Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1024/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n 2094/2022 del Tribunale di OV promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Pietro Palandri e Mirko Scapinello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in OV, Via XX Settembre 14/17, come da mandato in atti
Appellante contro e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli
[...]
Avv.ti Davide Contini e Gianfranco Ferraris, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in OV, Via XX Settembre n.19/6, come da mandato in atti
Appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
2094 resa dal Tribunale di OV in data 9.9.2022 (Repertorio n. 2251/2022, causa R.G.N.
3680/2018), condannare le società convenute, in proporzione alle percentuali di riparto di coassicurazione indicate nella polizza di assicurazione, a pagare all'esponente la somma di
Euro 16.447.200 (sedicimilioniquattrocentoquarantasettemiladuecento) per il sinistro oggetto di causa, od altra maggiore o minore somma meglio vista, oltre interessi di mora ex art. 1284 comma quarto Cod. Civ. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di onorari e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, occorrendo, si insiste per l'ammissione delle istanze, che di seguito si trascrivono, formulate: i) nella seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c.: In caso di contestazione sulla valenza probatoria dei documenti relativi alle pressioni registrate e riportate nei documenti prodotti sub n. 17) – 20), si insta per ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) “Vero che i documenti n. 17 e 18 che si rammostrano sono le trascrizioni dei dati di pressione del prodotto pompato nell'oleodotto per cui è causa registrati alla mandata di il giorno 17.4.2016”; b) “Vero che le Pt_2
registrazioni ed archiviazioni delle pressioni di pompaggio a avvengono utilizzando Pt_2
il software Yokogawa in concessione ad , e che tali dati sono modificabili soltanto dal Pt_1 produttore del medesimo software”. Si indicano a testimoni gli Ingegneri e Testimone_1
entrambi domiciliati c/o . ******** Senza inversione dell'onere Testimone_2 Parte_1
probatorio, e solo per scrupolo stante la mancata contestazione sul punto da parte delle convenute e gli accertamenti già svolti in merito dal CTU, si insta altresì affinchè venga disposta CTU al fine di accertare, sulla base dei documenti prodotti e sopra indicati, quali fossero 1) la pressione di esercizio dell' la sera del 17.4.2016 alla mandata Parte_3 dell'oleodotto a e 2) la pressione nello specifico punto di rottura. ******** Si insta Pt_2
affinchè il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alle società convenute di depositare la perizia di predisposta su loro incarico ai fini della liquidazione del danno Parte_4
ambientale. Il documento è rilevante per verificare le motivazioni in base alle quali le controparti accettarono di liquidare il danno ambientale, liquidazione invece rifiutata per quanto concerne la perdita del margine di contribuzione oggetto del presente giudizio.
******** Si insta per essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di seguito dedotte: c) “Vero che a seguito della rottura dell'oleodotto per cui è causa fu necessario procedere al suo collaudo prima della ripresa dell'attività”; d) “Vero che nel periodo 25 –
27.5.2016 procedette alla rimozione di un tratto di 31 metri dell'oleodotto, recuperando Pt_1 reperti del medesimo ed affidandoli al custode giudiziario”; e) “Vero che nel periodo 27 – 31.5.2016 procedette a sostituire il tratto di 31 metri dell'oleodotto precedentemente Pt_1 rimosso con l'inserimento di un nuovo tratto di tubo”; f) “Vero che nel periodo 1 – 17.6.2016
procedette a spiazzare e rimuovere il greggio residuato all'interno dell'oleodotto”; g) Pt_1
“Vero che, come risulta anche dalla documentazione che si rammostra al teste (prodd. n.
69 e 70), le operazioni di spiazzamento e rimozione del greggio di cui al capitolo di prova precedente richiesero, fra l'altro, le seguenti attività: - pianificazione mediante apposite procedure e studi di ingegneria ai fini dell'allestimento dell'assetto necessario per rimuovere il greggio presente all'interno della tubazione;
- immissione di acqua nella tubazione;
- immissione di azoto nella tubazione con l'ausilio di ditta specializzata dotata delle necessarie attrezzature;
- rimozione delle restanti parti di idrocarburi e dell'acqua precedentemente utilizzata a mezzo di un pig idoneo”; h) “Vero che nel periodo 21.6 –
8.8.2016 avviò il cantiere per l'esecuzione di interventi di automazione delle valvole Pt_1 di sezionamento dell'oleodotto”; i) “Vero che richiese in data 28.4.2016 lo strumento Pt_1 necessario per verificare lo spessore dell'oleodotto (c.d. “Pig intelligente”) e che detto strumento venne fornito in data 8.8.2016 in mancanza di disponibilità per una data anteriore da parte della società proprietaria (prod. n. 59 da rammostrare al teste)”; l) “Vero che nel periodo 21.7 – 7.8.2016 effettuò interventi di approfondimento ispettivo ed interventi Pt_1 meccanici sull'oleodotto per la successiva ispezione della tubazione a mezzo “pig intelligente”; m) “Vero che nel periodo 8 – 12.8.2016 eseguì l'ispezione dell'oleodotto Pt_1 utilizzando il “pig intelligente”; n) “Vero che nel periodo 13.8 - 2.9.2016 gli uffici competenti della restarono in attesa dei risultati dell'ispezione dell'oleodotto effettuata Parte_1 utilizzando il pig “intelligente” di cui al capitolo di prova m)”; o) “Vero che, come risulta anche dalla documentazione che si rammostra al teste (prod. n. 71), nel periodo 3.9 – 5.9. 2016, venne effettuato il collaudo del tratto di oleodotto compreso tra il deposito di e la CP_4 cameretta di ”; p) “Vero che, nel periodo 6.9 – 11.9.2016, vennero svolte attività CP_4 propedeutiche allo svolgimento del collaudo idraulico dell'oleodotto quali la determinazione delle relative procedure, la predisposizione dell'assetto e la ciecatura”; q) “Vero che nel periodo 12 – 21.9.2016 procedette al collaudo idraulico dell'oleodotto”; r) “Vero che in Pt_1 data 22.9.2016 venne autorizzata la ripresa dell'esercizio dell'oleodotto per cui è causa”; s)
“Vero che a seguito del positivo collaudo dell'oleodotto del 21- 22.9.2016 riprese a Pt_1 pompare greggio tramite l'oleodotto”; Si indicano a testimoni gli Ing.ri , Testimone_2
e domiciliati c/o . ******** Occorrendo, si Testimone_3 Testimone_4 Parte_1
insta per la nomina di CTU al fine di stabilire quali delle attività svolte da nel periodo Pt_1
16 maggio – 30 novembre 2016 debbano essere considerate prodromiche e/o finalizzate all'esecuzione del collaudo dell'oleodotto danneggiato il 17.4.2016 ed alla ripresa a pieno regime dell'attività presso la raffineria di Busalla in data 1 dicembre 2016. ******** Si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: t) “Vero che in occasione di un incontro tenutosi a Milano il 6.6.2016 tra Berlingieri, , e , CP_5 CP_6 CP_7
rappresentanti di , e e , rappresentanti di Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 CP_1
chiese alle società di assicurazione di elevare la somma assicurata ad Euro Persona_1
57.023.000 bilancio approvato da il 25.2.2016”; u) “Vero che Parte_5 Pt_1
rifiutò la richiesta di cui al capitolo che precede, accettando di elevare la somma CP_1 assicurata ad Euro 16.447.200 e di escludere l'applicazione della regola proporzionale sulla liquidazione dell'indennizzo reclamato da ”; v) “Vero che i messaggi e-mail prodotti sub Pt_1
n. 62 – 68 che si rammostrano vennero scambiati tra nelle date CP_1 Persona_1 ivi indicate”. Si indicano a testimoni sui capitoli che precedono i Dott.ri , Testimone_5
domiciliato c/o Cambiaso & Risso OV, ed , Testimone_6 Testimone_7
domiciliati c/o Banchero Costa OV, ed , domiciliata presso Aon Spa. Testimone_8
******** ii) Nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.: Solo per scrupolo stante la mancata contestazione in merito al documento prodotto da sub n. 74), ammettersi Pt_1 prova testimoniale sulla seguente circostanza: w) “Vero che il documento n. 74 che si rammostra al teste rappresenta lo screenshot del programma PipeImage fornito ad Pt_1 per la lettura dei dati immagazzinati dal “pig intelligente” in occasione dell'ispezione dell'oleodotto del febbraio 2013”.
Per le appellate:
“Voglia la Corte d'Appello, previ i più opportuni accertamenti e declaratorie del caso e di legge, così decidere e giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da in mancanza di una ragionevole probabilità di Parte_1
accoglimento dello stesso ex art. 348 bis c.p.c.; 2. NEL MERITO: Respingere le domande e le eccezioni formulate da nell'atto di citazione introduttivo del presente grado Parte_1 di giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2094/2022, resa inter partes dal Tribunale di OV, depositata in data 9 settembre 2022 e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: Rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti delle Compagnie in Parte_1 ragione dell'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza All Risks Property n.
319991438 per le ragioni esposte negli atti di causa di primo e secondo grado, cui le appellate si riportano integralmente. IN VIA SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di condanna di e delle società coassicuratrici, fermo restando che Controparte_1
ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto di assicurazione, esclusa ogni responsabilità solidale: (i) limitare l'ammontare dell'importo eventualmente dovuto alla sola parte di danno effettivamente indennizzabile nella misura che sarà accertata in corso di causa;
(ii) ridurre la misura dell'indennizzo eventualmente dovuto in proporzione del rapporto tra l'ammontare della somma assicurata al momento del sinistro e il margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato;
(iii) tenere conto dell'incidenza del comportamento di : - sia ex art. 1227, Pt_1
primo comma, c.c. nella determinazione e quantificazione del danno dalla stessa asseritamente patito (circostanza che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso); - sia ex art. 1227, secondo comma, dovendosi imputare alla medesima un'inescusabile negligenza nella conservazione del tratto di condotta Pt_1
interessato dal sinistro del 17 aprile 2016, ormai irrimediabilmente ridotta in piccoli frammenti arrugginiti, il che (come contestato a , cfr. doc. 46 fascicolo di primo grado) Pt_1
non ha consentito al CTU di procedere ad alcun esame tecnico sul tratto di tubo interessato dal sinistro.
3. IN VIA ISTRUTTORIA (i) Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1)
Vero che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal P.M. DO , tra il 24 e il Persona_5
26 maggio 2016, si è proceduto al prelievo del tratto di conduttura dell'oleodotto di proprietà di compreso tra la saldatura 8420 e la saldatura 8430 per un tratto di 15 metri Parte_1
a monte e a valle del punto di rottura? 2) Vero che in data 26 maggio 2016, presso i locali del Scuola Politecnica di Ingegneria dell'Università degli Studi di OV, è CP_8 stato consegnato all'Ing. lo spezzone di conduttura in cui si è verificata la Persona_6 rottura affinché procedesse all'accertamento delle “modalità di rottura e delle condizioni del tubo nel punto di rottura ed in altri punti, le caratteristiche della zona di rottura e dei bordi della rottura stessa”? 3) Vero che lo spezzone di conduttura oggetto di esame presenta una rottura con andamento irregolare, di dimensioni pari a 62 cm e apertura massima di 15 cm nella zona centrale? 4) Vero che gli esami metallografici effettuati presso il Laboratorio
Materiali del Dipartimento di Ingegneria e Scienza Applicate dell'Università degli Studi di
Bergamo, le cui risultanze si rammostrano al teste (cfr. docc. 15-17) hanno evidenziato che su tutta la superficie dello spezzone oggetto di analisi sono presenti deformazioni plastiche e che l'intera superficie del tubo è ricoperta da prodotti di corrosione? 5) Vero che le analisi svolte dal prof. presso il Laboratorio Materiali del Dipartimento di Ingegneria e Per_6 Scienza Applicate dell'Università degli Studi di Bergamo le cui risultanze si rammostrano al teste (cfr. doc. 15) hanno evidenziato un fenomeno di collasso meccanico con deformazione plastica in presenza di normali condizioni di pressione interna d'esercizio? 6) Vero che le analisi svolte dal prof. presso il Laboratorio Materiali del Dipartimento di Ingegneria Per_6
e Scienza Applicate dell'Università degli Studi di Bergamo, le cui risultanze si rammostrano al teste (cfr. doc. 15), hanno evidenziato un assottigliamento dello spessore originario della tubazione? 7) Vero che con il termine “corrosione generalizzata” si intende una forma di attacco corrosivo che interessa tutta la superficie del componente con penetrazione del degrado in modo uniforme lungo lo spessore e suo assottigliamento? 8) Vero che le misurazioni spessimetriche della tubazione esaminata, effettuate sia ad ultrasuoni che mediante calibro/micrometro presso il Laboratorio Materiali del Dipartimento di Ingegneria
e Scienza Applicate dell'Università degli Studi di Bergamo, le cui risultanze si rammostrano al teste (cfr. doc. 15), hanno evidenziato nella zona interessata dalla frattura spessori inferiori a 10 millimetri, con un minimo di 4,25 millimetri? 9) Vero che, secondo i criteri della buona tecnica, nell'ipotesi di avere un coefficiente di sicurezza pari a 2, una condotta da 16 pollici destinata al trasporto di petrolio greggio dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 8 millimetri? 10) Vero che sulla base della documentazione fornita da ed Parte_1
esaminata dal prof. si deve escludere che, nel periodo temporale compreso tra Per_6
l'inizio del pompaggio da nave ed il momento del cedimento della condotta, si siano verificati picchi anomali di pressione? (pressione massima rilevata: 86,3 bar, come da prospetto riportante i dati operativi di pressione dell'oleodotto in data 17 aprile 2016 che si rammostra al teste, doc.24). 11) Vero che, nel novembre 1993 l'oleodotto 16” da a Pt_1 Pt_2
Busalla fu sottoposto a un'ispezione interna da parte della ditta Pipetronix GmbH, che affermò essere presente in generale un problema di corrosione esterna e individuò 2145 mancanze di metallo, delle quali 1895 esterne e 35 con profondità tra 4 e 6 mm? 12) Vero che le due ultime ispezioni interne, prima della rottura del 17 aprile 2016, sono state eseguite dalla società specializzata nel novembre 2007 e nel febbraio Parte_6
2013 ed hanno evidenziato, rispettivamente, 101171 (interessanti circa l'89% delle barre che compongono l'oleodotto) e 147776 (interessanti circa il 91% delle barre che compongono l'oleodotto) mancanze di metallo? 11-bis) Vero che, come si evince dal contenuto del Processo Verbale (cfr.doc. 26) e del documento ad esso allegato sub 16
(« - cronologia attività su impianto dal 16/05/2016 al 22/09/2016») che si rammostrano Pt_1
al teste, il fermo tecnico per la riparazione del tratto di tubazione danneggiata è terminato in data 31 maggio 2016 e la fase di collaudo della predetta tubazione danneggiata è avvenuta tra l'8 e il 12 agosto 2016? 12-bis) Vero che, come si evince dal contenuto del Processo
Verbale cfr.doc. 26) e del documento ad esso allegato sub 16 («Iplom - cronologia attività su impianto dal 16/05/2016 al 22/09/2016») che si rammostrano al teste, la fase di riavvio e ripresa dell'attività di raffinazione ha avuto luogo tra il 22 settembre (data in cui la
Capitaneria di Porto di OV ha autorizzato l'uso della condotta) e il 30 novembre 2016?
13) Vero che il punto in cui è avvenuta la rottura del 17 aprile 2016 è stato identificato tra quelli di maggiore criticità dal rapporto di ispezione Tecma/PII del febbraio Parte_6
2013? 14) Vero che, alla data del 17 aprile 2016, dei 25 punti identificati dal rapporto di ispezione Tecma/PII del febbraio 2013 ne erano stati riparati soltanto 8? Parte_6
15) Vero che l'ispezione interna tramite PIG ha rilevato che il punto in cui è avvenuta la rottura in data 17 aprile 2016 era affetto da una corrosione esterna con le dimensioni di 2588 mm nel senso assiale del tubo e di 1277 mm in senso circonferenziale, con una profondità massima della corrosione - cioè mancanza di metallo - pari al 44% dello spessore nominale
(8,74mm) del tubo e lo spessore residuo era di 4,9 mm? 16) Vero che, nel dicembre 2010,
fece eseguire, tramite la ditta , uno studio specialistico Pt_1 Parte_6
“Fitness-ForPurpose” per valutare l'integrità dell'oleodotto 16”, basato anche sul rapporto
Run-Com-Run Comparison per quantificare la crescita della corrosione nel tempo anche attraverso il confronto dele ispezioni interne eseguite nel gennaio 2002 e nel novembre
2007? 17) Vero che lo studio “Fitness-For-Purpose” raccomandava a di scavare i 78 Pt_1
tratti riportati nel programma di interventi per riparare i 247 punti che non avrebbero garantito l'integrità della condotta, nonché di eseguire una nuova ispezione interna al più presto, entro comunque il mese di dicembre 2011? 18) Vero che, alla data dello studio “Fitness-For-
Purpose”, rispetto alla precedente ispezione interna del novembre del 2007, 27 punti avevano già raggiunto caratteristiche di corrosione tali da non assicurare l'integrità della condotta? 19) Vero che la zona della rottura avvenuta il 17 aprile 2016, corrispondente al tubo identificato dalla saldatura circonferenziale 8420 dell'oleodotto, era indicata fra i 78 tratti da riparare nel corso del 2011, in particolare entro febbraio-aprile 2011? 20) Vero che,
a fronte di tali raccomandazioni, nell'anno 2011 ha riparato 20 tratti, 3 tratti nel 2012, Pt_1 un tratto nel 2014 e un tratto nel 2015 e la nuova ispezione interna dell'oleodotto, da compiere entro fine 2011, è stata eseguita a fine 2012? 21) Vero che, nel marzo 2011, alla luce delle risultanze dello studio “Fitness-For-Purpose” del dicembre 2010 che prescrivevano di eseguire 78 scavi per riparare 247 punti critici entro l'anno 2011, Pt_1
richiedeva a di diminuire la velocità di corrosione massima, Parte_6
evidenziata nello studio FFP suddetto, da 0,82 a 0,59 mm/anno, allo scopo di ridurre il numero dei punti da riparare entro il 2011? 22) Vero che Parte_6 Parte_6 effettuava l'analisi richiesta da , mettendo ben in chiaro che veniva eseguita fermo Pt_1
restando che:
1. accettava la riduzione del livello di prudenza nella valutazione al fine Pt_1 di ottenere una diminuzione nel numero delle riparazioni;
2. l'oleodotto sarebbe stato sottoposto a una ispezione interna prima della fine del 2011 per poter compiere un nuovo studio FFP di verifica? 23) Vero che, diminuendo la velocità di corrosione il numero dei punti
(da 0,82 a 0,59 mm/anno) risultavano da riparare entro il 2011 20 punti invece di 247, che potevano essere raggruppati in 10 tratti da scavare invece di 78? 24) Vero che il piano degli interventi manutentivi per l'oleodotto 16” Fegino-Busalla nel periodo triennale 2017- Pt_1
2019 è basato su un avanzamento della corrosione nel tempo di 0,17 mm/anno, avanzamento che è da considerare molto basso e assolutamente non adeguato considerata la vetustà, lo stato di corrosione generalizzata e le rotture della condotta? 25) Vero che sulla condotta 16” tra e Busalla, nell'aprile 2010 e nel settembre 2012, si Pt_1 Pt_2
verificarono altri incidenti e, in entrambi i casi, la causa risultò essere lo stato di corrosione in cui versava la tubazione, stato evidenziato sia dalla relazione interna , sia Pt_1 dall'analisi effettuata dall'IIS-Istituto Italiano della Saldatura di OV? 26) Vero che la corrosione appare come causa anche dell'incendio verificatosi nella raffineria il 31 Pt_1
luglio 2008? Si indicano quali testi: - prof. Ing. . C/O - Dipartimento di Persona_6
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, Via Montallegro, 1 - 16145 OV (sui capitoli 1-
10); - prof. Ing. Via La Masa, 1 – Milano (sui capitoli 1-10); - geom. Testimone_9 Tes_10
c/o Via San Sebastiano, 19, OV (sui capitoli 11 bis e 12 bis); -
[...] Parte_7
dott.ssa c/o Via San Sebastiano, 19, OV (sui capitoli Testimone_11 Parte_7
11 bis e 12 bis); - ing. (sui capitoli 11-26). (ii) Ordinare a Testimone_12 Parte_1
l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c., ai fini della loro acquisizione, degli atti e dei documenti afferenti alla richiesta di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni dalla stessa presentata all'INPS ed al susseguente giudizio di impugnazione avanti al TAR
Liguria. (iii) Disporre, ove ritenuto opportuno da codesta Corte d'Appello, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento delle cause del sinistro del 17 aprile
2016, che dovrà svolgersi attraverso l'attenta analisi tecnica degli elaborati predisposti dai consulenti che hanno potuto procedere ad un esame diretto della condotta e dei documenti tecnici dai medesimi raccolti nell'imminenza del sinistro. (iv) Rigettare le istanze istruttorie riproposte da parte appellante per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 3 c.p.c. depositata in data 22 ottobre 2018 e negli atti successivi che si richiamano integralmente.
4. IN OGNI CASO con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, incluso il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di OV, , ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
per essere indennizzata del danno da interruzione di esercizio, Controparte_3 quantificato in € 16.447.200,00, asseritamente subito a causa del fermo della raffineria di
Busalla conseguito alla rottura della condotta interrata dell'oleodotto che collega il Porto
Petroli di alla raffineria stessa e al deposito di . Pt_2 CP_4
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -aveva stipulato con Controparte_1 la polizza di assicurazione rischi industriali “All Risks Property” n. 319991438, con
[...]
decorrenza dalle ore 24.00 del 30.9.2011 alle ore 24.00 del 30.9.2012, per la copertura dei danni materiali e da interruzione di esercizio;
-la copertura era prestata in coassicurazione da tale società (quota 50%), che era delegataria, e da Controparte_9
(quota 15%), , Divisione (quota 15%),
[...] Controparte_1 Controparte_10 [...]
Contr
, Divisione quota 15%), , Divisione Controparte_2 Controparte_2 [...]
(quota 5%); -la polizza era stata successivamente rinnovata con estensione dalle CP_12
ore 24.00 del 30.09.2014 alle ore 24.00 del 30.09.2016; -in data 17.04.2016, si verificava una rottura dell'oleodotto di proprietà di che collegava con la raffineria di Pt_1 Pt_2
Busalla, con conseguente fuoriuscita di greggio;
chiedeva quindi agli Parte_1 assicuratori il pagamento dell'indennizzo dovuto per il danno subito per interruzione di esercizio conseguente al fermo della raffineria dal 26.04 al 30.11.2016; -gli Assicuratori rifiutavano di indennizzare sostenendo la non operatività della copertura;
-il Parte_1
tentativo di mediazione esperito ai sensi di legge dava esito negativo.
Si costituivano in giudizio , ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
, eccependo la non operatività della copertura in considerazione Controparte_3
della presunta esclusione di polizza per essere a loro avviso il sinistro stato provocato dalla corrosione dell'oleodotto. Instavano per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa degli accertamenti in corso di svolgimento nel procedimento penale promosso a seguito del sinistro e, in via subordinata, chiedevano la riduzione del danno risarcibile, non potendo essere indennizzati alcuni periodi di fermo dell'attività, nonché l'applicazione della regola proporzionale per essere la somma assicurata inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio approvato da . Pt_1
Si costituivano in giudizio con comparsa di intervento volontario Controparte_13
e i quali richiedevano ad il pagamento dell'importo di € 110.000,00 per CP_14 Pt_1
l'attività di stima del danno, consacrata nel Processo Verbale di Perizia Danni Diretti e
Indiretti prodotto, e solo parzialmente remunerata.
Il Tribunale rilevava, sulla base delle risultanze peritali svolte sia nel giudizio penale che nel giudizio civile, che il generale stato di corrosione dell'oleodotto aveva determinato, in assenza degli interventi di manutenzione e riparazione, il cedimento strutturale causa del sinistro ambientale, e riteneva pertanto adeguatamente provato la sussistenza dell'inoperatività della polizza assicurativa azionata ai sensi dell'art. 2 della sez.1 della medesima.
Indi il Giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti delle convenute;
dichiara inammissibile l'intervento del terzo;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute in solido le spese di lite, che si liquidano in € 165. 177,60 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli oneri di ctu già liquidati in via provvisoria.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando condannare le società Parte_1
convenute, in proporzione alle percentuali di riparto di coassicurazione indicate nella polizza di assicurazione, a pagare la somma di € 16.447.200,00 per il sinistro oggetto di causa, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha fondato il proprio convincimento su presunzioni prive dei requisiti prescritti dall'art. 2729
c.c. e per aver ritenuto la relazioni dei consulenti del PM più persuasive e convincenti delle conclusioni raggiunte dal CTU nominato nel presente giudizio;
2) ha ritenuto preferibili le relazioni tecniche dei consulenti del PM, omettendo di considerare il minor livello di approfondimento di tali relazioni rispetto alle tematiche dibattute in dettaglio nel corso della
CTU svolta in questa causa;
3) ha attribuito rilevanza, sotto il profilo probatorio, alla sentenza penale di applicazione della pena riguardante e l'ex direttore della raffineria, Pt_1
Ing. 4) richiamava quindi la quantificazione del danno indennizzabile come Tes_2
proposta nel giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio , ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
chiedendo, previa dichiarazione di inammissibilità del gravame Controparte_3 proposto, respingere le domande e le eccezioni formulate da in quanto del tutto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, la statuizione di primo grado. In via subordinata, domandavano limitare l'ammontare dell'importo eventualmente dovuto alla sola parte di danno effettivamente indennizzabile e ridurre la misura dell'indennizzo eventualmente dovuto in proporzione del rapporto tra l'ammontare della somma assicurata al momento del sinistro e il margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato, tenendo conto dell'incidenza del comportamento di Parte_1
In data 23.04.2024, il Consigliere relatore proponeva alle parti di addivenire ad una complessiva valutazione ai fini transattivi, tenendo conto dell'ulteriore giudizio pendente tra e portante Rg. 1014/2023. Parte_1 Controparte_1
si dichiarava disponibile alla transazione della controversia nei seguenti termini: Parte_1 rinuncia a spese compensate dell'impugnazione, con contestuale rinuncia da parte di lla ripetizione delle somme di cui alla sentenza impugnata nel giudizio di appello CP_1
RG 1014/2023 pendente nanti il medesimo ufficio, e successivo accordo di dilazione di pagamento, con restituzione di quanto già pagato in forza di tale accordo. si dichiarava disponibile a definire transattivamente entrambi i giudizi con il Controparte_1 riconoscimento dell'importo complessivo di € 4.000.000,00, così ripartito: corresponsione di
€ 2.400.000,00 a titolo di estinzione di ogni obbligo contrattuale di cui alla polizza invocata in questo giudizio;
rinuncia alla ripetizione di € 1.600.000,00 rispetto a quanto statuito in sentenza ed all'accordo di dilazione, con abbandono di entrambi giudizi a spese compensate.
Dato atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.01.2025.
Con ordinanza del 14.01.2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte, con decorrenza dei termini di legge per le difese conclusive dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto agli assicuratori appellati il pagamento dell'indennizzo dovuto per il Parte_1
danno subito per interruzione di esercizio conseguente al fermo della raffineria dal 26.4 al
30.11.2016 pari ad Euro 16.447.200, od altra maggiore o minore somma meglio vista, per danni indiretti da interruzione di esercizio subiti a causa del fermo dei propri impianti. Gli assicuratori hanno rifiutato di indennizzare , asserendo la non operatività della Parte_1
copertura.
A fronte del rigetto della domanda attorea da parte del Tribunale, con il primo motivo d'appello deduce la violazione degli artt. 2729 e 2697 cc, erronea e contraddittoria Parte_1
motivazione.
Lamenta in particolare la società appellante che le relazioni dei consulenti del PM, pur formatesi in assenza di contraddittorio, siano state nella valutazione ex art. 2729 cc ritenute più persuasive e convincenti delle conclusioni raggiunte all'esito della ctu licenziata nel primo grado di giudizio. Aggiunge che di fatto il ragionamento posto a fondamento della motivazione de Tribunale ha “sgravato” le convenute/appellate dall'onere di provare che la corrosione dell'oleodotto aveva effettivamente determinato il sinistro, addossando ad Pt_1
la conseguenza della causa ignota, considerato che il CTU aveva concluso per la
[...]
impossibilità di accertare la effettiva causa del sinistro.
Sottolinea sul punto che il contratto di assicurazione stipulato tra e le appellate è Parte_1
“all risks”, e, pertanto, tutti i sinistri devono ritenersi indennizzabili, salvo solamente quelli che l'assicuratore dimostri essere conseguenza di “rischi esclusi” dalla polizza.
Con il secondo motivo si duole dell'errata valutazione delle risultanze probatorie, che avvalorano soggettive valutazioni dei consulenti del PM, ed in particolare degli omessi interventi manutentivi a seguito delle ispezioni eseguite negli anni. Secondo l'appellante non
è rilevante stabilire se l'oleodotto fosse corroso e quanto fosse corroso: era invece rilevante accertare se, dati gli spessori oggettivamente accertati nel punto di rottura, la pressione di esercizio ne fosse o meno la causa.
Erroneamente il Tribunale aveva superato le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha escluso che la corrosione sia stata la causa unica della rottura, non solo richiamando le argomentazioni degli Ingg.ri ed , ma anche le oltre 100.000 mancanze Per_6 Tes_12 di metallo dell'oleodotto rilevate in occasione dell'ispezione TECMA PII del 2016 e lo studio
“fitness for purpose” del 2010 che individuò 78 tratti dell'oleodotto sui quali intervenire entro il 31.12.2011 per ripristinare le mancanze di metallo, incluso il punto dove si verificò la rottura.
Con il terzo motivo è dedotta l'erroneo rilievo dato alla sentenza di patteggiamento.
Violazione degli artt. 445 e 653 cpp;
2729 e 2697 cc.. Erronea e contraddittoria motivazione.
Lamenta la società appellante che il Tribunale nel richiamare la sentenza penale di applicazione della pena che riguarda e l'ex direttore della raffineria, Ing. Parte_1 Tes_2 ha affermato che essa “pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia di giudicato, costituisce un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile”.
Parte appellata evidenzia la colpevole reticenza serbata da in ordine Parte_1 all'adeguatezza dell'impianto e la sua rilevanza ai sensi dell'art. 1892, terzo comma, essendo emerso a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di OV che la società appellante aveva svolto negli anni un'attività manutentiva del tutto insufficiente a garantire l'integrità dell'impianto, arrivando addirittura a chiedere la riduzione del livello di prudenza nella valutazione della corrosione dell'oleodotto al fine di ottenere una diminuzione nel numero delle riparazioni da eseguire.
Relativamente alla quantificazione dell'indennizzo richiesto, l'appellante assume il proprio diritto di vedersi corrispondere dagli assicuratori la somma di Euro 16.447.200, quale somma assicurata in forza della appendice n. 5/2016 in data 11.7.2016. Deduce che i periti davano atto di avere “concordato una perdita di margine di contribuzione per il periodo che intercorre dal 26 aprile 2016 al 30 novembre 2016, per complessivi 219 giorni, pari ad Euro
25.030.000 … importo sul quale le Mandanti hanno espresso consenso”, e che le contestazioni mosse dalla controparte si basano su una erronea lettura del verbale congiunto dei periti incaricati a sensi di polizza. In particolare, al paragrafo 6) di tale verbale
(pagg. 2 e 3) è indicato chiaramente che “Le operazioni di cantiere e tutte quelle propedeutiche al riavvio dell'esercizio dell'oleodotto di approvvigionamento del greggio si protraevano, senza soluzione di continuità, dal 16 maggio fino al 22 settembre 2016 come da cronologia delle attività redatta da , allegata”. I lavori diversi dalla riparazione del Pt_1 tratto dell'oleodotto danneggiato eventualmente svolti non avrebbero quindi inciso sui tempi di inattività.
Parte appellata nel chiedere la conferma della decisione impugnata deduce in via subordinata la rilevanza della condotta di ex art. 1227 cc, chiedendo nel caso di Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e quindi di riconoscimento del diritto all'indennizzo in capo a parte appellante, tenersi conto di tale incidenza nell'ambito del quantum da riconoscersi, dovendosi imputare all'appellante un'inescusabile negligenza nella conservazione del tratto di condotta interessato dal sinistro (“in particolare, nel corso delle operazioni peritali, è emerso che la porzione di tubo collassata (dopo essere stata fatta oggetto di indagine da parte del prof. ) è stata custodita da all'interno di un Per_6 Pt_1 contenitore non stagno, che ha consentito all'acqua di filtrare, determinando il completo sfaldamento e arrugginimento del suo contenuto -i.e. delle porzioni di condotta affidate in custodia a ”). Pt_1 Sempre in via subordinata , richiama l'art.3 della Sezione II di Polizza, Norme che regolano l'assicurazione danni da interruzione diesercizio rubricato Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione, che impone all'Assicurato di comunicare - nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario il margine di contribuzione, il risultato operativo dell'esercizio e la nuova somma assicurata. Nell'ipotesi in cui l'aggiornamento della somma assicurata comporti un aumento superiore al 20%, il relativo ammontare deve essere oggetto di specifico accordo tra le parti con esclusione, quindi, di ogni automatismo. Al ricevimento della comunicazione sopra descritta viene emessa l'appendice di polizza riportante la nuova somma assicurata. Deduce quindi che il 25 febbraio 2016 si è tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio di e che ii relativi dati sono Parte_1
stati trasmessi dal broker alla delegataria solo il successivo 28 aprile ossia oltre il CP_1 termine di 60 giorni previsto dall'art. 3 di Polizza.
Nella fattispecie, i dati di bilancio di avrebbero comportato (previa pattuizione tra Parte_1
le parti) un adeguamento della somma assicurata superiore al 20%. Stante la tardività della comunicazione dovuta ai sensi di Polizza, la somma assicurata all'epoca del Sinistro (pari a Euro 13.706.000) è stata aumentata del 20% - ossia fino a Euro 16.447.200,00 - con appendice di Polizza avente effetto retroattivo al 30 settembre 2015 (cfr. doc. 22 fascicolo primo grado).
In forza di successivo e specifico accordo, con appendice di Polizza in data 27 luglio 2016, con effetto dal 28 aprile 2016 (cfr. doc. 23 fascicolo primo grado), la somma assicurata per la garanzia Danni da interruzione di esercizio è stata elevata ad Euro 57.023.000,00.
Tanto premesso, rilevato che dai dati di bilancio (tardivamente comunicati oltre il termine di
60 giorni dalla sua approvazione) la somma assicurata (Euro 16.447.200,00) è risultata di gran lunga inferiore al margine di contribuzione dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015
(che ha determinato un successivo aumento della somma assicurata a Euro 57.023.000,00), deve ritenersi operante nel caso di specie il disposto del richiamato art.
5 - Assicurazione parziale.
Chiariti quindi gli aspetti della controversia oggetto dell'odierna pronuncia, deve richiamarsi la sentenza resa da questa Corte nel procedimento RG 1014/2023 tra e Parte_1 [...]
, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado, che ha riconosciuto CP_15 il diritto di alla restituzione dell'indebito, relativo all'importo complessivo di € CP_1
8.419.959,10, corrisposto all'assicurata in adempimento di contratto di assicurazione per il danno ambientale occorso il 17.04.2016 a seguito del medesimo sinistro oggetto dell'odierno procedimento. La pronuncia del Collegio ha così statuito: “ impugna Parte_1 la seguente motivazione della sentenza di primo grado: “nel processo civile il diritto alla prova e il correlato principio del libero convincimento del giudice, consentono al giudice di fondare il proprio convincimento anche su c.d. prove atipiche, quali scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti di istruttoria penale, civile o amministrativa, verbali di prove assunte in altri giudizi, sentenze rese in giudizi civili o penali intercorsi tra le parti (tra le molte, cfr. Cass.n.5440/10); quanto precede, in applicazione dei consolidati principi in tema di valutazione della prova (su cui cfr. Cass. ord. n.21187/2019), in forza dei quali sono senz'altro riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché quella delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”. Il Tribunale ha quindi dato rilievo alla perizia del consulente incaricato dal PM, Ing. , Tes_12 nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito del sinistro per cui è causa.L'asserito errore motivazionale consiste nell'avere ritenuto, alla luce delle valutazioni del consulente del PM svolte in assenza del contradditorio proprio del giudizio civile, che l'incidenza dello stato di corrosione del tubo siano un “fatto” oggettivamente idoneo a giungere alla conclusione che proprio la corrosione causata da omessa manutenzione sia stata la causa del sinistro. asserisce che il CTU nominato nel secondo giudizio promosso dalla CP_16 medesima nei confronti della compagnia assicurativa, l'Ing. - svolgendo Parte_1 Per_7
simulazioni di rottura - abbia escluso, partendo dalle misurazioni degli spessori dello spezzone di tubo nel punto di rottura ad opera dell'Ing. (ulteriore ct del PM) che la Per_6 corrosione dell'oleodotto sia stata la causa del sinistro. La compagnia appellata non avrebbe quindi fornito la prova che il sinistro sia escluso dalla copertura invocata. Quest'ultima sottolinea che gli accertamenti penali sono stati resi nell'immediatezza del fatto, tramite diretta ispezione dei manufatti e delle zone colpite dal disastro, a differenza di quello reso in sede civile. I tre elaborati tecnici redatti in sede penale sono stati ampiamente convincenti e convergenti nelle loro valutazioni, nonché aderenti al quadro fattuale e documentale di riferimento”.
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea considerazione da parte del provvedimento impugnato ndella sentenza di patteggiamento e quindi la violazione degli artt. 445 e 653
c.p.p.; 2729 e 2697 cc., per avere statuito “con specifico riferimento alle sentenze penali di c.d. patteggiamento, va poi evidenziato che esse possono costituire certamente fonte di prova per il giudice civile che, anzi, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria ha il dovere di spiegare le relative ragioni.
Con il quinto motivo è dedotta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie.
E' ancora un volta contestata la relazione dell'Ing. ; il rilievo dato agli studi del Tes_12
2010 con riferimento all'accertamento dello stato di corrosione e dell'individuazione dei punti da riparare, incluso quello che poi si ruppe, sui quali non sarebbe intervenuta Parte_1
(sottolinea che la sentenza ha poi anche errato a ritenere rilevante la citata relazione di
Tecma/PII. del 2011, assumendo che la stessa evidenzia che un solo punto dell'oleodotto registrava 0.82 mm anno di rateo di corrosione. Il significato di questo dato è però solo statistico, e dipende dalla tolleranza di misura dello strumento e dal numero di punti considerato. Nel caso di specie, era limitato dal fatto che nella ispezione precedente poteva non essere stato individuato il punto preciso e, quindi, con il secondo passaggio si era calcolato un rateo di corrosione falsato, con conseguente sovrastima del rateo);
l'affermazione che la relazione del CTU nominato nell'altra causa pendente inter partes, Ing.
, avrebbe individuato nella corrosione un elemento almeno di “concausa” rispetto Per_7 alla rottura;
la considerazione che non avrebbe “allegato che la rottura sia dipesa Parte_1 da fattori esterni”. Secondo parte appellante, inoltre, dalla perizia a firma dell'Ing. Per_7 emergeva l'irrilevanza del ridotto spessore, in quanto comunque idoneo a sopportare la pressione. Se quindi vi sono le mancanze di metallo evidenziate dall'Ing. esse Tes_12
sarebbero in ogni caso irrilevanti alla luce di tale accertamento.
L'appellata evidenzia che solo a seguito della sentenza di patteggiamento emessa CP_1
dal GIP di OV, dopo anni dal versamento delle somme oggetto di causa, ha appreso delle risultanze degli accertamenti ivi svolti quanto la sentenza di primo grado ha ritenuto rilevante al fine di dichiarare indebita la somma versata da a titolo d'indennizzo, CP_1 vale a dire “…dagli atti contenuti nel fascicolo del PM, le cui risultanze sono state sopra sinteticamente riassunte, emerge che la rottura dell'oleodotto 16" di proprietà di Parte_1
verificatesi il 17.4.2016 è da addebitare ad una condotta colposa dell'indagato e degli altri soggetti separatamente giudicati (i quali, per negligenza, imperizia e imprudenza, omettevano di effettuare gli interventi necessari per la riparazione/manutenzione dell'oleodotto segnalati dalle verifiche effettuate nel corso degli anni omettendo altresì di fermare l'esercizio non più in sicurezza) e da tale rottura conseguiva uno sversamento di ingente quantità di petrolio greggio nell'ambiente circostante con grave compromissione delle diverse matrici ambientali interessate ( terreno, corsi d'acqua, mare e litorale)….(omissis) ”.”..L'Ing. , incaricato di indagare le cause dell'evento Tes_12 evidenziava come sulla base della documentazione acquisita la azienda fosse a conoscenza delle criticità del tratto sul quale si era verificata la rottura almeno dal 2010 allorquando incaricava una ditta esterna di effettuare uno studio specialistico per Pt_1
valutare la integrità della condotta da 16 " dell'oleodotto e quantificarne la crescita di corrosione nel tempo. Lo studio in questione raccomandava a di eseguire le Pt_1
necessarie riparazioni o sostituzioni su diverse tratte della tubazione (fra le quali quella interessata poi dall'evento del 17.4.2016) e comunque di eseguire al più presto una nuova ispezione entro comunque il mese di dicembre 2011. A fronte di tali raccomandazioni (che interessavano 78 tratti) eseguiva la riparazione di 20 tratti nell'anno 2011, 3 tratti Pt_1
nell'anno 2011, 1 tratto nell'anno 2014 e 1 tratto nell'anno 2015; la nuova ispezione, da compiersi entro dicembre 2011, veniva eseguita a fine 2012.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed afferenti agli elementi complessivamente posti a fondamento della decisione di primo grado.
La perizia a firma ing. versata in atti è stata svolta nell'ambito del procedimento Tes_12
penale svolto anche nei confronti di . Parte_1
La Suprema Corte (Cassazione sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre 2023) ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce elemento di prova per il giudice di merito. Costui, pertanto, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
Il ctu ing ha affermato: “Allo stato dunque non è tecnicamente definibile in termini Per_8
obiettivi e analitici esattamente quali delle cause sopra indicate abbiano portato alla rottura,
e in quale rispettiva misura, potendosi solo escludere che la corrosione generalizzata osservata, ancorché fattore predisponente, possa essere stata l'unica causa del collasso oggetto di indagine.
Il ctu evidenzia che le prove effettuate dal perito indicano che il valore di rottura Per_6
medio di 561 MPa, ricavato strumentalmente ed accolto comunemente da ambo le parti, è incompatibile con una rottura alla normale pressione di esercizio della condotta, ed allora formula una ipotesi alternativa: “lo scrivente si è formato il convincimento che la causa del danno debba essere individuata in fattori esterni anche concorrenti quali, solo a titolo esemplificativo, potrebbero essere: il colpo d'ariete, un contributo di forze esterne differenziali sulla tubazione da parte del terreno che lo ospitava. Entrambi i casi non hanno tuttavia evidenze certe di accadimento: per il colpo d'ariete vale la dimostrazione del tutto teorica ancorchè coerente di che non esclude l'avvenimento ma non spiega come Pt_1 possa essere stata possibile nella realtà una “rapida” chiusura di una valvola, dove e perché
(seppure va rilevato come evidenzi che la stessa possa non essere stata misurata Parte_1
dal sistema di controllo alla luce della repentinità del verificarsi, perchè la pressione veniva registrata ogni dieci secondi, mentre il colpo d'ariete può manifestarsi con un intervallo di tempo inferiore, senza lasciare quindi traccia nei dati registrati), per quanto riguarda le forze esterne si prende atto di quanto relazionato dal dr. (produzione n. 29 di il Per_9 CP_1 quale a suo giudizio ritiene che non vi fossero evidenti cause geologiche per l'incidente.
Tale ultimo fattore tuttavia a parere di chi scrive non può essere considerato a priori del tutto ininfluente anche se anch'esso non accertabile e valutabile in termini sufficientemente obiettivi.”
Il ctu quindi conclude nel senso di escludere, per mancanza di evidenze e per i risultati contrari delle prove strumentali, che lo stato di corrosione generalizzata in cui si presentava la tubazione possa essere individuato come l'unica causa della rottura in questione, specificando che trattasi certamente di un fattore in grado di diminuire i limiti di sicurezza previsti in sede progettuale, ma non tale da portare univocamente al cedimento della condotta alle normali condizioni di esercizio raggiunta dal sistema”.
La Suprema Corte (Cass Sent., 24/02/2023, n. 5737) si è espressa nel senso che: ” La recente Cass. sez. 3, 22 novembre 2019 n. 30521 – così massimata: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poichè una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio” – e già ben prima
Cass. sez. 321 luglio 2011 n. 15991 – a sua volta massimata come segue: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio” – si sono chiaramente espresse, in senso del tutto condivisibile cui questo collegio intende dare continuità, per escludere la configurabilità della concorrenza di cause naturali con le cause umane nella determinazione della causazione materiale (cfr. pure 6-3, ord. 20 novembre 2017 n. 27524
e 3, ord. 22 dicembre 2017 n. 30922).
Orbene, alla luce dell'esame delle affermazioni del ctu ing emerge che non erra il Per_7
Tribunale nell'affermare che la perizia valuta la corrosione generalizzata quale concausa del collasso (si ricorda che la rottura è avvenuta in uno dei punti individuati come necessitanti di interventi manutentivi). Ed allora, anche a ritenere fondato l'assunto di parte appellante in ordine alla concomitante presenza di concause naturali, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la presenza della causa umana prevale e viene a determinare l'imputabilità del fatto ad . Parte_1 L'appellata ravvisa quindi l'inoperatività della polizza, in quanto deve affermarsi: il “dolo o colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro”, con conseguente esclusione del risarcimento ai sensi dell'art.1900 c 1 c.c.; in capo a una reticenza informativa in Parte_1
sede precontrattuale e contrattuale in relazione al rischio oggetto di assicurazione, rilevante sia ai sensi degli artt.1892 e 1893 cc, sia in relazione alle esclusioni di copertura previste in sede contrattuale per i casi di “danni: d. causati dalla intenzionale mancata osservanza, da parte dell'organo di gestione dell' , di qualsiasi componente del medesimo organo Parte_8
e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento; l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione.” (art.
3.1. CGA).
Come statuito dal Tribunale, ricorre l'ipotesi prevista all'art.
3.1 lett. d) k) e l) delle condizioni di assicurazioni intercorse tra le parti - del verificarsi di danno causato “dalla intenzionale mancata osservanza … delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento” (tra cui, evidentemente, quella di costante monitoramento e manutenzione delle condizioni di sicurezza dell'impianto), nonché “causato da insufficiente o cattiva manutenzione degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento”, nonché derivante “da fatti o circostanze noti all'assicurato alla data di decorrenza dell'assicurazione”.
Conclusivamente i motivi sono pertanto infondati.”
Le stesse motivazioni sono poste a fondamento del rigetto dei motivi d'appello formulati da
. Parte_1
La circostanza che la polizza azionata nell'odierno giudizio sia del tipo all risks non muta ai fini di valutarne l'esclusione dell'operatività della medesima.
L'art. 1 della richiamata «Sezione I - Danni Materiali» rubricato «Oggetto dell'assicurazione» prevede l'obbligo di indennizzare «tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso».
L'art. 2 della Sezione I rubricato «Esclusioni» stabilisce che «La Società non è obbligata in alcun caso per i danni (…) causati da o dovuti a:
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio (…)”;
Alla luce pertanto del rilievo causale dell'accertata corrosione si versa in ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza.
Per quanto concerne la questione relativa alla assenza di ipotesi di concause naturali sostenuta da parte appellante nelle memorie conclusive, va evidenziato che si esamina tale aspetto sotto il profilo, ritenuto unicamente dal ctu , che la corrosione rappresenti Per_7 un fattore concausale, mentre le perizie nell'ambito del procedimento penale non hanno concluso in tal senso.
Orbene, dando quindi rilievo a tale perizia svolta nel giudizio civile, deve prendersi atto di quelle che sono le risultanze della medesima, che per quanto attiene al colpo d'ariete non indica quali sarebbero i profili di colpa imputabili agli operatori, mentre individua l'ulteriore concausa nel fattore geologico (il mero fatto che si tratti di fatto contestato dai ctp non vale ad inficiare le risultanze della ctu) all'evidenza una concausa naturale.
Le domande subordinate svolte da parte appellata sono assorbite dal rigetto dei motivi d'appello che precedono.
Stante la conferma della sentenza di primo grado, le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto in ragione del valore della causa, e del numero delle parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n 2094/2022 Parte_1
del Tribunale di OV.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 132.672,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante. OV, 11.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno