Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 201 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 4.4.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GARASSINO GIANVITO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Andora, Via
Doria 64, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA e SUZZI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Albenga, Via Brecsia n. 11, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nato a Pietra Ligure l'[...], in [...]_2 C.F._3
curatore speciale Avv. Gio Lucas Incorvaia, in proprio e con domicilio eletto nel proprio studio in Carcare,
Via Barrili n. 11/4
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica -SEDE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.4.2025 le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
collocazione, delle visite e del mantenimento del figlio , nato in data [...] dalla relazione more CP_2
uxorio con Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente, mediante relazioni dei Servizi Sociali, mediante documentazione fiscale acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e mediante CTU, finchè all'udienza del 4.4.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.
Conviene muovere dalla questione dell'affido, cercando di procedere ad un'esposizione chiara e schematica delle ragioni a sostegno della decisione.
Il Collegio ritiene senz'altro di confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente CP_2
competenti, già disposto in corso di causa dal Giudice rel.
Ed invero le odierne parti sono risultate immuni da patologie psichiatriche maggiori, ma la perizia acquisita ha messo in luce una serie di criticità di questi genitori tanto gravi da imporre l'affido del piccolo al CP_2
Comune di residenza.
Nel dettaglio, la consulenza tecnica d'ufficio, alla stregua non già di un'astratta valutazione di personalità, ma di un'attenta valutazione dei comportamenti concretamente tenuti dalla , ha rilevato come la Parte_1
donna mostri una modalità piuttosto infantile di approccio alla vita, una modalità di valutazione delle implicazioni del proprio agire immatura e inadeguata, una scarsa stabilità.
Per il CTU, “anche rispetto alle problematiche del figlio la IGa dimostra di avere una comprensione solo parziale, specie per quanto riguarda le implicazioni che esse potranno avere sul lungo periodo. La IGa minimizza dicendo che i problemi del ragazzo sono legati alla sua scarsa capacità di controllare la rabbia e che potrebbe migliorare sensibilmente se il padre smettesse di esporlo a modalità aggressive che contraddistinguono il suo agire”.
Tuttavia, ciò ritenendo, la dimostra, da un lato, di essere incapace di comprendere Parte_1
compiutamente lo stato del figlio e quelli che ne sono i reali bisogni, dall'altro lato, di essere incapace di guardare a sé stessa criticamente e di riconoscersi corresponsabile, anche tenuto conto del fatto che, per come osservato dal CTU, “a oggi il minore passa la maggior parte del suo tempo con la madre, eppure le criticità a scuola permangono;
questo dovrebbe indirizzare la madre verso una maggiore presa di coscienza del suo ruolo nel mantenimento del problema”.
Infine, il Collegio ritiene che non possa ignorarsi che la madre stessa ha riconosciuto col CTU le sue difficoltà nella relazione con , raccontando “che i rapporti e la gestione del figlio sono da sempre complessi, il CP_2
minore con i suoi atteggiamenti oppositivi e i suoi continui capricci l'avrebbe messa più volte in difficoltà”.
Forse proprio per questo la donna si è esposta anche ad accertamenti dei Servizi Sociali per presunte condotte maltrattanti che la stessa avrebbe assunto nei confronti del figlioletto minore, oltre che alle accuse in tal senso dell'ex compagno.
Per quanto riguarda il ciò che è emerso dalla CTU e nel corso del giudizio è che l'uomo sembra CP_1
facile preda di manifestazioni di rabbia e agitazione, con evidente perdita di controllo.
Questo è successo nel corso dell'udienza dell'8.5.2024, quando il ddirittura è giunto ad augurare CP_1
la morte alla ex compagna.
Ancora è successo nel corso delle operazioni peritali.
Si legge nella CTU a proposito del “in una escalation di agitazione, si alza in piedi e comincia a CP_1
misurare la stanza con lunghi passi, si accalora, diviene rosso in viso, gesticola in modo sconnesso e sconveniente”.
E' successo anche l'8.9.2024, quando il “trovando la macchina del Sig. attuale compagno CP_1 Per_1
della , n.d.r.) davanti alla casa della ex compagna, avrebbe iniziato ad inveire contro quest'ultimo Parte_1
e a tirare colpi alla macchina, danneggiandola”. Il tutto alla presenza di che “ha assistito alla scena e CP_2
anche all'arrivo della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Alassio, contattata dalla famiglia ” Parte_1
(così nella relazione dei Servizi Sociali).
Gli agiti del resistente denotano un certo dis-controllo degli impulsi ed un'elevata aggressività, caratteristiche che rappresentano evidenti criticità della funzione genitoriale.
Inoltre il CTU, a seguito di osservazione e alla stregua della valutazione dei comportamenti concretamente tenuti dal convenuto, ha affermato che si presenta come “un individuo con strumenti piuttosto rudimentali per la comprensione del contesto interattivo e del ruolo del genitore. Le spiegazioni fornite dal CP_1
sottese alla sua modalità di ragionamento, sono sempre improntate a una certa semplicità, tesa a individuare la causa scatenante, proposta come unica, alla base del problema. In altre parole la tendenza del
è alla semplificazione decisamente eccessiva dei fatti. Così le difficoltà di AN vengono ridotte CP_1
a difficoltà nel gestire la rabbia, le quali trovano nella madre la causa scatenante e il motivo della loro permanenza. La capacità riflessiva del risulta fortemente deficitaria, risulta evidente come egli CP_1
fatichi a cogliere gli altri nella loro complessità di individui pensanti, in primis il proprio stesso figlio. La tendenza del è quella di cercare all'esterno un responsabile per qualsiasi cosa accada, escludendo CP_1
se stesso da qual si voglia responsabilità; anzi presentando sé come l'unico a possedere una chiave di lettura efficace per far fronte agli eventi”.
Il Collegio rileva come anche il così come la , non sembri cogliere pienamente i reali CP_1 Parte_1
bisogni del figlio minore e si appalesi incapace di guardare criticamente al proprio ruolo.
Nel complesso, “le modalità genitoriali risultano carenti da parte di entrambi i genitori. Entrambi tendono a semplificare la situazione del minore, dimostrando di avere solo una parziale comprensione del problema.
Inoltre presentano la tendenza a individuare nell'altro la principale causa di quanto sta accadendo, allontanando da loro qualsiasi assunzione di responsabilità” (così nella perizia).
Peraltro, ciò che la CTU sottolinea maggiormente è il forte livello di conflitto esistente fra le parti, a cui il minore a lungo è stato esposto. CP_2
Nessuno dei due genitori è, infatti, stato in grado di assolvere ad una funzione di protezione del figlio dall'esposizione al conflitto: “in molte occasioni il ragazzo è stato coinvolto come spettatore ai litigi dei genitori, caratterizzati da modalità violente a livello verbale e talvolta anche fisico;
in alcuni casi ne è stato anche attore, se pur passivo, seguendo la madre nei suoi numerosi trasferimenti dalla casa del compagno a quella dei genitori. Questa instabilità, questo vagare tra contesti diversi, con regole diverse, ha contribuito in modo sicuramente significativo alle difficoltà che oggi si riscontrano nell'inserire in un contesto CP_2
strutturato come la scuola, dove vi sono regole precise e ben definiti limiti comportamentali (e nessuna possibilità di sottrarvisi fuggendo). Il minore ha dato prova di una modalità di relazione con i genitori tesa ad esacerbare il loro conflitto, al fine di ottenere dei benefici;
tale modalità nasce dall'osservazione delle interazioni tra i genitori, i quali non hanno mai tenuto conto del fatto che egli fosse presente ai loro litigi”
(si veda la CTU).
Gli effetti su dell'esposizione al conflitto sono estremamente gravi, essendo il minore esposto ad un CP_2
duplice rischio:
- su un piano psicopatologico: “la condizione di instabilità in cui il minore sta crescendo può essere, e molto probabilmente lo sarà, elemento ostativo alla formazione di una personalità funzionale, aprendo le porte a scenari psicopatologici anche importanti”. Ed invero “le modalità interattive che il minore apprende in questa fase della sua crescita sono esiziali rispetto alla costruzione di quelle che poi come adulto andrà ad esercitare;
appare pertanto evidente come modalità genitoriali così poco efficaci, definibili anzi disfunzionali, possano andare a minare non solo la tranquillità del bambino ma anche la vita del futuro adulto” (cfr. CTU);
- su un piano sociale: è esposto al rischio di una forte marginalità a livello sociale;
già attualmente non CP_2
risulta per nulla inserito nel gruppo dei pari, che anzi lo temono e lo evitano. Egli, infatti, presenta modalità aggressive che lo stanno portando sempre più al margine a livello didattico e sociale.
A fronte delle tante criticità proprie di ciascun genitore e della conflittualità fra gli stessi esistente, tenuto conto dei gravissimi rischi cui è esposto il minore, il Collegio ritiene che il regime di affido non possa essere che quello dell'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Non appare, infatti, neppure prospettabile il regime ordinario dell'affido condiviso, sia perché entrambi i genitori presentano profili di inidoneità, sia perché la conflittualità esistente fra loro si profila come pregiudizievole per il figlio il quale, oltretutto, presenta delle fragilità che rendono intollerabile qualsiasi ritardo nell'assunzione delle principali decisioni che lo riguardano.
Né è prospettabile l'affido esclusivo del minore all'uno o all'altro genitore, visto che entrambi presentano criticità nelle funzioni genitoriali e non risultano in condizione di provvedere alle esigenze del minore.
Il Collegio dispone allora l'affido del minore nato a [...] l'[...], ai Controparte_2
Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi. Conferisce all'uopo all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati.
I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisasse la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provvederà invece ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
I Servizi Sociali riferiranno al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso.
Quanto al regime di collocazione e visita, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla perizia in atti emerge che “il sarebbe in grado di porre dei limiti a e di farglieli rispettare. Secondo il resoconto CP_1 CP_2
della Dottoressa l'atteggiamento negativo del padre emerge nel momento in cui parla del CP_3 CP_2
nuovo compagno della madre, che il non si contiene dal deridere o insultare, sottolineandone gli CP_1
aspetti negativi;
abbandonando di fatto il proprio ruolo di genitore”.
La madre avrebbe la tendenza ad assecondare sempre e totalmente il minore, indotta dalla preoccupazione per i suoi atteggiamenti provocatori che talvolta sfiorano l'autolesionismo (una volta
, si legge nella CTU, ha sfondato un vetro con un pugno in una delle sue crisi, procurandosi delle CP_2
ferite ancora visibili sulle sue braccia).
Anche rispetto all'asilo, la genitrice crederebbe a tutti i racconti di , incolpando la scuola di maltrattare CP_2
il bambino, senza però verificare se quanto raccontato dal figlio, che si è dimostrato facile alla menzogna, sia effettivamente accaduto.
Le maestre hanno spiegato che “quando ripreso a scuola da un adulto tende a lamentarsi, dicendo CP_2
«mi state facendo male» anche se non vi è alcun contatto fisico tra l'adulto che lo sgrida e lui;
come se fosse un meccanismo, una strategia acquisita, magari suggerita da un adulto, per attirare l'attenzione e cavarsela in qualche modo” (così nella perizia in atti).
si compiacerebbe nel vedere le figure educative in difficoltà, al fine di portare l'attenzione su di sé”. CP_2
Rispetto ai genitori, il bambino avrebbe la tendenza di parlar male di ciascuno con l'altro, raccontando di mancanze e maltrattamenti in realtà mai accaduti. Il CTU ha precisato che “ ha la tendenza a CP_2
raccontare molte bugie, ridendo di gusto mentre le racconta”.
Dunque, per il perito “il comportamento di cambierebbe in modo radicale a seconda del CP_2
genitore con cui si trova;
con il padre risulta più tranquillo e meno oppositivo. Quando con la madre risulta molto peggiore a livello comportamentale, difficilmente contenibile, spesso violento”. CP_2
A ciò si aggiunga che, anche nel corso del presente giudizio, per il CTU ed i Servizi Sociali, “il IG
(eccezion fatta per le recriminazioni nei confronti del nuovo compagno della madre) sta CP_1
migliorando le sue modalità di gestione del minore. La madre risulta invece ancora fortemente deficitaria e in difficoltà nella gestione del minore, spesso si assiste ad escalation che portano quasi inequivocabilmente a una aggressione fisica del minore nei confronti della madre”.
I Servizi Sociali, muovendo da tali premesse, sono pervenuti alla conclusione che “una maggiore permanenza con il papà potrebbe essere utile per , per imparare a sottostare a un impianto di CP_2
regole, semplice ma fermo”. Conclusione condivisa anche dal CTU, ma condizionata al fatto che il dovrebbe emanciparsi dal conflitto con la madre di . CP_1 CP_2
Allo stato il Collegio ritiene di mantenere la collocazione di presso la madre ricorrente, CP_2 conferendo però ai Servizi Socio-Sanitari i seguenti incarichi:
- proseguire nel supporto educativo per il minore proseguendo nel solco già tracciato;
- attivare in favore del minore ogni intervento ritenuto utile, anche al fine di promuovere la sua inclusione sociale nel gruppo dei pari e gestire la sintomatologia che deriva dalla sua condizione di salute. In particolare, i Servizi Sociali affidatari, anche per il tramite del Servizio Sanitario, dovranno dare impulso all'iter di valutazione per il minore, al fine di individuare eventuali aspetti critici a livello di neuropsichiatria ma anche psicopatologico;
- vigilare affinché i genitori rispettino l'accordo raggiunto all'udienza del 4.4.2025 in ordine all'avvio in favore di del percorso di neuropsicomotricità privatamente;
CP_2
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per i genitori, al fine di permettere loro di meglio comprendere i bisogni del figlio, acquisire la capacità di guardare criticamente al proprio ruolo e affinare le proprie competenze genitoriali che al momento non praticano in modo adeguato, allentare la conflittualità esistente, acquisire una sufficiente capacità di comunicazione;
- vigilare affinché ciascuno dei genitori prosegua il percorso di supporto psicologico avviato privatamente;
- organizzare e calendarizzare gli incontri padre-figlio, stabilendone tempi e modalità. I Servizi
Sociali dovranno offrire a maggiore tempo in compagnia del padre ed al padre progressiva CP_2
maggiore autonomia, mantenendo, però, la presenza dell'educatrice fino a quando i percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità dedicati al padre non avranno iniziato a dare i loro frutti ed il non avrà dimostrato di essere in condizione di non esporre il figlio a CP_1
discorsi e modalità non adeguate.
Resta da affrontare la questione economica.
La documentazione economica versata in atti e le stesse allegazioni di parte dimostrano che la , Parte_1
che oggi ha solo 30 anni, presenta un'ottima capacità di collocarsi nel mercato del lavoro e ha sostanzialmente sempre lavorato.
Attualmente ella è occupata a tempo indeterminato e pieno, con uno stipendio, a suo dire, di
1100,00/1200,00 euro.
L'assunzione è recente e la donna non ha ancora percepito la sua prima retribuzione.
L'attrice è gravata da oneri alloggiativi essendosi trasferita con il figlio presso altra abitazione, onde evitare la situazione di promiscuità vissuta a casa dei genitori. Mensilmente è tenuta a pagare 500,00 euro di canone e 100,00 euro di spese condominiali. La circostanza non risulta documentata, ma soltanto riferita dalla ricorrente. Tuttavia, è pacifico il trasferimento presso altra abitazione in locazione e, quindi, anche che la donna sia gravata da oneri alloggiativi.
Il resistente, che oggi ha 40 anni, è anch'esso occupato.
Per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, sono stati acquisiti agli atti del giudizio i CUD del Il CP_1
CUD relativo al 2023 emesso dalla Coemme 72 Società Cooperativa evidenzia redditi da lavoro per 15.650,59 euro netti. Il CUD sempre relativo al 2023 ma emesso da Co. Emme Società Cooperativa evidenzia redditi da lavoro (fino al 31.10.2023) per 12.773,49 euro netti e quello emesso da redditi da lavoro Parte_2
per 50,47 euro.
Il CUD relativo all'anno 2022 emesso dalla Coemme 72 Società Cooperativa evidenzia redditi da lavoro per
13.137,07 euro netti. Il CUD sempre relativo al 2022 ma emesso dall' evidenzia redditi per 444,33 euro CP_4
netti.
Il CUD relativo all'anno 2021 emesso dalla Co. Emme Società Cooperativa evidenzia redditi da lavoro per
CP_ 2.327,49 euro netti. Il CUD sempre relativo all'anno 2021 ma emesso dall' evidenzia redditi per 989,24 euro netti e quello emesso da Saetta Cooperativa redditi da lavoro per 7.623,44 euro netti.
CP_ Per alcuni periodi il ha anche fruito delle prestazioni dell' . CP_1
Inoltre e con riguardo allo stato attuale, dalla documentazione in atti risulta che l'uomo in data 14.2.2024 ha percepito una retribuzione di 1397,00 euro dalla Coemme 72 Società Cooperativa, 200,00 euro (acconto) in data 12.3.2024 e 998,00 euro (saldo) in data 14.3.2024, 1425,00 euro in data 12.4.2024, 1402,00 euro in data 14.5.2024, 1539,00 euro in data 13.6.2024.
Il che, malgrado il on abbia provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12 CP_1
c.p.c., consente comunque al Collegio di presumere che la retribuzione media netta del resistente, tenuto conto che lo stesso continua a svolgere per come riferito la stessa attività lavorativa, sia pari a circa 1400,00 euro.
Nel complesso, anche il risulta dotato di un'ottima capacità di collocarsi nel mercato del lavoro. CP_1
Capacità che gli ha fin qui consentito di restare occupato senza soluzione di continuità e di procurarsi anche risorse aggiuntive mediante l'attività di DJ.
Il resistente è gravato da un canone di locazione pari a 460,00 euro mensili.
Tenuto conto dell'età del minore che oggi ha 5 anni, considerati i tempi di frequentazione che andranno progressivamente ad implementare la permanenza di presso il padre, valutate le CP_2
rispettive posizioni economiche delle parti come sopra succintamente descritte, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come di seguito individuate. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il Collegio ritiene altresì che l'assegno unico per debba competere a ciascuno dei genitori in CP_2
parti uguali (50%).
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
Quanto al minore che ha partecipato al giudizio per il tramite del curatore speciale ad esso CP_2
nominato, le relative spese vanno poste a carico di entrambi i genitori in solido fra loro, secondo il principio della soccombenza.
Infine le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e in solido fra loro. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affidamento di Controparte_2
nato in data [...], ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
• conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n.
172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari di:
- proseguire nel supporto educativo per il minore;
- attivare in favore del minore ogni intervento ritenuto utile, anche al fine di promuovere la sua inclusione sociale nel gruppo dei pari e gestire la sintomatologia che deriva dalla sua condizione di salute. In particolare, i Servizi Sociali affidatari, anche per il tramite del Servizio Sanitario, dovranno dare impulso all'iter di valutazione per il minore, al fine di individuare eventuali aspetti critici a livello di neuropsichiatria ma anche psicopatologico;
- vigilare affinché i genitori rispettino l'accordo raggiunto all'udienza del 4.4.2025 in ordine all'avvio in favore di del percorso di neuropsicomotricità privatamente;
CP_2
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per i genitori, al fine di permettere loro di meglio comprendere i bisogni del figlio, acquisire la capacità di guardare criticamente al proprio ruolo e affinare le proprie competenze genitoriali che al momento non praticano in modo adeguato, allentare la conflittualità esistente, acquisire una sufficiente capacità di comunicazione;
- vigilare affinché ciascuno dei genitori prosegua il percorso di supporto psicologico avviato privatamente;
- organizzare e calendarizzare gli incontri padre-figlio, stabilendone tempi e modalità. I Servizi
Sociali dovranno offrire a maggiore tempo in compagnia del padre ed al padre progressiva CP_2
maggiore autonomia, mantenendo, però, la presenza dell'educatrice fino a quando i percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità dedicati al padre non avranno iniziato a dare i loro frutti ed il non avrà dimostrato di essere in condizione di non esporre il figlio a CP_1
discorsi e modalità non adeguate;
- pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 150,00 euro, Controparte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
- assegna il 50% dell'assegno unico a ciascuno dei genitori;
- compensa le spese fra e Stante l'ammissione di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del curatore speciale, al gratuito patrocinio a decorrere dal 9.1.2025, CP_2
condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Erario, Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in 3207,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di
[...]
e in solido fra loro. Parte_1 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo