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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5488 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Samuel Fedeli;
opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Pecorari;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA
RICONVENZIONALE PER RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE E COMPENSAZIONE.
CONCLUSIONI: PER (opponente):“Voglia l'Ill.mo Giudice Parte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvedere: NEL MERITO In via principale a)
Accertare e dichiarare che la presente opposizione è
fondata su prova scritta, quale l'assegno depositato
dalla stessa parte ricorrente, che dimostra l'esatto
adempimento di quanto convenuto tra le parti, per il ché
ci si oppone sin d'ora alla concessione di eventuale
richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto opposto;
b) Accertare e dichiarare inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 1428/2021 del 31.8.2021 emesso dal
Tribunale di Perugia - R.G. n. 4171/2021, per carenza dei
requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., poiché il credito
azionato in via monitoria non risulta certo, liquido ed
esigibile, stante la documentazione offerta dalla
Ricorrente non equiparabile alle diverse fattispecie di
prova scritta espressamente elencate dall'art. 633
c.p.c., e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo;
In via riconvenzionale c) Accertare e dichiarare
l'inadempimento della
[...]
nell'attività Controparte_2
prestata nella campagna 2019 e, per l'effetto, condannare
la al pagamento dei danni patiti dal CP_2 Pt_1
quantificati tra le parti in euro 29.909,19, nonché i
maggiori danni, diretti ed indiretti, derivanti
dall'inadempimento - ex art. 1218 c.c. - per il
pag. 2/22 complessivo importo che ci si riserva di quantificare in
corso di causa, o nella maggior somma che il Giudice
ritenga congrua, giusta e dovuta.- In ogni caso con
condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di
giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex D.M.
55/2014, oltre i.v.a. e c.a.p.”
Per Controparte_2
-(OPPOSTA): “
[...] CP_3 [...]
Controparte_2
, come rappresentata e difesa, rassegna le
[...]
seguenti
Conclusioni: -In via preliminare:
Accertato e dichiarato che la spiegata opposizione non è
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione,
concedere la provvisoria esecuzione in capo al decreto
opposto; In via principale: Accertare e dichiarare
l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità
della spiegata opposizione, in quanto proposta a meri
fini dilatori per tutte le ragioni indicate nella parte
motiva del presente atto e, per l'effetto, confermare in
toto il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente
statuizione; Respingere la domanda riconvenzionale ex
adverso proposta poiché infondata, non risultando essere
derivato al alcun danno dalla vicenda per cui è Pt_1
causa e/o comunque perché nessuna prova è stata fornita a
pag. 3/22 dimostrazione del contrario;
Con vittoria di spese e
compensi professionali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
1428/2021 emesso dal Tribunale di Perugia nel procedimento iscritto al RG. 4171/2021 su richiesta della
[...]
con il quale si Controparte_2
richiedeva al il pagamento di € 60.938,84 per Pt_1
prestazioni legate alla coltivazione, lavorazione ed essiccazione del tabacco relative alla campagna 2020.
1.1. A fondamento della domanda proposta l'opponente esponeva che la pretesa creditoria era infondata, poiché
il saldo dei rapporti tra le parti era stato chiuso mediante assegno bancario di € 31.029,65 consegnato il 18
giugno 2021 e prodotto dalla stessa opposta. CP_2
L'importo dell'assegno mirava a regolare tutte le pretese,
comprese quelle derivanti da presunti inadempimenti della nella campagna 2019. CP_2
Il , infatti, esponeva che nella campagna 2019 Pt_1
il tabacco conferito in cooperativa aveva subito un errato processo di essicazione cagionato dalla cattiva manutenzione degli impianti, determinata dall'assenza di dispositivi di coibentazione (le cosiddette “spugne”) nei forni di essiccazione. Sostiene parte opponente che l'assenza delle spugne aveva determinato un aumento dei pag. 4/22 tempi di essiccazione e dei relativi costi, compromettendo la qualità del prodotto e cagionando un notevole danno economico che l'opponente aveva forfetariamente quantificato in € 29.909,19.
L'opponente riteneva, inoltre, che con la dazione dell'assegno era stata assolta per integrale la propria obbligazione sebbene risultasse pacifica la circostanza che l'assegno non fosse stato portato all'incasso. In
merito al mancato incasso, il addossava ogni Pt_1
responsabilità alla , tale che l'opponente doveva CP_2
ritenersi liberato da ogni obbligazione.
Chiedeva, per queste ragioni dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_4
depositava il fascicolo del monitorio con n. 12 fatture e copia autenticata dei registri IVA e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo con la condanna a carico del del pagamento della somma di € 60.938,84 oltre Pt_1
interessi moratori per i motivi dedotti nel decreto ingiuntivo.
La Cooperativa, in risposta alle difese di parte opponente, negava la sussistenza di un accordo a saldo e stralcio nei termini riferiti dall'opponente. Riferiva
parte opposta che l'assegno di conto corrente dell'importo di € 31.029,65 non era stato incassato su richiesta dello stesso , il quale aveva rappresentato l'assenza di Pt_1
pag. 5/22 provvista. Per tale ragione l'assegno era stato consegnato privo di data e non incassabile. In merito al malfunzionamento dei forni di essiccazione la _1
riconosceva che in alcuni forni non erano presenti le spugne, ma che tale mancanza non aveva avuto alcun effetto sui tempi e i costi di essicazione, né tantomeno sulla qualità del prodotto finito.
Pertanto, le critiche mosse dovevano essere considerate pretestuose e tardive dal momento che le fatture riferite ai costi di essiccazione relative alla campagna di produzione 2019 erano state interamente pagate, senza alcuna riserva da parte del e la domanda Pt_1
riconvenzionale doveva essere rigettata in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti precisavano le proprie domande.
In particolare, il ribadiva la tempestività Pt_1
della denuncia dei vizi relativi al processo di essiccazione del tabacco riferito alla produzione 2019 e che i danni erano stati verificati direttamente da e dagli operai presenti. CP_2
In merito all'assegno, parte opponente riconosceva che tale titolo era stato emesso senza data e che era stato consegnato quale promessa di pagamento, subordinata alla verifica delle reciproche posizioni di credito/debito. In
merito ai danni, veniva specificato che i danni pag. 6/22 ammontavano ad € 46.543,40, somma pagata in eccesso e che veniva determinata dalla differenza tra € 95.390,90,
importo che il asseriva aver pagato per Pt_1
l'essicazione del raccolto del 2019, e la somma di €
48.847,50 che il riteneva effettivamente dovuta Pt_1
se la Cooperativa avesse applicato il medesimo costo medio per quintale che aveva richiesto per il processo di essicazione nel 2020, quando non si erano verificate le problematiche inerenti ai forni. Riferiva l'opponente,
infatti, che con riferimento alla produzione 2019, il costo totale per l'essicazione è stato di € 95.390,90 per
650 quintali;
il costo medio per quintale, dunque, era pari ad € 146,75. Nel 2020 la aveva richiesto a CP_2
titolo di costi per l'essiccazione la somma di € 21.963,20
per 288,51 quintali conferiti dal con un costo Pt_1
medio per quintale di € 75,15. Alla luce di tali dati quantificava il danno per maggior esborso in € 46.543,40.
Nella memoria in trattazione l'opponente eccepiva,
inoltre, come a causa dell'errato processo di essiccazione si siano persi 41 quintali di tabacco in quanto non commerciabili, generando una perdita di € 11.333,63 (41
quintali x € 276,43/quintale).
Alla luce di quanto sopra, parte opponente rideterminava il danno complessivo rivendicato nell'importo di € 57.877,03 (€ 46.543,40 più € 11.333,63)
chiedendo la compensazione di tale importo con la somma pag. 7/22 eventualmente riconosciuta a favore della società
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
1.4. Con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.,
ribadiva l'insussistenza di un accordo CP_2
transattivo e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale.
Veniva precisato in memoria che, in relazione alla campagna di produzione 2019, al era stato Pt_1
concesso uno sconto pari a € 6.000,00 sulle spese di essiccazione a copertura di ogni eventuale problematica derivante dalla mancanza di spugne nei forni. Tale
fenomeno riguardava, in ogni caso, solo alcuni forni del sito del “NO” e che ciò non aveva influenzato la qualità del prodotto né i tempi di essiccazione, come verificato dai tecnici della cooperativa.
La Cooperativa opposta contestava, inoltre, i calcoli proposti dal rappresentando come i costi della Pt_1
campagna nel 2019 sostenuti dal fossero pari a Pt_1
73.390,90 euro e non 95.390,90 euro e che la quantità di tabacco essiccato fosse pari a 627,26 quintali e non 650
quintali, tale che non risultava vera la circostanza che il avesse perso 41 quintali di prodotto nel 2019 Pt_1
a causa della cattiva essicazione. La differenza tra il quantitativo di tabacco finito di 627 quintali e quello effettivamente venduto era imputabile alla tara applicata,
al momento della vendita, a tutto il tabacco venduto dalla pag. 8/22 cooperativa in misura percentuale fissa, come concordato con l'acquirente, e in ragione della percentuale di impurità e terriccio presente generalmente nel tabacco essiccato grezzo e non anche ad una cattiva essiccazione.
La Cooperativa spiegava, inoltre, come la differenza di costi tra la campagna 2019 e quella del 2020 derivava da una riduzione della superficie coltivata dal e Pt_1
dal minor numero di ore necessarie per l'essiccazione.
1.5. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
1.6. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21.11.2024. Depositate le memorie ex art. 190 c.p.c.
la causa era trattenuta in decisione.
***
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la fattura rappresenta titolo idoneo per la concessione del provvedimento in favore di chi l'ha emessa unitamente agli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili,
ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice civile,
purché bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti.
Dall'esame del fascicolo monitorio depositato dal creditore opposto risultano 12 fatture emesse dalla per Controparte_2
prestazioni rese relativamente alla campagna tabacchicola pag. 9/22 del 2020, aventi ad oggetto una serie di servizi prestati dalla cooperativa in favore di A corredo Parte_1
del ricorso per decreto ingiuntivo, sono state depositate anche le scritture contabili, in particolare l'estratto del libro IVA relativo alle suddette fatture, autenticato e vidimato dal notaio.
Per costante giurisprudenza (Cass. 12 luglio 2023, n.
19944; Cass. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. 11 maggio 2007,
n. 10860), tali documenti costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, diversa è la valenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione, stante che non costituiscono di per sé prova piena dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Nel caso di specie, sono stati prodotti, come detto,
anche gli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili, bollati e vidimati che nel giudizio di opposizione devono essere valutati secondo le regole comuni in materia di prove (Cass. 23 ottobre 2018, n.
26874; Cass. 11 novembre 2005, n. 22896).
Nel caso in esame, poi, risulta che, fin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il non abbia contestato in modo puntuale e specifico Pt_1
– così come previsto dall'art. 115 c.p.c. - le prestazioni indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo pag. 10/22 opposto. Risulta che l'opponente non ha specificamente negato di aver beneficiato nel corso dell'anno 2020 delle prestazioni rese dalla e Controparte_2
indicate nelle 12 fatture emesse che risultano conformi alle attestazioni estratte dalle scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e autenticate dal notaio.
Il , a fondamento dell'opposizione proposta, ha Pt_1
sostenuto, fermo restando il proprio debito, un successivo accordo transattivo suggellato dalla consegna di un assegno dell'importo di € 31.029,65, quale promessa di pagamento di quanto dovuto a saldo e stralcio di un credito iniziale pari a euro 60.938,84, importo oggetto del decreto ingiuntivo. Neppure con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte opponente ha puntualmente contestato le fatture e le prestazioni oggetto di ingiunzione, impostando la propria difesa su circostanze in parte logicamente incompatibili con il disconoscimento di tali prestazioni (l'avere posto alla base del danno subito per le prestazioni relative alla campagna 2019 il confronto con le inferiori spese per l'attività di essiccazione dell'anno 2020, nonché l'avere affermato di avere raggiuto un accordo transattivo in merito alle pretese avanzate dalla società opposta e relative all'anno
2020, accordo giustificato e fondato su un asserito danno relativo a prestazioni inerenti la campagna dell'anno
2019).
pag. 11/22 Alla luce del tenore delle difese dell'opponente e della mancata puntuale contestazione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate monitoriamente, deve ritenersi che le stesse siano state effettivamente eseguite dalla società opposta, per il prezzo (anch'esso non specificamente contestato) esposto nelle medesime fatture.
3. Ciò premesso, l'istruttoria non ha consentito di ritenere provato l'accordo transattivo eccepito da parte opponente.
Costituisce circostanza priva di specifica attitudine probatoria la consegna da parte del nell'anno Pt_1
2021, di un assegno del minore importo di euro 31.029,65.
Alcun concreto elemento porta a ritenere che alla base di tale assegno vi sia stato un accordo transattivo stretto dalle parti e relativo ad asserite errate prestazioni di essiccazione del tabacco eseguite per l'anno 2019, il cui compenso, peraltro, era stato interamente pagato dal
. Pt_1
Per contro, gli esiti dell'escussione testimoniale dimostrano come la avesse già concesso, per la CP_2
campagna di produzione del 2019, uno sconto di euro 6.000
sul costo di essiccazione. Tale sconto risulta confermato dalla deposizione del teste (consulente Testimone_1
tecnico e membro del CDA della Cooperativa), il quale CP_2
ha riferito dell'applicazione dello sconto sulla fattura pag. 12/22 n. 97 del 2020 relativa alla campagna di produzione del tabacco dell'anno 2019. Detta fattura, che – prodotta da parte opponente – reca l'indicazione a penna dello sconto di euro 6.000,00, è stata pagata dal senza che il Pt_1
medesimo muovesse alcuna contestazione.
Pertanto, in assenza della prova di un accordo transattivo successivo all'emissione delle fatture
2020/2021 relative alla campagna di produzione 2020,
oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va rigettata la domanda principale dell'opponente finalizzata ad accertare che, con riferimento alla campagna dell'anno 2020, alcun credito vanta la Cooperativa nei suoi confronti.
3.1 Con riferimento al titolo di credito di cui si discute (più volte richiamato da parte opponente nei suoi scritti difensivi) e sotto altro punto di vista, va evidenziato che l'assegno di euro 31.029,65, essendo privo di data e non incassabile, costituisce mera promessa di pagamento di una parte del credito complessivo di euro
60.938,84, che resta dovuto integralmente.
3.1.1. Tale assegno è stato pacificamente emesso privo di data (cfr: da ultimo comparsa conclusionale parte opponente). Ciò impediva a parte opposta l'incasso. Per
tale ragione il mancato incasso dello stesso non può
essere addebitato alla opposta né può dirsi _1
che in ragione del mancato incasso del titolo la non abbia diritto di pretendere gli interessi _1
pag. 13/22 moratori, così come eccepito dall'opponente.
4. Anche la domanda qualificata come riconvenzionale da parte opponente non può essere accolta.
4.1. Il sostiene che la mancanza delle spugne Pt_1
nei forni di essicazione ha determinato un ingiustificato aumento dei tempi di essiccazione con addebito a suo danno dei maggiori costi orari per un importo di 46.543,40 euro.
Va precisato che tali danni riguardano la campagna relativa all'anno 2019, le cui fatture (diverse da quelle azionate con il procedimento monitorio e relative – queste ultime – alla campagna 2020) sono state interamente pagate.
Nel corso del giudizio i testimoni, _2
(dipendente della da 15 anni), _1 S_
(dipendente della con mansioni di addetto _1
all'essiccazione) e (membro del CDA della ES
) hanno confermato che nel sito produttivo di _1
NO alcuni forni erano privi delle spugne. I testi escussi hanno riferito come detta mancanza non abbia influito sulla qualità del prodotto e sui tempi di essiccazione, che sono risultati in linea con quelli degli altri siti produttivi confermando una media di 165-170 ore di lavorazione (e non 190 ore come allegato da parte opponente) ed escludendo che i tempi di essiccazione dei forni dotati di spugne potessero essere contenuti in 120
ore, così come indicato da parte opponente con riferimento pag. 14/22 al forno di IN di RN (in merito al quale il teste ha confermato – dopo avere consultato la ES
relativa documentazione - tempi di essiccazione oscillanti tra 165 e 170 ore).
La deposizione dei testi sopra indicata è confermata dal “riepilogo servizio di chiusura anno 2019 riferito al
” (documento n. 1 allegato alla memoria 183 VI 2° Pt_1
termine, prodotto dalla e richiamato nelle _1
proprie difese dallo stesso dove emerge che Pt_1
nell'anno 2019 la media ore per l'essicazione del tabacco del sia stata sostanzialmente la stessa nei tre Pt_1
siti di IN, NO e EL e si attesta a circa
170 ore.
Tali dati ricavati dal documento citato confermano quanto riferito dai testi in merito alla irrilevanza della presenza delle spugne nei forni del sito di NO ai fini della durata del processo di essiccazione.
L'opponente non offre a sostegno della propria tesi prove diverse dall'argomento che nell'anno 2020 ha sostenuto una spesa media per quintale di tabacco essiccato di molto inferiore a quella dell'anno precedente. Più nel dettaglio il afferma che nel Pt_1
2019 per essiccare il quantitativo di tabacco dal medesimo prodotto, pari a circa 650,00 quintali, ha sostenuto un costo di essiccazione complessivo di € 95.390,90, e quindi un costo di essiccazione pari ad € 146,75 a quintale (€
pag. 15/22 95.390,90:650 quintali=146,75€ a quintale); diversamente,
per l'annata agraria del 2020, per l'essiccazione di circa
288,51 quintali di tabacco dal medesimo prodotto, ha sostenuto un costo complessivo di € 21.963,20, ovvero un costo di essiccazione pari ad € 75,15 a quintale (€
21.963,20 :288,51 quintali=75,15).
A fronte delle chiare, coerenti, convergenti e circostanziate deposizioni dei testi sopra indicati in merito al numero delle ore impiegate da ciascun forno per l'essiccazione delle piante, le – non gravi – presunzioni offerte da parte opponente appaiono non idonee a supportare la tesi difensiva sostenuta. Tanto più che il ragionamento proposto da parte opponente muove da un dato numerico errato.
I costi che tale parte individua come sostenuti nell'anno 2019 sono supportati da n. 3 fatture, la n. 360
del 2019 e la n. 97 del 2020 e la n. 6 del 2019. Sennonché
solamente le prime due fatture attengono a spese di essiccazione (così per una somma complessiva di euro
73.390,00) non anche l'ultima fattura per l'importo di euro 22.000,00 che viceversa attiene ad un acconto su
“conferimento Tabacco Bright” (circostanza confermata anche dal teste ). Dunque, il conteggio effettuato Tes_4
da parte opponente deve essere corretto prevedendo come costo complessivo euro 73.390,00:650 quintali=
112euro/quintale.
pag. 16/22 Inoltre, così come anche confermato dal teste Tes_4
(ex dipendente della , al momento della _1
deposizione in quiescenza), il costo unitario di essiccazione per l'anno 2019 (determinato in gran parte dal costo dell'energia) è stato di 9,6 all'ora, mentre quello per l'anno 2020 è sceso a 8,10 all'ora, con una differenza quasi del 16%. Dunque, sul costo sostenuto dall'opponente nell'anno 2019 incide in termini importanti anche il maggior costo unitario di essiccazione per quintale.
