Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 18471/2024 R.G. promosso da c.f. ) (avv. TIRA FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
ST ND (c.f. ) (avv. TIRA FRANCESCA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità che i genitori riterranno più opportuni sia per la settimana che per i week-end tenendo conto delle esigenze, necessità ed impegni della minore. In linea generale vedrà, comunque, il padre due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì dal Per_1 termine dell'orario di lavoro del padre e fino a dopo la cena, mentre nei fine settimana le giornate verranno
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3. Il sig. si impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma Parte_1 di € 400,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, su conto corrente intestato alla signora ND ST alle seguenti coordinate bancarie
[...].
4. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come indicate e disciplinate da Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia, allegato al ricorso e da intendersi qui trascritto nonché facente parte integrante del presente atto, verranno sostenute nella misura del 50% tra i genitori.
5. Spese legali compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata il [...]) e, con ricorso presentato in Per_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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