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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Corte D'Appello di Potenza, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati: dr.ssa Alessia D'Alessandro Presidente dr.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere avv. Fabrizio Nastri Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 366/2018 Ruolo Generale avente ad oggetto revoca donazione e simulazione compravendita, vertente tra: rappresentato e difeso dall'avv. Filomena GUARINI Parte_1
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Dario Controparte_1 CP_2
Valentino LAURENZA
APPELLATI
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Melfi il figlio Parte_1 [...]
e la nuora chiedendo la revoca di una donazione fatta in favore CP_1 CP_2
del figlio nell'anno 1976, per indegnità conseguente a ingratitudine di quest'ultimo, nonché, previa dichiarazione di simulazione delle vendite di immobili fatte in favore di entrambi gli appellati e conseguente riconoscimento della effettiva natura di liberalità, la revoca anche di tali donazioni, per la medesima causa di indegnità.
2. Si costituivano i coniugi contestando, il primo, la sussistenza di Parte_2
qualsiasi forma di ingratitudine verso il padre ed entrambi la pretesa natura simulata delle vendite effettuate in loro favore. 3. Con sentenza n.54/2018 il Tribunale di Potenza, al quale era stato nel frattempo accorpato quello di rigettava le domande proposte dall'attore, condannandolo alle CP_3
spese di lite.
Quanto alla domanda di revoca della donazione effettuata nel 1976, non riteneva il Tribunale adeguatamente provata la contestata ingratitudine del figlio donatario verso il padre donante;
ugualmente il Tribunale non riteneva dimostrate le denunciate simulazioni degli atti di compravendita intervenuti nel 1974, nel 2002 e nel 2004, in mancanza di qualsiasi contro dichiarazione.
4. ha appellato la detta pronuncia del Tribunale di Potenza, Parte_1
lamentando che il Tribunale non avesse dato adeguata valorizzazione agli elementi probatori offerti, sia ai fini della verifica della sussistenza della denunciata ingratitudine, in riferimento alla domanda di revoca della donazione;
sia ai fini della sussistenza delle denunciate simulazioni delle compravendite effettuate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il motivo di gravame proposto è infondato con riferimento ad entrambi i profili rispetto ai quali è stato articolato, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo la censura rivolta alla verifica della valutazione del materiale probatorio offerto nel corso del giudizio.
È bene premettere che l'istruttoria della causa è consistita nella acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, vale a dire gli atti di cui si chiede la revoca e la simulazione e nell'espletamento degli interrogatori formali resi dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.
Principiando pertanto dalla valutazione delle prove offerte a supporto della domanda di declaratoria di simulazione degli atti di compravendita intercorsi tra le parti, correttamente il
Tribunale ha rilevato l'assoluta mancanza di prova, tenuto conto della mancata produzione in giudizio delle rispettive controdichiarazioni, relative ai tre atti di compravendita intercorsi, nell'arco di 30 anni, fra l'appellante , padre, e gli appellati Parte_1
e , figlio e nuora. Controparte_1 CP_2
È noto infatti che l'art.1417 c.c. consente alle parti del contratto che si assume simulato, di provarne per testimoni la simulazione, assoluta o relativa, solo nella ipotesi di illiceità del contratto dissimulato, circostanza mai addotta dalla parte appellante, essendo in tutti gli altri casi necessaria ai fini della prova della simulazione, in via esclusiva, la controdichiarazione.
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pag. 2 Né l'appellante ha mai allegato l'originaria esistenza delle varie controdichiarazioni ed il loro successivo smarrimento senza sua responsabilità.
Da ultimo la Corte rileva che agli atti (cfr. fascicolo di parte appellata, doc.ti da 1 a 21) vi è documentazione che prova l'avvenuto pagamento del prezzo dei beni acquistati con gli atti di cui si denuncia la simulazione, sicchè non può trovare accoglimento la domanda di declaratoria della simulazione proposta dall'appellato.
Anche con riferimento alla denunciata ingratitudine mancano concreti riscontri probatori vieppiù in considerazione della decadenza dalla prova per testi in cui è incorsa in primo grado la parte appellante che, se per un verso non ha consentito di fornire riscontro probatorio alle sue affermazioni, ha per altro verso confermato la necessità, avvertita anche dalla parte che aveva chiesto l'ammissione della prova, di fornire il necessario riscontro probatorio;
necessità poi frustrata e disattesa dalla dichiarata decadenza.
L'interrogatorio delle parti non si è infine rivelato idoneo a dimostrare la denunciata ingratitudine, non avendo il figlio interrogato, confessato alcun comportamento indegno verso il padre.
6. La disciplina delle spese di questo grado di giudizio segue la soccombenza.
L'appellante è pertanto condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellati con liquidazione dei compensi effettuata alla stregua degli artt. 4, 5 e 41 del
D.L. n. 140/2012, versione successiva alla riforma del 2022, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
valori minimi e con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 54/2018 depositata il 10.04.2018 pronunciata dal Tribunale
[...]
di Potenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
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pag. 3 2) condanna , al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di e , che liquida in Controparte_1 CP_2
complessivi euro 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CA come per legge.
3) dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del svolta in modalità telematica, in data
20.12.2024
Il Cons. estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dr.ssa Alessia D'Alessandro
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