I calcoli effettuati da parte opponente, poi, scontano un dato approssimativo, quale il quantitativo di tabacco lavorato nei forni;
dato indicato per approssimazione dall'opponente, ma mai adeguatamente documentato.
Inoltre, va tenuto conto del fatto che i tempi di essiccazione delle piante variano in considerazione delle caratteristiche delle stesse, che possono cambiare di anno in anno. Le stesse caratteristiche che – se si osserva il prospetto “riepilogo servizio di chiusura anno 2019
riferito al (documento n. 1 allegato alla Pt_1
memoria 183 VI 2° termine, prodotto dalla e _1
richiamato nelle proprie difese dallo stesso – Pt_1
hanno verosimilmente determinato ore di cura oscillanti tra n. 148 e n. 187.
4.1.1. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda riconvenzionale non può essere in parte qua
pag. 17/22 accolta, non essendo stato provato che la mancata presenza delle spugne in alcuni forni dell'impianto del NO
abbia comportato tempi più lunghi di essiccazione e,
conseguentemente, costi più elevati (i costi, infatti,
sono collegati ai tempi di lavorazione). Da un lato,
infatti, non è stato dimostrato l'assunto sostenuto da parte opponente che nei forni privi di spugne i tempi di essiccazione sono stati notevolmente superiori rispetto ai forni che ne erano dotati (190 ore in luogo di 120);
l'istruttoria ha consentito di apprezzare che, nell'anno
2019, i forni dei diversi impianti della – sia CP_2
quelli dotati che quelli non dotati di spugne – hanno impiegato per l'essiccazione delle piante in media circa
170 ore. Dall'altro, all'esito dell'istruttoria, poi, non può ritenersi provato che nell'anno 2020 il costo medio per l'essiccazione di un quintale di tabacco presso i forni della sia stato notevolmente superiore a CP_2
quello dell'anno precedente (come visto, la base di calcolo offerta da parte opponente sconta una voce di spesa non riferibile al procedimento di essicazione;
inoltre, incerto è il dato relativo al quantitativo lavorato nei forni nei due anni), né che l'eventuale divergenza sia imputabile alla contestata assenza di spugne e non a fattori diversi (tra cui il minore costo orario del processo di essiccazione).
4.2. L'opponente contesta altresì che, sempre con pag. 18/22 riferimento alla campagna dell'anno 2019, all'esito dell'essiccazione, a causa dell'assenza di spugne in alcuni forni, diverse foglie di tabacco sono risultate rovinate e dunque non commerciabili. Per tale ragione allega un danno economico di euro 11.333,63 pari alla mancata vendita di 41 quintali di tabacco. Sostiene
l'opponente, infatti, che dei 650 quintali di tabacco prodotti nell'anno 2019, solo n. 609,6 quintali sono stati venduti.
L'eccezione è risultata infondata.
Va premesso che in relazione alla qualità del tabacco i testimoni riferiscono che il tabacco del Pt_1
presentava difetti “fisiologici” (foglie marroni)
rientranti nella norma. Il teste riferisce che ES
dalla documentazione dallo stesso visionata, il tabacco essiccato nell'impianto del NO fosse addirittura di qualità superiore alla media.
Non sono emerse prove documentali (es. bolle di scarto,
perizie tecniche effettuate durante la campagna) che dimostrano la presenza di prodotti ammalorati.
A fronte di tali risultanze istruttorie l'opponente non ha offerto puntuale prova dei 41 quintali di prodotto ammalorato per effetto di errata essiccazione.
Neanche è stata offerta la prova che l'opponente ha prodotto e consegnato per la lavorazione nei forni 650
quintali di prodotto.
pag. 19/22 Dai bollettini di perizia (doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.) e dalle deposizioni dei testi emerge come l'opponente abbia prodotto e consegnato,
in due differenti partite, 627,26 quintali di tabacco.
Alla prima partita è stato applicato un prezzo medio di
2,6 € al kg, con una tara pari al 6,35%, mentre alla seconda partita (essiccata prevalentemente al centro del
NO) un prezzo medio totale di euro 3,11 con una tara del 1%.
La tara è stata indicata dai testi escussi come pienamente fisiologica e coerente con gli accordi assunti con il venditore . CP_5
L'opponente in comparsa conclusionale cerca di confutare l'eccezione di parte opposta relativa al fatto che lo stesso opponente ha prodotto esclusivamente 627,26
quintali di tabacco (e non 650,00 come sostenuto dall'opponente) affermando che “ciò non risponde a verità
in quanto, come sopra esposto, dai citati bollettini di
perizia risulta che il sig. aveva coltivato circa Pt_1
30 ettari di tabacco. Oltre a ciò, la stessa controparte
ha ammesso che parte del tabacco prodotto dal sig.
era stato malamente essiccato. Pertanto, la Pt_1
produzione di tabacco del sig. è stata Pt_1
effettivamente pari ad oltre 650”. Tale difesa non può
essere condivisa, atteso che non può inferirsi dal numero di ettari di terreno coltivato la quantità di tabacco pag. 20/22 prodotta e consegnata ai forni per l'essiccazione.
L'ulteriore argomento sostenuto è assolutamente privo di attitudine probatoria.
Anche in parte qua la domanda riconvenzionale va rigettata.
5. L'opponente anche in memoria di replica insiste per l'ammissione di CTU.
L'istanza è infondata, dovendosi richiamare sul punto quanto indicato nell'ordinanza del 3.10.2024.
A fronte delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio la chiesta CTU non potrebbe colmare le lacune probatorie sopra evidenziate: con riferimento alla domanda di risarcimento del danno relativa alla non commerciabilità di 41 quintali di tabacco la CTU non colmerebbe la mancata prova dell'originaria quantità di prodotto conferito mentre l'assenza delle piante essiccate da esaminare impedirebbe ogni attendibile valutazione;
quanto alla domanda volta a verificare il maggior numero di ore impiegate per l'essiccazione delle piante a causa dell'assenza nei forni delle c.d. spugne, il CTU sarebbe chiamato a rispondere ad un quesito astratto sul funzionamento dei forni, privo di concreta attinenza al caso di specie, per la mancanza (di un campione) delle foglie di tabacco essiccate nell'anno 2019.
6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
pag. 21/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5488 del 2021 sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
società Cooperativa Agricola
[...]
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1428/2021 del 31.8.2021,
che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; Pt_1
3) condanna a corrispondere alla società Parte_1
opposta, a titolo di pagamento delle spese di lite, la somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Perugia, il 31.1.2025
Il Giudice Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 22/22
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5488 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Samuel Fedeli;
opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Pecorari;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA
RICONVENZIONALE PER RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE E COMPENSAZIONE.
CONCLUSIONI: PER (opponente):“Voglia l'Ill.mo Giudice Parte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvedere: NEL MERITO In via principale a)
Accertare e dichiarare che la presente opposizione è
fondata su prova scritta, quale l'assegno depositato
dalla stessa parte ricorrente, che dimostra l'esatto
adempimento di quanto convenuto tra le parti, per il ché
ci si oppone sin d'ora alla concessione di eventuale
richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto opposto;
b) Accertare e dichiarare inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 1428/2021 del 31.8.2021 emesso dal
Tribunale di Perugia - R.G. n. 4171/2021, per carenza dei
requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., poiché il credito
azionato in via monitoria non risulta certo, liquido ed
esigibile, stante la documentazione offerta dalla
Ricorrente non equiparabile alle diverse fattispecie di
prova scritta espressamente elencate dall'art. 633
c.p.c., e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo;
In via riconvenzionale c) Accertare e dichiarare
l'inadempimento della
[...]
nell'attività Controparte_2
prestata nella campagna 2019 e, per l'effetto, condannare
la al pagamento dei danni patiti dal CP_2 Pt_1
quantificati tra le parti in euro 29.909,19, nonché i
maggiori danni, diretti ed indiretti, derivanti
dall'inadempimento - ex art. 1218 c.c. - per il
pag. 2/22 complessivo importo che ci si riserva di quantificare in
corso di causa, o nella maggior somma che il Giudice
ritenga congrua, giusta e dovuta.- In ogni caso con
condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di
giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex D.M.
55/2014, oltre i.v.a. e c.a.p.”
Per Controparte_2
-(OPPOSTA): “
[...] CP_3 [...]
Controparte_2
, come rappresentata e difesa, rassegna le
[...]
seguenti
Conclusioni: -In via preliminare:
Accertato e dichiarato che la spiegata opposizione non è
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione,
concedere la provvisoria esecuzione in capo al decreto
opposto; In via principale: Accertare e dichiarare
l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità
della spiegata opposizione, in quanto proposta a meri
fini dilatori per tutte le ragioni indicate nella parte
motiva del presente atto e, per l'effetto, confermare in
toto il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente
statuizione; Respingere la domanda riconvenzionale ex
adverso proposta poiché infondata, non risultando essere
derivato al alcun danno dalla vicenda per cui è Pt_1
causa e/o comunque perché nessuna prova è stata fornita a
pag. 3/22 dimostrazione del contrario;
Con vittoria di spese e
compensi professionali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
1428/2021 emesso dal Tribunale di Perugia nel procedimento iscritto al RG. 4171/2021 su richiesta della
[...]
con il quale si Controparte_2
richiedeva al il pagamento di € 60.938,84 per Pt_1
prestazioni legate alla coltivazione, lavorazione ed essiccazione del tabacco relative alla campagna 2020.
1.1. A fondamento della domanda proposta l'opponente esponeva che la pretesa creditoria era infondata, poiché
il saldo dei rapporti tra le parti era stato chiuso mediante assegno bancario di € 31.029,65 consegnato il 18
giugno 2021 e prodotto dalla stessa opposta. CP_2
L'importo dell'assegno mirava a regolare tutte le pretese,
comprese quelle derivanti da presunti inadempimenti della nella campagna 2019. CP_2
Il , infatti, esponeva che nella campagna 2019 Pt_1
il tabacco conferito in cooperativa aveva subito un errato processo di essicazione cagionato dalla cattiva manutenzione degli impianti, determinata dall'assenza di dispositivi di coibentazione (le cosiddette “spugne”) nei forni di essiccazione. Sostiene parte opponente che l'assenza delle spugne aveva determinato un aumento dei pag. 4/22 tempi di essiccazione e dei relativi costi, compromettendo la qualità del prodotto e cagionando un notevole danno economico che l'opponente aveva forfetariamente quantificato in € 29.909,19.
L'opponente riteneva, inoltre, che con la dazione dell'assegno era stata assolta per integrale la propria obbligazione sebbene risultasse pacifica la circostanza che l'assegno non fosse stato portato all'incasso. In
merito al mancato incasso, il addossava ogni Pt_1
responsabilità alla , tale che l'opponente doveva CP_2
ritenersi liberato da ogni obbligazione.
Chiedeva, per queste ragioni dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_4
depositava il fascicolo del monitorio con n. 12 fatture e copia autenticata dei registri IVA e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo con la condanna a carico del del pagamento della somma di € 60.938,84 oltre Pt_1
interessi moratori per i motivi dedotti nel decreto ingiuntivo.
La Cooperativa, in risposta alle difese di parte opponente, negava la sussistenza di un accordo a saldo e stralcio nei termini riferiti dall'opponente. Riferiva
parte opposta che l'assegno di conto corrente dell'importo di € 31.029,65 non era stato incassato su richiesta dello stesso , il quale aveva rappresentato l'assenza di Pt_1
pag. 5/22 provvista. Per tale ragione l'assegno era stato consegnato privo di data e non incassabile. In merito al malfunzionamento dei forni di essiccazione la _1
riconosceva che in alcuni forni non erano presenti le spugne, ma che tale mancanza non aveva avuto alcun effetto sui tempi e i costi di essicazione, né tantomeno sulla qualità del prodotto finito.
Pertanto, le critiche mosse dovevano essere considerate pretestuose e tardive dal momento che le fatture riferite ai costi di essiccazione relative alla campagna di produzione 2019 erano state interamente pagate, senza alcuna riserva da parte del e la domanda Pt_1
riconvenzionale doveva essere rigettata in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti precisavano le proprie domande.
In particolare, il ribadiva la tempestività Pt_1
della denuncia dei vizi relativi al processo di essiccazione del tabacco riferito alla produzione 2019 e che i danni erano stati verificati direttamente da e dagli operai presenti. CP_2
In merito all'assegno, parte opponente riconosceva che tale titolo era stato emesso senza data e che era stato consegnato quale promessa di pagamento, subordinata alla verifica delle reciproche posizioni di credito/debito. In
merito ai danni, veniva specificato che i danni pag. 6/22 ammontavano ad € 46.543,40, somma pagata in eccesso e che veniva determinata dalla differenza tra € 95.390,90,
importo che il asseriva aver pagato per Pt_1
l'essicazione del raccolto del 2019, e la somma di €
48.847,50 che il riteneva effettivamente dovuta Pt_1
se la Cooperativa avesse applicato il medesimo costo medio per quintale che aveva richiesto per il processo di essicazione nel 2020, quando non si erano verificate le problematiche inerenti ai forni. Riferiva l'opponente,
infatti, che con riferimento alla produzione 2019, il costo totale per l'essicazione è stato di € 95.390,90 per
650 quintali;
il costo medio per quintale, dunque, era pari ad € 146,75. Nel 2020 la aveva richiesto a CP_2
titolo di costi per l'essiccazione la somma di € 21.963,20
per 288,51 quintali conferiti dal con un costo Pt_1
medio per quintale di € 75,15. Alla luce di tali dati quantificava il danno per maggior esborso in € 46.543,40.
Nella memoria in trattazione l'opponente eccepiva,
inoltre, come a causa dell'errato processo di essiccazione si siano persi 41 quintali di tabacco in quanto non commerciabili, generando una perdita di € 11.333,63 (41
quintali x € 276,43/quintale).
Alla luce di quanto sopra, parte opponente rideterminava il danno complessivo rivendicato nell'importo di € 57.877,03 (€ 46.543,40 più € 11.333,63)
chiedendo la compensazione di tale importo con la somma pag. 7/22 eventualmente riconosciuta a favore della società
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
1.4. Con la seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.,
ribadiva l'insussistenza di un accordo CP_2
transattivo e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale.
Veniva precisato in memoria che, in relazione alla campagna di produzione 2019, al era stato Pt_1
concesso uno sconto pari a € 6.000,00 sulle spese di essiccazione a copertura di ogni eventuale problematica derivante dalla mancanza di spugne nei forni. Tale
fenomeno riguardava, in ogni caso, solo alcuni forni del sito del “NO” e che ciò non aveva influenzato la qualità del prodotto né i tempi di essiccazione, come verificato dai tecnici della cooperativa.
La Cooperativa opposta contestava, inoltre, i calcoli proposti dal rappresentando come i costi della Pt_1
campagna nel 2019 sostenuti dal fossero pari a Pt_1
73.390,90 euro e non 95.390,90 euro e che la quantità di tabacco essiccato fosse pari a 627,26 quintali e non 650
quintali, tale che non risultava vera la circostanza che il avesse perso 41 quintali di prodotto nel 2019 Pt_1
a causa della cattiva essicazione. La differenza tra il quantitativo di tabacco finito di 627 quintali e quello effettivamente venduto era imputabile alla tara applicata,
al momento della vendita, a tutto il tabacco venduto dalla pag. 8/22 cooperativa in misura percentuale fissa, come concordato con l'acquirente, e in ragione della percentuale di impurità e terriccio presente generalmente nel tabacco essiccato grezzo e non anche ad una cattiva essiccazione.
La Cooperativa spiegava, inoltre, come la differenza di costi tra la campagna 2019 e quella del 2020 derivava da una riduzione della superficie coltivata dal e Pt_1
dal minor numero di ore necessarie per l'essiccazione.
1.5. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
1.6. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21.11.2024. Depositate le memorie ex art. 190 c.p.c.
la causa era trattenuta in decisione.
***
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la fattura rappresenta titolo idoneo per la concessione del provvedimento in favore di chi l'ha emessa unitamente agli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili,
ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice civile,
purché bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti.
Dall'esame del fascicolo monitorio depositato dal creditore opposto risultano 12 fatture emesse dalla per Controparte_2
prestazioni rese relativamente alla campagna tabacchicola pag. 9/22 del 2020, aventi ad oggetto una serie di servizi prestati dalla cooperativa in favore di A corredo Parte_1
del ricorso per decreto ingiuntivo, sono state depositate anche le scritture contabili, in particolare l'estratto del libro IVA relativo alle suddette fatture, autenticato e vidimato dal notaio.
Per costante giurisprudenza (Cass. 12 luglio 2023, n.
19944; Cass. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. 11 maggio 2007,
n. 10860), tali documenti costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, diversa è la valenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione, stante che non costituiscono di per sé prova piena dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Nel caso di specie, sono stati prodotti, come detto,
anche gli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili, bollati e vidimati che nel giudizio di opposizione devono essere valutati secondo le regole comuni in materia di prove (Cass. 23 ottobre 2018, n.
26874; Cass. 11 novembre 2005, n. 22896).
Nel caso in esame, poi, risulta che, fin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il non abbia contestato in modo puntuale e specifico Pt_1
– così come previsto dall'art. 115 c.p.c. - le prestazioni indicate nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo pag. 10/22 opposto. Risulta che l'opponente non ha specificamente negato di aver beneficiato nel corso dell'anno 2020 delle prestazioni rese dalla e Controparte_2
indicate nelle 12 fatture emesse che risultano conformi alle attestazioni estratte dalle scritture contabili regolarmente tenute, vidimate e autenticate dal notaio.
Il , a fondamento dell'opposizione proposta, ha Pt_1
sostenuto, fermo restando il proprio debito, un successivo accordo transattivo suggellato dalla consegna di un assegno dell'importo di € 31.029,65, quale promessa di pagamento di quanto dovuto a saldo e stralcio di un credito iniziale pari a euro 60.938,84, importo oggetto del decreto ingiuntivo. Neppure con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte opponente ha puntualmente contestato le fatture e le prestazioni oggetto di ingiunzione, impostando la propria difesa su circostanze in parte logicamente incompatibili con il disconoscimento di tali prestazioni (l'avere posto alla base del danno subito per le prestazioni relative alla campagna 2019 il confronto con le inferiori spese per l'attività di essiccazione dell'anno 2020, nonché l'avere affermato di avere raggiuto un accordo transattivo in merito alle pretese avanzate dalla società opposta e relative all'anno
2020, accordo giustificato e fondato su un asserito danno relativo a prestazioni inerenti la campagna dell'anno
2019).
pag. 11/22 Alla luce del tenore delle difese dell'opponente e della mancata puntuale contestazione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate monitoriamente, deve ritenersi che le stesse siano state effettivamente eseguite dalla società opposta, per il prezzo (anch'esso non specificamente contestato) esposto nelle medesime fatture.
3. Ciò premesso, l'istruttoria non ha consentito di ritenere provato l'accordo transattivo eccepito da parte opponente.
Costituisce circostanza priva di specifica attitudine probatoria la consegna da parte del nell'anno Pt_1
2021, di un assegno del minore importo di euro 31.029,65.
Alcun concreto elemento porta a ritenere che alla base di tale assegno vi sia stato un accordo transattivo stretto dalle parti e relativo ad asserite errate prestazioni di essiccazione del tabacco eseguite per l'anno 2019, il cui compenso, peraltro, era stato interamente pagato dal
. Pt_1
Per contro, gli esiti dell'escussione testimoniale dimostrano come la avesse già concesso, per la CP_2
campagna di produzione del 2019, uno sconto di euro 6.000
sul costo di essiccazione. Tale sconto risulta confermato dalla deposizione del teste (consulente Testimone_1
tecnico e membro del CDA della Cooperativa), il quale CP_2
ha riferito dell'applicazione dello sconto sulla fattura pag. 12/22 n. 97 del 2020 relativa alla campagna di produzione del tabacco dell'anno 2019. Detta fattura, che – prodotta da parte opponente – reca l'indicazione a penna dello sconto di euro 6.000,00, è stata pagata dal senza che il Pt_1
medesimo muovesse alcuna contestazione.
Pertanto, in assenza della prova di un accordo transattivo successivo all'emissione delle fatture
2020/2021 relative alla campagna di produzione 2020,
oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va rigettata la domanda principale dell'opponente finalizzata ad accertare che, con riferimento alla campagna dell'anno 2020, alcun credito vanta la Cooperativa nei suoi confronti.
3.1 Con riferimento al titolo di credito di cui si discute (più volte richiamato da parte opponente nei suoi scritti difensivi) e sotto altro punto di vista, va evidenziato che l'assegno di euro 31.029,65, essendo privo di data e non incassabile, costituisce mera promessa di pagamento di una parte del credito complessivo di euro
60.938,84, che resta dovuto integralmente.
3.1.1. Tale assegno è stato pacificamente emesso privo di data (cfr: da ultimo comparsa conclusionale parte opponente). Ciò impediva a parte opposta l'incasso. Per
tale ragione il mancato incasso dello stesso non può
essere addebitato alla opposta né può dirsi _1
che in ragione del mancato incasso del titolo la non abbia diritto di pretendere gli interessi _1
pag. 13/22 moratori, così come eccepito dall'opponente.
4. Anche la domanda qualificata come riconvenzionale da parte opponente non può essere accolta.
4.1. Il sostiene che la mancanza delle spugne Pt_1
nei forni di essicazione ha determinato un ingiustificato aumento dei tempi di essiccazione con addebito a suo danno dei maggiori costi orari per un importo di 46.543,40 euro.
Va precisato che tali danni riguardano la campagna relativa all'anno 2019, le cui fatture (diverse da quelle azionate con il procedimento monitorio e relative – queste ultime – alla campagna 2020) sono state interamente pagate.
Nel corso del giudizio i testimoni, _2
(dipendente della da 15 anni), _1 S_
(dipendente della con mansioni di addetto _1
all'essiccazione) e (membro del CDA della ES
) hanno confermato che nel sito produttivo di _1
NO alcuni forni erano privi delle spugne. I testi escussi hanno riferito come detta mancanza non abbia influito sulla qualità del prodotto e sui tempi di essiccazione, che sono risultati in linea con quelli degli altri siti produttivi confermando una media di 165-170 ore di lavorazione (e non 190 ore come allegato da parte opponente) ed escludendo che i tempi di essiccazione dei forni dotati di spugne potessero essere contenuti in 120
ore, così come indicato da parte opponente con riferimento pag. 14/22 al forno di IN di RN (in merito al quale il teste ha confermato – dopo avere consultato la ES
relativa documentazione - tempi di essiccazione oscillanti tra 165 e 170 ore).
La deposizione dei testi sopra indicata è confermata dal “riepilogo servizio di chiusura anno 2019 riferito al
” (documento n. 1 allegato alla memoria 183 VI 2° Pt_1
termine, prodotto dalla e richiamato nelle _1
proprie difese dallo stesso dove emerge che Pt_1
nell'anno 2019 la media ore per l'essicazione del tabacco del sia stata sostanzialmente la stessa nei tre Pt_1
siti di IN, NO e EL e si attesta a circa
170 ore.
Tali dati ricavati dal documento citato confermano quanto riferito dai testi in merito alla irrilevanza della presenza delle spugne nei forni del sito di NO ai fini della durata del processo di essiccazione.
L'opponente non offre a sostegno della propria tesi prove diverse dall'argomento che nell'anno 2020 ha sostenuto una spesa media per quintale di tabacco essiccato di molto inferiore a quella dell'anno precedente. Più nel dettaglio il afferma che nel Pt_1
2019 per essiccare il quantitativo di tabacco dal medesimo prodotto, pari a circa 650,00 quintali, ha sostenuto un costo di essiccazione complessivo di € 95.390,90, e quindi un costo di essiccazione pari ad € 146,75 a quintale (€
pag. 15/22 95.390,90:650 quintali=146,75€ a quintale); diversamente,
per l'annata agraria del 2020, per l'essiccazione di circa
288,51 quintali di tabacco dal medesimo prodotto, ha sostenuto un costo complessivo di € 21.963,20, ovvero un costo di essiccazione pari ad € 75,15 a quintale (€
21.963,20 :288,51 quintali=75,15).
A fronte delle chiare, coerenti, convergenti e circostanziate deposizioni dei testi sopra indicati in merito al numero delle ore impiegate da ciascun forno per l'essiccazione delle piante, le – non gravi – presunzioni offerte da parte opponente appaiono non idonee a supportare la tesi difensiva sostenuta. Tanto più che il ragionamento proposto da parte opponente muove da un dato numerico errato.
I costi che tale parte individua come sostenuti nell'anno 2019 sono supportati da n. 3 fatture, la n. 360
del 2019 e la n. 97 del 2020 e la n. 6 del 2019. Sennonché
solamente le prime due fatture attengono a spese di essiccazione (così per una somma complessiva di euro
73.390,00) non anche l'ultima fattura per l'importo di euro 22.000,00 che viceversa attiene ad un acconto su
“conferimento Tabacco Bright” (circostanza confermata anche dal teste ). Dunque, il conteggio effettuato Tes_4
da parte opponente deve essere corretto prevedendo come costo complessivo euro 73.390,00:650 quintali=
112euro/quintale.
pag. 16/22 Inoltre, così come anche confermato dal teste Tes_4
(ex dipendente della , al momento della _1
deposizione in quiescenza), il costo unitario di essiccazione per l'anno 2019 (determinato in gran parte dal costo dell'energia) è stato di 9,6 all'ora, mentre quello per l'anno 2020 è sceso a 8,10 all'ora, con una differenza quasi del 16%. Dunque, sul costo sostenuto dall'opponente nell'anno 2019 incide in termini importanti anche il maggior costo unitario di essiccazione per quintale.
I calcoli effettuati da parte opponente, poi, scontano un dato approssimativo, quale il quantitativo di tabacco lavorato nei forni;
dato indicato per approssimazione dall'opponente, ma mai adeguatamente documentato.
Inoltre, va tenuto conto del fatto che i tempi di essiccazione delle piante variano in considerazione delle caratteristiche delle stesse, che possono cambiare di anno in anno. Le stesse caratteristiche che – se si osserva il prospetto “riepilogo servizio di chiusura anno 2019
riferito al (documento n. 1 allegato alla Pt_1
memoria 183 VI 2° termine, prodotto dalla e _1
richiamato nelle proprie difese dallo stesso – Pt_1
hanno verosimilmente determinato ore di cura oscillanti tra n. 148 e n. 187.
4.1.1. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda riconvenzionale non può essere in parte qua
pag. 17/22 accolta, non essendo stato provato che la mancata presenza delle spugne in alcuni forni dell'impianto del NO
abbia comportato tempi più lunghi di essiccazione e,
conseguentemente, costi più elevati (i costi, infatti,
sono collegati ai tempi di lavorazione). Da un lato,
infatti, non è stato dimostrato l'assunto sostenuto da parte opponente che nei forni privi di spugne i tempi di essiccazione sono stati notevolmente superiori rispetto ai forni che ne erano dotati (190 ore in luogo di 120);
l'istruttoria ha consentito di apprezzare che, nell'anno
2019, i forni dei diversi impianti della – sia CP_2
quelli dotati che quelli non dotati di spugne – hanno impiegato per l'essiccazione delle piante in media circa
170 ore. Dall'altro, all'esito dell'istruttoria, poi, non può ritenersi provato che nell'anno 2020 il costo medio per l'essiccazione di un quintale di tabacco presso i forni della sia stato notevolmente superiore a CP_2
quello dell'anno precedente (come visto, la base di calcolo offerta da parte opponente sconta una voce di spesa non riferibile al procedimento di essicazione;
inoltre, incerto è il dato relativo al quantitativo lavorato nei forni nei due anni), né che l'eventuale divergenza sia imputabile alla contestata assenza di spugne e non a fattori diversi (tra cui il minore costo orario del processo di essiccazione).
4.2. L'opponente contesta altresì che, sempre con pag. 18/22 riferimento alla campagna dell'anno 2019, all'esito dell'essiccazione, a causa dell'assenza di spugne in alcuni forni, diverse foglie di tabacco sono risultate rovinate e dunque non commerciabili. Per tale ragione allega un danno economico di euro 11.333,63 pari alla mancata vendita di 41 quintali di tabacco. Sostiene
l'opponente, infatti, che dei 650 quintali di tabacco prodotti nell'anno 2019, solo n. 609,6 quintali sono stati venduti.
L'eccezione è risultata infondata.
Va premesso che in relazione alla qualità del tabacco i testimoni riferiscono che il tabacco del Pt_1
presentava difetti “fisiologici” (foglie marroni)
rientranti nella norma. Il teste riferisce che ES
dalla documentazione dallo stesso visionata, il tabacco essiccato nell'impianto del NO fosse addirittura di qualità superiore alla media.
Non sono emerse prove documentali (es. bolle di scarto,
perizie tecniche effettuate durante la campagna) che dimostrano la presenza di prodotti ammalorati.
A fronte di tali risultanze istruttorie l'opponente non ha offerto puntuale prova dei 41 quintali di prodotto ammalorato per effetto di errata essiccazione.
Neanche è stata offerta la prova che l'opponente ha prodotto e consegnato per la lavorazione nei forni 650
quintali di prodotto.
pag. 19/22 Dai bollettini di perizia (doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.) e dalle deposizioni dei testi emerge come l'opponente abbia prodotto e consegnato,
in due differenti partite, 627,26 quintali di tabacco.
Alla prima partita è stato applicato un prezzo medio di
2,6 € al kg, con una tara pari al 6,35%, mentre alla seconda partita (essiccata prevalentemente al centro del
NO) un prezzo medio totale di euro 3,11 con una tara del 1%.
La tara è stata indicata dai testi escussi come pienamente fisiologica e coerente con gli accordi assunti con il venditore . CP_5
L'opponente in comparsa conclusionale cerca di confutare l'eccezione di parte opposta relativa al fatto che lo stesso opponente ha prodotto esclusivamente 627,26
quintali di tabacco (e non 650,00 come sostenuto dall'opponente) affermando che “ciò non risponde a verità
in quanto, come sopra esposto, dai citati bollettini di
perizia risulta che il sig. aveva coltivato circa Pt_1
30 ettari di tabacco. Oltre a ciò, la stessa controparte
ha ammesso che parte del tabacco prodotto dal sig.
era stato malamente essiccato. Pertanto, la Pt_1
produzione di tabacco del sig. è stata Pt_1
effettivamente pari ad oltre 650”. Tale difesa non può
essere condivisa, atteso che non può inferirsi dal numero di ettari di terreno coltivato la quantità di tabacco pag. 20/22 prodotta e consegnata ai forni per l'essiccazione.
L'ulteriore argomento sostenuto è assolutamente privo di attitudine probatoria.
Anche in parte qua la domanda riconvenzionale va rigettata.
5. L'opponente anche in memoria di replica insiste per l'ammissione di CTU.
L'istanza è infondata, dovendosi richiamare sul punto quanto indicato nell'ordinanza del 3.10.2024.
A fronte delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio la chiesta CTU non potrebbe colmare le lacune probatorie sopra evidenziate: con riferimento alla domanda di risarcimento del danno relativa alla non commerciabilità di 41 quintali di tabacco la CTU non colmerebbe la mancata prova dell'originaria quantità di prodotto conferito mentre l'assenza delle piante essiccate da esaminare impedirebbe ogni attendibile valutazione;
quanto alla domanda volta a verificare il maggior numero di ore impiegate per l'essiccazione delle piante a causa dell'assenza nei forni delle c.d. spugne, il CTU sarebbe chiamato a rispondere ad un quesito astratto sul funzionamento dei forni, privo di concreta attinenza al caso di specie, per la mancanza (di un campione) delle foglie di tabacco essiccate nell'anno 2019.
6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5488 del 2021 sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
società Cooperativa Agricola
[...]
così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1428/2021 del 31.8.2021,
che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; Pt_1
3) condanna a corrispondere alla società Parte_1
opposta, a titolo di pagamento delle spese di lite, la somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Perugia, il 31.1.2025
Il Giudice Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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