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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8794 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA EL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO OL, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Panzeri, 5
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. IO OL, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Panzeri, 5
RICORRENTI contro
NELLA SUA QUALITÀ DI Controparte_1
UFFICIALE DI (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Carlo Freguglia 1
CONVENUTO e INTERVENIENTE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
RICORRENTI:
“Previa ogni pronuncia di diritto e ragione ed ogni contraria richiesta respinta
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, il diritto dei ricorrenti alla registrazione del contratto di convivenza sottoscritto il 17 giugno 2024 ai sensi della L. 76/2016 ed alla contestuale iscrizione anagrafica della sig.ra
[...]
nello stato di famiglia del signor Parte_2 Parte_1
- per l'effetto disporre tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari, ordinando al signor Sindaco in carica nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla registrazione del contratto di convivenza e l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente del
Comune di della sig.ra , con il suo inserimento CP_1 Parte_2
nello stato di famiglia del sig. in 20094 OR (MI), via Vittorio Parte_1
Alfieri n. 3.
IN OGNI CASO
- con il favore delle spese del giudizio, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. FA EN del Foro di Milano, nominato antistatario in procura, in ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”
RESISTENTE:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere le domande formulate dai ricorrenti, con vittoria di spese e competenze.”
pagina 2 di 13 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6 settembre 2024, Parte_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_1 Controparte_3
e il Sindaco del Comune di quale Ufficiale di Governo e articolazione del CP_1
, per sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla CP_3 CP_3
registrazione del contratto di convivenza sottoscritto il 17 giugno 2024 ai sensi della L.
76/2016 e alla contestuale iscrizione anagrafica della sig.ra Parte_2
nello stato di famiglia del signor Parte_1
In particolare, i ricorrenti deduco che:
- è cittadino italiano e è cittadina brasiliana;
Parte_1 Parte_2
- gli stessi si sono conosciuti nell'anno 2019 e subito hanno instaurato una relazione sentimentale;
- la relazione si è sviluppata inizialmente a distanza, per circa un anno, attraverso videochiamate, telefonate e messaggi;
- dal gennaio 2023, grazie a un viaggio in Italia della signora i due Parte_2
ricorrenti, entrambi di stato civile libero, hanno stabilizzato la loro relazione e hanno iniziato a convivere nell'appartamento di cui il signor è proprietario, in Pt_1
, via Vittorio Alfieri, 3; CP_1
- il 17 giugno 2024, la coppia ha sottoscritto un contratto di convivenza dinanzi all'avv.
FA EN, da quest'ultimo trasmesso al Comune di ai sensi del CP_1
dispositivo dei commi 50 e ss della L. 76/2016 per richiedere l'iscrizione anagrafica dei ricorrenti, senza ottenerne riscontro;
- l'iscrizione anagrafica della signora è propedeutica alla sua Parte_2
richiesta del rilascio della Carta di Soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'UE ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007; pagina 3 di 13 - la condotta dell'amministrazione comunale impedisce alla signora Parte_2
di poter acquisire un legittimo titolo di soggiorno ex art. 10 del D.Lgs. 30 del 2007, in quanto convivente di cittadino comunitario, e costringe i ricorrenti a rivolgersi al tribunale al fine di ottenere un provvedimento volto a ordinare al Controparte_1
l'iscrizione della signora nei registri della popolazione residente in Parte_2
tale Comune e l'inserimento nello stato di famiglia del signor con Parte_1
annotazione del contratto di convivenza dagli stessi stipulato a norma dell'art.1 comma
50 della L. 76/2016.
Lamentano infatti i ricorrenti che la condotta della controparte è contraria al principio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli
Stati membri, si pone in contrasto con la tutela della famiglia di fatto e lede il diritto soggettivo dei medesimi, che nasce dalla comune volontà di determinare la loro vita personale e affettiva.
2. Si è costituito il , precisando di voler spiegare intervento Controparte_3
volontario ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., in virtù del potere di indirizzo e di vigilanza sull'attività del Sindaco in materia di anagrafe, e ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.
3. La causa, dopo l'audizione dei ricorrenti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dal . Controparte_3
Quest'ultimo ha infatti eccepito che non esiste un potere del Controparte_3
idoneo a soddisfare l'interesse ex adverso dedotto in giudizio, in quanto il dovere di adempiere a quanto statuito nella sentenza, ossia l'adozione di un provvedimento di pagina 4 di 13 iscrizione anagrafica, graverebbe in capo al Sindaco di , senza che al CP_1 CP_3
possa essere imposto alcunché.
L'assunto non è fondato. Correttamente i ricorrenti hanno proposto il ricorso nei confronti del Sindaco del Comune di Milano, in qualità di ufficiale del Governo, in quanto, in tema di stato civile e di tenuta dei registri anagrafici, il Sindaco agisce non quale rappresentante del Comune ma quale organo dello Stato, in particolare, del
. Controparte_3
Nel merito, deve ritenersi provato il presupposto della stabile relazione tra i due ricorrenti.
Secondo la costante giurisprudenza della sezione prima del Tribunale di Milano, cui qui integralmente ci si riporta, in base all'art. 36 della L 76 del 2016, “si intendono per
«conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Si tratta di definizione incentrata sulla descrizione di un fatto, costituito dal convivere, considerato giuridicamente rilevante e fonte di effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa.
Benché, ai sensi dell'art. 37, l'accertamento della stabile convivenza avvenga con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del
D.P.R. 30/05/1989, n. 223, ciò non implica che tale dichiarazione anagrafica sia un elemento costitutivo del requisito, potendo essere ritenuto un mero strumento di verifica dell'esistenza di tale requisito.
In tale prospettiva, l'assenza della dichiarazione anagrafica non fa venire meno l'elemento fattuale della convivenza.
pagina 5 di 13 Nel caso qui considerato, gli elementi acquisiti consentono di ritenere conviventi di fatto e Parte_2 Parte_1
è usufruttuario dell'immobile sito in , Via Vittorio Alfieri, 3, Parte_1 CP_1
come risulta dal doc.8 allegato al ricorso. Presso tale immobile, i due ricorrenti hanno stabilito la propria dimora, come si evince dal contratto di convivenza dagli stessi stipulato e autenticato dall'avv. FA EN in data 17 giugno 2024 (doc.1).
Inoltre, i ricorrenti, sentiti nell'udienza di discussione, hanno rappresentato il loro progetto di vita comune, dichiarando che fra gli stessi si è instaurato un rapporto equivalente a quello che c'è tra marito e moglie. La signora ha Parte_2
dichiarato di essere arrivata in Italia il 31 gennaio 2023 e di essere subito andata a convivere con il sig. ella casa di cui il medesimo è usufruttuario. Pt_1
Anche le fotografie allegate al ricorso (doc.9), che ritraggono i ricorrenti insieme a
Milano, in tempi e contesti diversi, concorrono a dimostrare la sussistenza di un rapporto di frequentazione non occasionale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, va valutata la legittimità del rifiuto espresso dall'ufficiale di stato civile di procedere all'iscrizione dell'atto nei registri anagrafici sul presupposto della mancanza in capo alla ricorrente del requisito del rilascio del permesso di soggiorno.
Con specifico riguardo alla tutela del diritto alla vita familiare, questo Tribunale si è già espresso, confermando, con diverse pronunce, un orientamento costante: “La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge in base al quale: “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. pagina 6 di 13 Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).
Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.
Infatti, la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 TU Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.
Ora se è vero che il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nella giurisprudenza della corte edu non implica un obbligo degli Stati di rispettare la scelta operata da una coppia di coniugi circa il luogo in cui stabilire la propria comune residenza e, pertanto non consente di enucleare un diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge, tuttavia, anche con riferimento agli altri familiari, e in particolare ai figli minori, la Corte mira ad accertare se le autorità nazionali, nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento loro riconosciuto, abbiano operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale che lo Stato mira a tutelare. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza, a diritto vigente, di un diritto dello straniero a scegliere dove costituire la propria vita familiare ma un corrispondente obbligo dello Stato membro di giustificare in modo ragionevole e proporzionato la propria scelta normativa a riguardo.
Inoltre, il diritto alla vita familiare degli stranieri è stato preso in esame dalla Corte innanzitutto con riferimento alle decisioni di diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Al proposito va rilevato che la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all'art.17 dispone che «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di pagina 7 di 13 mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»1. Per tramite della direttiva UE
è stato dunque codificato il principio della protezione par ricochet derivata dalla Corte
EDU dall'art. 8 CEDU.
In attuazione dell'art. 17 della direttiva è stato modificato l'art. 5(5) del T.U. 286/1998, introducendo anche nel nostro ordinamento un espresso limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di chi può vantare un legame familiare instauratosi a seguito di un ricongiungimento familiare. La Corte costituzionale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”»2. La Corte ha dunque esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che possano vantare l'esistenza di un legame familiare a prescindere dal fatto che questo sia stato costituito nell'ambito del ricongiungimento familiare.
Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui possa affermarsi sussistere una relazione stabile ed integrato nel paese di accoglienza.
La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile;
essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel pagina 8 di 13 prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione famigliare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n.
97 art. 1).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso
che a sua volta, facendo applicazione dell'art. 8 CEDU, ha sottolineato come Per_1
essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di “documentazione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convivenza dunque possa essere accertata con ogni mezzo idoneo.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che l'art. 3, par. 2 della dir. 2004/38, come emerge dall'utilizzo dell'indicativo presente «agevola», impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (punto 21).
Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (punto 22).
A tal fine ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione nell'accertare. In ogni caso, lo Stato pagina 9 di 13 membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile (punto 24).
Ora, il Tribunale rileva come nel caso di specie, il legislatore italiano da una parte riproduce il testo della direttiva, usando all'art. 3 l'indicativo “agevola”, dall'altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione “ufficiale” che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica).
Ne consegue che nella interpretazione del disposto dell'art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che può essere risolto attraverso l'interpretazione conforme. Invero, ogni qual volta il legislatore nazionale, nel recepire una direttiva europea, adotti una soluzione in contrasto con la stessa, il giudice italiano, agente quale giudice europeo, al fine di superare il contrasto, deve ricorrere al canone dell'interpretazione conforme.
I canoni interpretativi che regolano l'applicazione del diritto dell'unione, e cioè i principi di ragionevolezza e proporzionalità, permettono di optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo e di applicare direttamente le norme della direttiva in base alla quale dunque è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere
l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno”.
In base a tale ricostruzione, appare quindi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe l'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino dell'unione residente nel Comune ove viene pagina 10 di 13 svolta la richiesta, qualora, come nel caso in esame, venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b con un cittadino UE, senza necessità di dimostrare l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner non cittadino italiano.
Il quadro delineato non comporta una sovrapposizione di competenze tra Questore, legittimato al rilascio del permesso di soggiorno, e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo, rimanendo di competenza del primo l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che consenta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza.
Occorre poi considerare che non vi è evidenza della sussistenza di ulteriori motivi ostativi, atteso che non risulta essere stato svolto un controllo da parte dell'amministrazione ai sensi del richiamato art. 3 sul requisito della stabile convivenza, né risulta allegata la effettuazione di verifiche finalizzate al riscontro della effettiva residenza dei conviventi, anche al fine di scongiurare un eventuale uso distorto della richiesta di iscrizione nella popolazione residente.
Infine si rileva che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del Comune costituisce espressione di un'attività di natura vincolata, in forza della quale l'amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione e quindi a procedere alla trascrizione del contratto a prescindere dalla sua validità, essendo il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni riservato alla fase successiva (quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno).
Pertanto, l'adozione del provvedimento richiesto non integra un indebito inserimento in prerogative amministrative ma consegue all'accertamento di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito al giudice ordinario ordinare alla pagina 11 di 13 Pubblica Amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso.
Va quindi ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'ufficiale dell' anagrafe l'iscrizione di nel registro della popolazione residente, Parte_2
con registrazione del contratto di convivenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore (indeterminabile) della causa, della limitata attività processuale svolta, priva di istruttoria e di questioni di particolare rilevanza.
Tali spese, da distrarsi a favore dell'avv. FA EN, antistatario, vanno poste esclusivamente a carico del , poiché il sindaco del Controparte_3 CP_1
è stato convenuto in giudizio quale Ufficiale di Governo e articolazione del
[...]
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti e Parte_2 Pt_1
alla registrazione del contratto di convivenza sottoscritto in data 17
[...]
giugno 2024 ai sensi della legge 76/2016 e alla contestuale iscrizione anagrafica di nella popolazione residente del Comune di e Parte_2 CP_1
per l'effetto ordina al Sindaco del Comune di , in qualità di Ufficiale di CP_1
Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di , nata in [...] Parte_2
(EE) il 29 marzo 1964, nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di nato a [...], il 7 Parte_1
pagina 12 di 13 ottobre 1940, con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016;
2) condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, Controparte_4
liquidate in € 259 per contributo unificato e in € 3.809 per compensi, oltre rimborso forfetario, nella misura del 15 %, e accessori, da distrarsi a favore dell'avv. FA EN, antistatario.
Milano, 18.11. 2025
Il giudice
NA EL
pagina 13 di 13