronte della ricezione da parte di della richiesta CP_1
di integrazione documentale.
4 R.G. 2313/2023
Per tale ragione, dunque, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
2. Sul secondo motivo di appello
Quale secondo motivo di appello ha poi eccepito l'errata quantificazione CP_1
dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 3.926,90.
Sul punto, in particolare, parte attrice appellante si duole della sommatoria effettuata dal Giudice di prime cure dell'importo che avrebbe potuto ottenere sotto forma di incentivo Controparte_2
a fronte della presentazione di due diverse domande, l'una successiva all'altra e tra loro alternative.
La contestazione sollevata da parte attrice appellante è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Soprassedendo, infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida, sulla sovrapponibilità
o meno delle due richieste – inoltrate rispettivamente in data 14.05.2019 e in data 30.07.2021 – occorre preliminarmente rilevare che la seconda richiesta è stata avanzata in epoca successiva all'introduzione del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lodi (circostanza quest'ultima che potrebbe di per sé far dubitare dell'ammissibilità della domanda risarcitoria nel giudizio già incardinato) e che, in ogni caso, il preavviso di rigetto di tale seconda domanda è stato inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al richiedente (cfr. Controparte_5
doc. 8 fascicolo di primo grado di parte attrice) e che, dunque, quest'ultimo, reso personalmente
Cont edotto delle richieste di integrazione avanzate da avrebbe ben potuto integrare la domanda producendo la documentazione richiesta nel termine concesso. Ciò basta ad escludere la responsabilità di in relazione al rigetto della seconda domanda di incentivo e, per CP_1
l'effetto, la domanda relativa alla mancata percezione del successivo incentivo, pari ad € 1.781,52, non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata e deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere a il minor importo di € 2.145,38 oltre interessi Controparte_2
legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Sulle Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'avvenuta riforma parziale della sentenza di primo grado e dell'avvenuto accoglimento parziale della domanda di parte attrice
[...]
vengono integralmente compensate tra le parti quanto al giudizio d'appello (tenuto CP_2
conto dell'accoglimento di uno dei due motivi di impugnazione formulati) e, quanto al primo grado, vengono compensate tra le parti per 1/3 e poste, per i residui 2/3, in capo a parte convenuta
[...]
(tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per un importo inferiore a CP_1
quanto richiesto).
La liquidazione, come da dispositivo, segue parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
5 R.G. 2313/2023
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza n. 79/2023 del Giudice di Pace di Lodi, Condanna la società
[...]
a corrispondere ad a titolo risarcitorio l'importo di € CP_1 Controparte_2
2.145,38 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) Condanna a rifondere ad i residui 2/3 delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali di primo grado che, in detta misura, liquida in € 100,00 per spese ed in € 803,33 per compensi, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori di legge;
4) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege
Lodi, 16 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2313/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sassone Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brembate (Bg), Via Vittorio Veneto n. 25;
- parte attrice appellante - nei confronti di:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Rita Controparte_2 C.F._1
Fatigati presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n. 25 ha eletto domicilio;
- parte convenuta appellata -
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale: per tutti i motivi indicati nel presente atto, rigettare integralmente ogni do- manda risarcitoria e di condanna promossa dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur.
In via subordinata: per tutti i motivi indicati in atto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, voglia il giudice adito provvedere a determinare cor-rettamente il quantum dovuto all'attore per il mancato ricevimento dell'incentivo termico ex
D.M. 16.02.2016 da parte di CP_3
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare, anche in relazione agli eventuali termini istruttori concessi ai sensi dell'art. 320 c.p.c.. si insiste sin da subito per
1 R.G. 2313/2023
ordinare a , ex art. 210, l'esibizione della documentazione associata al sig. CP_3 CP_2
, presente nella pratica CT00255187.
[...]
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi di lite.”
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione perchè infondata in fatto e in diritto
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare, comunque, l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in Controparte_1
diritto e confermare la decisione di primo grado
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del secondo grado, oltre IVA e
CNPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Controparte_1
sentenza di primo grado n. 79/2023 pubblicata in data 23.02.2023 dal Giudice di Pace di Lodi per effetto della quale il Giudice, accertata la responsabilità di in ordine al mancato CP_1
ottenimento dell'incentivo fiscale “conto termico” ha condannato la società medesima al pagamento in favore di della somma di € 3.926,90 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_2
all'effettivo soddisfo.
A fondamento dell'appello ha dedotto i seguenti motivi: Controparte_1
- errore del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha statuito che “…è indubbio che
l'obbligazione di espletare la pratica volta all'ottenimento dell'incentivo fiscale è obbligazione di mezzi e non di risultato, ma ha negligentemente assolto alla sua obbligazione Controparte_1
non avendo evaso la richiesta di di integrazione della documentazione, documentazione CP_3 certamente in possesso di ”, in assenza di elementi di prova a supporto Controparte_4
dell'assunto per cui fosse in possesso della documentazione richiesta in via di CP_1
integrazione;
- errore del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui ha statuito che “…per la determinazione del quantum si richiama il contenuto della lettera G.S.E […] il direttore ha scritto nel caso in cui la scrivente non avesse riscontrato motivi ostativi all'accoglimento, avrebbe riconosciuto per la richiesta CT00255187 l'importo di euro 2.145,38 e per la richiesta
2 R.G. 2313/2023
CT00536824 l'importo di euro 1781,52 […] Pertanto, la deve essere condannata al CP_1
pagamento a favore del Sig. della somma di euro 3.926,90…”, avendo così di fatto CP_2
duplicato l'importo astrattamente spettante a titolo di incentivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2024 si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di Controparte_2
prime cure, argomentando tanto in relazione alla responsabilità di quanto in relazione CP_1
alla quantificazione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio.
All'udienza del 24.01.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e il Giudice, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata da parte appellante, non avendo la stessa evidenziato la sussistenza di potenziali pregiudizi gravi e irreparabili originanti dall'esecuzione della sentenza e non potendosi effettuare una prognosi di manifesta fondatezza dell'appello, ha rinviato – visto l'art. 350 comma 3 c.p.c. – all'udienza del 15.03.2024 per la discussione orale della causa e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Sul primo motivo di appello
Parte attrice appellante si è doluta, in primo luogo, della decisione di primo grado nella parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di imputare alla condotta negligente di CP_1 il mancato ottenimento da parte di dell'incentivo fiscale c.d. ”. Controparte_2 Org_1
In particolare, contesta di essere stata in possesso del certificato di smaltimento del CP_1
precedente generatore di calore.
Nel caso di specie, alla luce di quanto allegato dalle parti ed emerso dall'esame degli atti, è possibile evincersi che:
- nel mese di aprile 2019 sottoscriveva con un contratto Controparte_2 Controparte_1
per l'acquisto e l'installazione di una stufa al prezzo di € 7.000,00;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto, conferiva incarico e Controparte_2
mandato a di procedere con la richiesta per il riconoscimento degli incentivi fiscali CP_1
c.d. “conto termico”;
Cont
- in data 14.05.2019 provvedeva ad inoltrare a la richiesta di incentivi fiscali per CP_1
il cliente Controparte_2
Cont
- in data 24.06.2019 domandava a l'integrazione documentale dell'istanza CP_1
indicando specificamente tutta la documentazione da produrre;
- in data 26.06.2019 provvedeva ad integrare la domanda;
CP_1
Cont
- in seguito, comunicava sempre a il mancato accoglimento della richiesta di CP_1
incentivo, a fronte della mancata produzione del certificato di smaltimento del generatore sostituito, della mancata allegazione della foto della targa del generatore installato e della richiesta di
3 R.G. 2313/2023
concessione dell'incentivo;
Cont
- in data 30.07.2021 si provvedeva ad inoltrare a altra richiesta di incentivi fiscali per
Controparte_2
Cont
- in data 24.08.2021 domandava l'integrazione documentale dell'istanza indicando specificamente tutta la documentazione da produrre;
- in data 07.09.2021 si provvedeva ad integrare la domanda:
Cont
- in data 11.10.2021 inoltrava a comunicazione di preavviso di rigetto Controparte_2
della domanda, a fronte dell'incompleta produzione documentale assegnando termine per osservazioni ed eventuale produzione documentale;
Cont
- in seguito, in data 07.03.2022, comunicava il mancato accoglimento della richiesta di incentivo, a fronte della mancata produzione della certificazione del produttore.
Deve ritenersi, dunque, pacifico - in quanto non contestato tra le parti - che la presentazione formale Cont dell'istanza a per il riconoscimento dell'incentivo fiscale c.d. “conto termico” fosse stata delegata contrattualmente da alla e che, dunque, sia stata Controparte_2 Controparte_1
materialmente quest'ultima ad inoltrare la richiesta.
Ciò premesso, condiviso l'assunto per cui l'obbligazione di non fosse Controparte_1
un'obbligazione di risultato ma di mezzi, dal momento che l'art. 7 del DM 16.02.2016 prevede espressamente che la quantificazione e l'erogazione del citato contributo fiscale compete solo ed esclusivamente a nel caso di specie occorre ad ogni modo rilevare che a fronte della CP_3
Cont richiesta di integrazione documentale avanzata da a in relazione alla prima CP_1
domanda di incentivo (inoltrata il 14.05.2019), quest'ultima non ha fornito alcun elemento di prova a supporto dell'avvenuta conseguente comunicazione al cliente della Controparte_2
ricezione di una richiesta di documentazione integrativa. Dunque, a prescindere dall'accertamento circa il soggetto nella concreta disponibilità del certificato di smaltimento, quand'anche lo stesso fosse stato – come sostenuto da – nella disponibilità esclusiva di CP_1 [...]
non vi è prova in atti che abbia richiesto al cliente la trasmissione del CP_2 CP_1
Cont documento così da poter integrare la domanda inoltrata per suo conto a
Alla luce di quanto sopra argomentato è possibile altresì evincersi l'inconferenza dei precedenti di questo stesso Tribunale richiamati da parte appellante, atteso che in dette cause – difformemente da questo giudizio – aveva documentato di aver richiesto al cliente la trasmissione dei CP_1
Cont documenti integrativi richiesti da così potendo poi imputare all'inattività del cliente il rigetto dell'istanza di incentivo. Nel caso in esame, invece, nessun elemento di prova è stato fornito in Cont merito al contegno assunto da a fronte della ricezione da parte di della richiesta CP_1
di integrazione documentale.
4 R.G. 2313/2023
Per tale ragione, dunque, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
2. Sul secondo motivo di appello
Quale secondo motivo di appello ha poi eccepito l'errata quantificazione CP_1
dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 3.926,90.
Sul punto, in particolare, parte attrice appellante si duole della sommatoria effettuata dal Giudice di prime cure dell'importo che avrebbe potuto ottenere sotto forma di incentivo Controparte_2
a fronte della presentazione di due diverse domande, l'una successiva all'altra e tra loro alternative.
La contestazione sollevata da parte attrice appellante è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Soprassedendo, infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida, sulla sovrapponibilità
o meno delle due richieste – inoltrate rispettivamente in data 14.05.2019 e in data 30.07.2021 – occorre preliminarmente rilevare che la seconda richiesta è stata avanzata in epoca successiva all'introduzione del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lodi (circostanza quest'ultima che potrebbe di per sé far dubitare dell'ammissibilità della domanda risarcitoria nel giudizio già incardinato) e che, in ogni caso, il preavviso di rigetto di tale seconda domanda è stato inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al richiedente (cfr. Controparte_5
doc. 8 fascicolo di primo grado di parte attrice) e che, dunque, quest'ultimo, reso personalmente
Cont edotto delle richieste di integrazione avanzate da avrebbe ben potuto integrare la domanda producendo la documentazione richiesta nel termine concesso. Ciò basta ad escludere la responsabilità di in relazione al rigetto della seconda domanda di incentivo e, per CP_1
l'effetto, la domanda relativa alla mancata percezione del successivo incentivo, pari ad € 1.781,52, non può trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata e deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere a il minor importo di € 2.145,38 oltre interessi Controparte_2
legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. Sulle Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'avvenuta riforma parziale della sentenza di primo grado e dell'avvenuto accoglimento parziale della domanda di parte attrice
[...]
vengono integralmente compensate tra le parti quanto al giudizio d'appello (tenuto CP_2
conto dell'accoglimento di uno dei due motivi di impugnazione formulati) e, quanto al primo grado, vengono compensate tra le parti per 1/3 e poste, per i residui 2/3, in capo a parte convenuta
[...]
(tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per un importo inferiore a CP_1
quanto richiesto).
La liquidazione, come da dispositivo, segue parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
5 R.G. 2313/2023
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza n. 79/2023 del Giudice di Pace di Lodi, Condanna la società
[...]
a corrispondere ad a titolo risarcitorio l'importo di € CP_1 Controparte_2
2.145,38 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) Condanna a rifondere ad i residui 2/3 delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali di primo grado che, in detta misura, liquida in € 100,00 per spese ed in € 803,33 per compensi, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori di legge;
4) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege
Lodi, 16 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
6