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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 353/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Emanuela Francisci e Sandro Picchiarelli) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Andrea Di Francesco) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 3.10.2025, alle ore
13.10, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “IN VIA PRINCIPALE - Controparte_1
Disapplicare il provvedimento di esclusione Prot.n. 0019306/24 del 17.09.2024 emesso da in Controparte_1
quanto illegittimo poiché, il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale, l'Avviso Selezione del
29.03.2021 e la successiva graduatoria pubblicata il 18.08.2021 devono essere interpretati nel senso che la
dichiarazione di conflitto d'interessi deve essere rilasciata all'avvio del procedimento selettivo, e per l'effetto
accertare e dichiarare il diritto di all'assunzione presso la società nel ruolo Parte_1 Controparte_1
di idraulico per l'area operativa e gestionale, quindi condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ad assumere il sig. nel ruolo di idraulico per l'area operativa e Parte_1
gestionale; IN VIA SUBORDINATA, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, - disapplicare il
provvedimento di esclusione Prot.n. 0019306/24 del 17.09.2024 emesso da e quindi, in Controparte_1
pagina 1 di 5 parte-qua anche gli atti presupposti di natura regolamentare ovvero il Regolamento per il reclutamento e
selezione del personale, l'Avviso Selezione del 29.03.2021 e la successiva graduatoria pubblicata il 18.08.2021
nella parte in cui ritengono rilevante ai fini del conflitto d'interessi il rapporto di parentela sopravvenuto rispetto
all'avvio della procedura selettiva e/o indioneo ad incidere sull'imparzialità della selezione atteso il ruolo
meramente esecutivo di tutti i soggetti interessati. Accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
all'assunzione presso la società nel ruolo di idraulico per l'area operativa e gestionale, quindi Controparte_1
- Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore ad assumere il sig. Controparte_1 [...]
nel ruolo di idraulico per l'area operativa e gestionale”. Pt_1
Sulla premessa di avere partecipato ad una procedura selettiva indetta da in data Controparte_1
29.03.2021 e di essere risultato, all'esito della suddetta, idoneo non vincitore con collocamento alla posizione n. 5 nella graduatoria, ha esposto che, in data 16.09.2024, la resistente lo ha ricontattato a mezzo e-mail, manifestandogli la volontà di “procedere ad ulteriori inserimenti di personale attingendo allo
scorrimento della suddetta graduatoria”, richiedendogli, a tal fine, una dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse ostative all'assunzione; che, medio tempore, , sorella Persona_1
del ricorrente, veniva assunta alle dipendenze della resistente;
che, per l'effetto, il 17.09.2024 CP_1
comunicava ad esso ricorrente che il rapporto di parentela con costituiva
[...] Persona_1
“motivo ostativo alla formulazione di una eventuale proposta per il suo inserimento in organico”, richiamando,
a sostegno della propria determinazione, il punto 4.1. del Regolamento aziendale sul reclutamento e selezione del personale il quale impedisce l'assunzione del candidato avvinto da rapporto di parentela sino al 4° grado con i dipendenti già in forza presso Ha, dunque, contestato la CP_1
legittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla resistente rivendicando un'interpretazione del regolamento aziendale impugnato a mente della quale la dichiarazione di conflitto d'interessi deve essere rilasciata all'avvio del procedimento selettivo e non successivamente;
che, pertanto, ha diritto ad essere assunto alle dipendenze della resistente, in considerazione del fatto che la situazione di incompatibilità eventualmente ostativa all'assunzione è sopravvenuta rispetto all'avvio dell'iter
selettivo in data 29.03.2021.
si è costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto. Ha difeso la legittimità del provvedimento di esclusione adottato, evidenziando che
la proposta di assunzione del ricorrente, formulata in data 16.09.2024, è intercorsa a circa tre anni di pagina 2 di 5 distanza dalla chiusura della prima procedura selettiva indetta in data 29.03.2021; che, pertanto, una volta conclusasi la prima procedura selettiva e tenuto conto del lasso di tempo intercorso, il ricorrente era tenuto a rendere una nuova dichiarazione sul conflitto d'interessi, in quanto imprescindibile all'inizio di ogni nuova selezione;
che, una volta ricevuta la dichiarazione del essa resistente Pt_1
gli ha rappresentato l'impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro in forza del punto 4.1 del regolamento aziendale, il quale prevede che “rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le
dipendenti di Umbra Acque S.p.A. e/o Società del Gruppo” costituiscano causa ostativa alla prosecuzione dell'iter selettivo;
che, dunque, non sussiste in capo al ricorrente alcun diritto all'assunzione sulla base della graduatoria del 2021, atteso che lo scorrimento della stessa rientra nella libera e discrezionale scelta di la quale – essendo soggetto privato non tenuto all'espletamento delle Controparte_1
procedure concorsuali obbligatorie previste per le società a controllo pubblico – conserva, in ogni caso,
la facoltà di reperire diversamente i lavoratori sul mercato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del presunto diritto del ad essere assunto alle Pt_1
dipendenze di in virtù della procedura selettiva indetta con avviso del 29 marzo Controparte_1
2021, conclusasi con l'inserimento in organico di tre idraulici. A distanza di oltre tre anni dalla conclusione dell'iter selettivo, il ricorrente riceveva una comunicazione dalla resistente con la quale veniva manifestata l'intenzione di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla procedura stessa, nella quale – seppur non vincitore – risultava idoneo collocato in quinta posizione.
Ai fini dell'assunzione, la società lo invitava, contestualmente, a dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con personale già in forza presso la o Controparte_1
altre società del gruppo.
Sulla base delle informazioni rese dal la resistente, richiamando il punto 4.1 del Pt_1
regolamento interno in materia di conflitti d'interesse a mente del quale “… in tutti i casi in cui vengono
evidenziati in capo al/alla condidato/a rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le dipendenti
di e/o Società del gruppo, tali condizioni rappresentano un vincolo ostativo per il Controparte_1
proseguimento dell'iter selettivo”, rilevando l'esistenza di un conflitto d'interesse dato dall'assunzione sopravvenuta della sorella rifiutava di ulteriormente procedere nella selezione. Persona_1
pagina 3 di 5 Tanto premesso in fatto, la domanda azionata in giudizio, a ben vedere, ha ad oggetto non già
l'interesse a conseguire l'assunzione sulla base di una procedura in corso, bensì, il preteso diritto soggettivo ad essere assunto, mediante lo scorrimento di graduatoria in relazione ad una precedente selezione definitivamente conclusasi con l'inserimento in organico dei tre candidati vincitori.
In altre parole, in disparte ogni considerazione in ordine alla ragionevolezza dell'impianto normativo interno che disciplina le cause d'incompatibilità, il diritto azionato non è collegato in via diretta ad una procedura selettiva in corso e ad eventuali auto vincoli desumibili dal relativo bando ma si colloca al di fuori dalla procedura selettiva concretizzandosi nella pretesa di essere destinatario di un'ulteriore proposta di assunzione in quanto riferita al medesimo profilo professionale.
In tale prospettiva, in senso contrario, va rammentato che pur essendo società CP_1
partecipata per il 60% da enti locali, conserva la natura di soggetto privato, restando ad essa applicabile la disciplina civilistica in materia di lavoro subordinato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde (cfr. ex multis, Cass. S.U. n. 29078/2019) nel ritenere che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. In particolare, il D.Lgs. n. 175 del 2016, all'art. 1, comma 3, ha previsto che "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le
norme generali di diritto privato" aggiungendo all'art. 19, con specifico riferimento al rapporto di lavoro,
che "salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo
pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi".
In sintesi, il d.lgs. 175/2016 non ha imposto alle società partecipate – nell'indizione delle procedure selettive volte al reclutamento del personale - l'applicazione delle regole proprie delle procedure concorsuali tipiche del pubblico impiego, ma si è limitato a richiamare i principi di trasparenza,
imparzialità, pubblicità previsti per quest'ultime, da recepirsi in provvedimenti di natura privatistica della stessa società partecipata.
pagina 4 di 5 Orbene, la decisione di reclutare nuovo personale attingendo o meno dalla graduatoria formata a seguito della procedura conclusa, è espressione di una valutazione discrezionale della resistente, non essendo la stessa vincolata al rispetto dei principi di matrice pubblicistica che governano le procedure selettive nel pubblico impiego. Di talché, la pretesa di essere assunto mediante scorrimento della graduatoria, non sembra valicare la soglia di una mera aspettativa di fatto – scevra dei crismi di un diritto soggettivo azionabile ed il suo eventuale soddisfacimento è dunque rimesso alla scelta discrezionale, non coartabile, della società di reclutare nuove risorse inseribili in organico attraverso la graduatoria preesistente.
Risultano quindi assorbite le questioni relative all'applicabilità ed alla legittimità del regolamento aziendale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del
2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di liquidandole nella misura di €1750,00 per compensi di Controparte_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 3.10.2025
Il Giudice
LO RV
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO RV, nella causa civile n. 353/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Emanuela Francisci e Sandro Picchiarelli) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Andrea Di Francesco) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 3.10.2025, alle ore
13.10, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “IN VIA PRINCIPALE - Controparte_1
Disapplicare il provvedimento di esclusione Prot.n. 0019306/24 del 17.09.2024 emesso da in Controparte_1
quanto illegittimo poiché, il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale, l'Avviso Selezione del
29.03.2021 e la successiva graduatoria pubblicata il 18.08.2021 devono essere interpretati nel senso che la
dichiarazione di conflitto d'interessi deve essere rilasciata all'avvio del procedimento selettivo, e per l'effetto
accertare e dichiarare il diritto di all'assunzione presso la società nel ruolo Parte_1 Controparte_1
di idraulico per l'area operativa e gestionale, quindi condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ad assumere il sig. nel ruolo di idraulico per l'area operativa e Parte_1
gestionale; IN VIA SUBORDINATA, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, - disapplicare il
provvedimento di esclusione Prot.n. 0019306/24 del 17.09.2024 emesso da e quindi, in Controparte_1
pagina 1 di 5 parte-qua anche gli atti presupposti di natura regolamentare ovvero il Regolamento per il reclutamento e
selezione del personale, l'Avviso Selezione del 29.03.2021 e la successiva graduatoria pubblicata il 18.08.2021
nella parte in cui ritengono rilevante ai fini del conflitto d'interessi il rapporto di parentela sopravvenuto rispetto
all'avvio della procedura selettiva e/o indioneo ad incidere sull'imparzialità della selezione atteso il ruolo
meramente esecutivo di tutti i soggetti interessati. Accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
all'assunzione presso la società nel ruolo di idraulico per l'area operativa e gestionale, quindi Controparte_1
- Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore ad assumere il sig. Controparte_1 [...]
nel ruolo di idraulico per l'area operativa e gestionale”. Pt_1
Sulla premessa di avere partecipato ad una procedura selettiva indetta da in data Controparte_1
29.03.2021 e di essere risultato, all'esito della suddetta, idoneo non vincitore con collocamento alla posizione n. 5 nella graduatoria, ha esposto che, in data 16.09.2024, la resistente lo ha ricontattato a mezzo e-mail, manifestandogli la volontà di “procedere ad ulteriori inserimenti di personale attingendo allo
scorrimento della suddetta graduatoria”, richiedendogli, a tal fine, una dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse ostative all'assunzione; che, medio tempore, , sorella Persona_1
del ricorrente, veniva assunta alle dipendenze della resistente;
che, per l'effetto, il 17.09.2024 CP_1
comunicava ad esso ricorrente che il rapporto di parentela con costituiva
[...] Persona_1
“motivo ostativo alla formulazione di una eventuale proposta per il suo inserimento in organico”, richiamando,
a sostegno della propria determinazione, il punto 4.1. del Regolamento aziendale sul reclutamento e selezione del personale il quale impedisce l'assunzione del candidato avvinto da rapporto di parentela sino al 4° grado con i dipendenti già in forza presso Ha, dunque, contestato la CP_1
legittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla resistente rivendicando un'interpretazione del regolamento aziendale impugnato a mente della quale la dichiarazione di conflitto d'interessi deve essere rilasciata all'avvio del procedimento selettivo e non successivamente;
che, pertanto, ha diritto ad essere assunto alle dipendenze della resistente, in considerazione del fatto che la situazione di incompatibilità eventualmente ostativa all'assunzione è sopravvenuta rispetto all'avvio dell'iter
selettivo in data 29.03.2021.
si è costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto. Ha difeso la legittimità del provvedimento di esclusione adottato, evidenziando che
la proposta di assunzione del ricorrente, formulata in data 16.09.2024, è intercorsa a circa tre anni di pagina 2 di 5 distanza dalla chiusura della prima procedura selettiva indetta in data 29.03.2021; che, pertanto, una volta conclusasi la prima procedura selettiva e tenuto conto del lasso di tempo intercorso, il ricorrente era tenuto a rendere una nuova dichiarazione sul conflitto d'interessi, in quanto imprescindibile all'inizio di ogni nuova selezione;
che, una volta ricevuta la dichiarazione del essa resistente Pt_1
gli ha rappresentato l'impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro in forza del punto 4.1 del regolamento aziendale, il quale prevede che “rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le
dipendenti di Umbra Acque S.p.A. e/o Società del Gruppo” costituiscano causa ostativa alla prosecuzione dell'iter selettivo;
che, dunque, non sussiste in capo al ricorrente alcun diritto all'assunzione sulla base della graduatoria del 2021, atteso che lo scorrimento della stessa rientra nella libera e discrezionale scelta di la quale – essendo soggetto privato non tenuto all'espletamento delle Controparte_1
procedure concorsuali obbligatorie previste per le società a controllo pubblico – conserva, in ogni caso,
la facoltà di reperire diversamente i lavoratori sul mercato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del presunto diritto del ad essere assunto alle Pt_1
dipendenze di in virtù della procedura selettiva indetta con avviso del 29 marzo Controparte_1
2021, conclusasi con l'inserimento in organico di tre idraulici. A distanza di oltre tre anni dalla conclusione dell'iter selettivo, il ricorrente riceveva una comunicazione dalla resistente con la quale veniva manifestata l'intenzione di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla procedura stessa, nella quale – seppur non vincitore – risultava idoneo collocato in quinta posizione.
Ai fini dell'assunzione, la società lo invitava, contestualmente, a dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con personale già in forza presso la o Controparte_1
altre società del gruppo.
Sulla base delle informazioni rese dal la resistente, richiamando il punto 4.1 del Pt_1
regolamento interno in materia di conflitti d'interesse a mente del quale “… in tutti i casi in cui vengono
evidenziati in capo al/alla condidato/a rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 4° grado con i/le dipendenti
di e/o Società del gruppo, tali condizioni rappresentano un vincolo ostativo per il Controparte_1
proseguimento dell'iter selettivo”, rilevando l'esistenza di un conflitto d'interesse dato dall'assunzione sopravvenuta della sorella rifiutava di ulteriormente procedere nella selezione. Persona_1
pagina 3 di 5 Tanto premesso in fatto, la domanda azionata in giudizio, a ben vedere, ha ad oggetto non già
l'interesse a conseguire l'assunzione sulla base di una procedura in corso, bensì, il preteso diritto soggettivo ad essere assunto, mediante lo scorrimento di graduatoria in relazione ad una precedente selezione definitivamente conclusasi con l'inserimento in organico dei tre candidati vincitori.
In altre parole, in disparte ogni considerazione in ordine alla ragionevolezza dell'impianto normativo interno che disciplina le cause d'incompatibilità, il diritto azionato non è collegato in via diretta ad una procedura selettiva in corso e ad eventuali auto vincoli desumibili dal relativo bando ma si colloca al di fuori dalla procedura selettiva concretizzandosi nella pretesa di essere destinatario di un'ulteriore proposta di assunzione in quanto riferita al medesimo profilo professionale.
In tale prospettiva, in senso contrario, va rammentato che pur essendo società CP_1
partecipata per il 60% da enti locali, conserva la natura di soggetto privato, restando ad essa applicabile la disciplina civilistica in materia di lavoro subordinato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde (cfr. ex multis, Cass. S.U. n. 29078/2019) nel ritenere che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica. In particolare, il D.Lgs. n. 175 del 2016, all'art. 1, comma 3, ha previsto che "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le
norme generali di diritto privato" aggiungendo all'art. 19, con specifico riferimento al rapporto di lavoro,
che "salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo
pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi".
In sintesi, il d.lgs. 175/2016 non ha imposto alle società partecipate – nell'indizione delle procedure selettive volte al reclutamento del personale - l'applicazione delle regole proprie delle procedure concorsuali tipiche del pubblico impiego, ma si è limitato a richiamare i principi di trasparenza,
imparzialità, pubblicità previsti per quest'ultime, da recepirsi in provvedimenti di natura privatistica della stessa società partecipata.
pagina 4 di 5 Orbene, la decisione di reclutare nuovo personale attingendo o meno dalla graduatoria formata a seguito della procedura conclusa, è espressione di una valutazione discrezionale della resistente, non essendo la stessa vincolata al rispetto dei principi di matrice pubblicistica che governano le procedure selettive nel pubblico impiego. Di talché, la pretesa di essere assunto mediante scorrimento della graduatoria, non sembra valicare la soglia di una mera aspettativa di fatto – scevra dei crismi di un diritto soggettivo azionabile ed il suo eventuale soddisfacimento è dunque rimesso alla scelta discrezionale, non coartabile, della società di reclutare nuove risorse inseribili in organico attraverso la graduatoria preesistente.
Risultano quindi assorbite le questioni relative all'applicabilità ed alla legittimità del regolamento aziendale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del
2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di liquidandole nella misura di €1750,00 per compensi di Controparte_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 3.10.2025
Il Giudice
LO RV
pagina 5 di 5