Sentenza 15 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2004, n. 11279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11279 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NT, DA AV, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PIERINO ARRU con studio in 07100 SASSARI PIAZZA D'ITALIA 26, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IO LF, DA AS, DA PE, DA ES, DA CH, DA NT RI, DA LI, DA NA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 24, presso lo studio dell'avvocato ZENIO CATTIVERA, difesi dagli avvocati F DINO MILIA, FRANCESCO MILIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 120/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 30/05/00 e depositata il 16/06/00 (R.G. 197/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Pierrino ARRU;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sassari, sezione specializzata agraria, con sentenza 7.7.99 accoglieva la domanda proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti di PI NI, PI NO e PI AN e dichiarava risoluto il contratto di affitto dei terreni siti in agro di Thiesi, dell'estensione complessiva di Ha 17.98.02, di cui avevano ricevuto disdetta;
condannava i convenuti al rilascio del terreno entro il 10.11.99 e al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sezione specializzata agraria, con sentenza n. 120/00, depositata il 16.6.2000, dichiarava inesistente l'appello proposto da DD NI e rigettava l'appello avanzato avverso la medesima sentenza da PI NO e PI AN, condannando gli appellanti alle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorrono PI NT e PI AV esponendo due motivi,cui resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e segg. c.p.c. e 9 legge n. 29/90, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di giudizio sollevata dai ricorrenti-appellanti sul rilievo che il medesimo fosse privo dei requisiti essenziali voluti dalla legge,ha ritenuto, invece, che l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti richiesti in proposito, in quanto contiene l'esposizione dell'oggetto della domanda e dei fatti su cui si fonda.
Si sostiene, invece, che la mancanza dei dati anagrafici completi delle parti e la mancata produzione in giudizio sia del contratto di affitto sia del titolo di proprietà non hanno consentito l'individuazione dell'oggetto della domanda.
Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto esistente il contratto di affitto sulla base di elementi insufficienti, quali gli elementi contenuti nell'atto introduttivo e la dichiarazione fatta dal rappresentante sindacale in sede di tentativo di conciliazione.
Il ricorso ripropone i medesimi questi già sottoposti al vaglio della Corte di merito.
I ricorrenti non hanno motivo di lamentarsi delle risposte ricevute al riguardo in sede di merito,perché le medesime sono conferenti in fatto ed immune da vizi logici e giuridici.
Risulta, infatti, dal contesto della sentenza impugnata che la Corte di merito non ha avuto difficoltà a definire gli elementi essenziali della domanda, individuandone le parti, l'oggetto e i fatti su cui si fonda.
In particolare risultano specificati i terreni cui si riferisce la domanda giudiziaria e gli elementi da cui la Corte di merito ha tratto il convincimento che i medesimi terreni hanno formato oggetto del dedotto contratto di affitto: i risultati della prova testimoniale e le dichiarazioni rese in sede di conciliazione davanti all'I.P.A. dal rappresentante legale dei convenuti, che, per quanto riportato nel relativo verbale del 16.12.97, assumono il valore della confessione resa ad un terzo,essendo evidente l'intento dei rappresentati di portare a conoscenza della controparte, tramite il loro rappresentante,le stesse circostanze di fatto (Cass. civ. 560/1985). Risulta altresì che le considerazioni dalla Corte di merito circa la dedotta posizione della PI NI in ordine ai terreni oggetto del contratto di affitto furono svolte specificamente a confutazione delle osservazioni fatte dalla difesa degli appellanti circa l'inattendibilità della prova testimoniale: trattasi di mere possibilità concettuali di come interpretare circostanze di fatto non univoche, ritenute, per ciò, non idonee a porre in discussione l'attendibilità dei testi.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600/00, di cui euro 100/00 per spese, oltre spese generali ed accessorie. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004