Art. 17. Polizia locale, urbana e rurale 1. La regione Fr.-V.G. e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.
Nota all'art. 17, comma 1:
Per il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Nota all'art. 17, comma 3:
Il testo degli articoli 19 , 20 e 21 del D.P.R. n. 616/1977 (Trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, a statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto, di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti, di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi), di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue, di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza, di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi, di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate, di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
"Art. 20 (Controlli di pubblica sicurezza). - Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali".
"Art. 21 (Regolamenti comunali). - Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi".
2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.
Nota all'art. 17, comma 1:
Per il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Nota all'art. 17, comma 3:
Il testo degli articoli 19 , 20 e 21 del D.P.R. n. 616/1977 (Trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, a statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto, di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti, di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi), di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue, di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza, di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi, di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate, di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
"Art. 20 (Controlli di pubblica sicurezza). - Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali".
"Art. 21 (Regolamenti comunali). - Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi".