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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 204 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.1.2024 da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Dimitri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, cod. fisc. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 28.1.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nato a [...] l'[...] CP_2
2) , nato a [...] il [...] CP_3 sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che all'udienza del 28.1.2025, tenutasi mediante il dispositivo autorizzato le parti, Pt_2
entrambe collegate e quindi presenti in udienza, hanno raggiunto un accordo su proposta del giudice per la definizione della controversia mediante le seguenti conclusioni, raggiunte nell'interesse dei figli minori:
CONDIZIONI
• affido condiviso dei minori;
• collocamento prevalente presso la madre;
• incontri padre-figli per 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il martedì, dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando li riporterà direttamente a scuola. In questi pomeriggi si occuperà dell'accompagnamento alle eventuali attività extra scolastiche, vigilando sull'esecuzione dei compiti assegnati. Sono fatti salvi futuri accordi da prendersi direttamente tra le parti. Per le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori, avendo cura di fare in modo che il giorno di Pasqua sia trascorso alternativamente di anno in anno con ognuno di essi;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i “ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi
e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre;
• pone l'obbligo a carico del padre signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
minori allo stato con la somma di euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
tale importo è strettamente legato all'attività lavorativa precaria del signor e detto importo CP_1 diventerà automaticamente di 500,00 euro mensili allorquando lo stesso avrà un'attività lavorativa stabile da comunicare tempestivamente alla madre collocataria;
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre collocataria;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Como il1 24.05.2018 e qui richiamato per costituire parte integrante anche di
parte dispositiva del presente provvedimento;
• le parti si danno reciproca autorizzazione affinché la ricorrente possa autonomamente richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
le parti hanno preso visione del verbale mediante condivisione dello schermo unitamente al procuratore della ricorrente, hanno confermato tutte le dichiarazioni rese e hanno accettano la 1 1 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria - e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia delle figlie e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. proposta del giudice, chiedendo che l'accordo raggiunto sia recepito da parte del collegio con immediata rimessione al collegio per la decisione.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.1.2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.1.2024 da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Cristina Dimitri, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, cod. fisc. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 28.1.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nato a [...] l'[...] CP_2
2) , nato a [...] il [...] CP_3 sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che all'udienza del 28.1.2025, tenutasi mediante il dispositivo autorizzato le parti, Pt_2
entrambe collegate e quindi presenti in udienza, hanno raggiunto un accordo su proposta del giudice per la definizione della controversia mediante le seguenti conclusioni, raggiunte nell'interesse dei figli minori:
CONDIZIONI
• affido condiviso dei minori;
• collocamento prevalente presso la madre;
• incontri padre-figli per 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il martedì, dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando li riporterà direttamente a scuola. In questi pomeriggi si occuperà dell'accompagnamento alle eventuali attività extra scolastiche, vigilando sull'esecuzione dei compiti assegnati. Sono fatti salvi futuri accordi da prendersi direttamente tra le parti. Per le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori, avendo cura di fare in modo che il giorno di Pasqua sia trascorso alternativamente di anno in anno con ognuno di essi;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i “ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi
e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre;
• pone l'obbligo a carico del padre signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
minori allo stato con la somma di euro 300,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
tale importo è strettamente legato all'attività lavorativa precaria del signor e detto importo CP_1 diventerà automaticamente di 500,00 euro mensili allorquando lo stesso avrà un'attività lavorativa stabile da comunicare tempestivamente alla madre collocataria;
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre collocataria;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Como il1 24.05.2018 e qui richiamato per costituire parte integrante anche di
parte dispositiva del presente provvedimento;
• le parti si danno reciproca autorizzazione affinché la ricorrente possa autonomamente richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
le parti hanno preso visione del verbale mediante condivisione dello schermo unitamente al procuratore della ricorrente, hanno confermato tutte le dichiarazioni rese e hanno accettano la 1 1 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria - e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia delle figlie e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. proposta del giudice, chiedendo che l'accordo raggiunto sia recepito da parte del collegio con immediata rimessione al collegio per la decisione.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.1.2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao