Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2387/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ANGELICA LUCATO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Jesolo in data 30/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Jesolo (VE) – Atto n. 49, P. 2, S. A, Anno 1999 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente con il deposito, in data 10 febbraio 2025, di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come parzialmente modificate nella nota depositata in data 10/02/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore TE;
visto il parere del P.M. del 09/07/2025;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
10/02/2025 e per l'effetto dispone: “1) 1. la casa coniugale di Jesolo, via Moriglione 38, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla signora il Parte_1
signor ha già asportato i propri effetti personali e trasferirà entro il 31 luglio 2024 la Parte_2
propria residenza altrove. Il figlio minore avrà collocazione prevalente e Persona_1
manterrà la residenza presso la madre 2. il figlio minore viene affidato in forma Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute) per il ragazzino. Sulle questioni ordinarie i genitori sono autorizzati all'esercizio disgiunto della responsabilità.
3. TE potrà stare col padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00 oltre che il pomeriggio del mercoledì, di tutte le settimane, dalle ore 16.00 con pernotto e riaccompagnamento dalla madre (o a scuola) la mattina successiva alle ore 8.00. In relazione alle vacanze di Natale TE potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo che va - dall'ultimo giorno di scuola - al termine della stessa - al 30 dicembre alle ore 18.00 e - dal 30 dicembre alle ore 18.00 al primo giorno di inizio di scuola. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre le vacanze di pasqua e la settimana bianca
(coincidente con il carnevale). Durante l'estate TE passerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive;
i signori e si impegnano a comunicarsi reciprocamente i Parte_1 Parte_2
periodi di ferie che vorranno passare con il figlio entro il 31 maggio di ciascun anno e riconoscono che, in caso di sovrapposizione, negli anni pari prevarrà la scelta materna ed in quelli dispari quella paterna.
4. Il signor contribuirà nel mantenimento del figlio minore TE mediante il Parte_2
versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, della somma mensile di
€ 200,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, I genitori, inoltre, contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie del figlio come previste e regolamentate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia del settembre 2019. L'assegno Unico per i figli, o l'eventuale indennità equipollente, verrà percepito integralmente dalla madre, signora il signor Parte_1
presta sin d'ora il consenso a ciò e si impegna a sottoscrive e fornire l'eventuale Parte_2
documentazione necessaria affinchè ciò avvenga.
5. le parti danno atto e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono i presupposti di una liquidazione, in favore dell'uno o dall'altra, di alcun assegno per il contributo nel loro mantenimento. Le parti danno atto altresì di aver definito ogni questione economica tra loro e di non aver diritto a rimborsi o restituzioni”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di divorzio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Jesolo.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison