Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, il secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. consente il sequestro delle cose confiscabili non solo ai sensi della norma generale di cui all'art, 240 cod. pen., ma in virtù di qualunque altra disposizione dell'ordinamento giuridico. (Nella fattispecie, l'art. 12 sexies del d.L. n. 306 del 1992 in materia di provvedimenti di contrasto della criminalità mafiosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/6/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 2415
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 5934/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SI MI, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza 25.11.1998 del Tribunale di Salerno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore Avv. S. Senese non è comparso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 25.11.1998, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di sequestro preventivo di alcuni beni immobili adottato, il precedente giorno 9, dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore a carico di MI SI, indagato in ordine al reato di detenzione continuata, a fine di spaccio, di cocaina (artt. 81 cpv. C.P. e 73/1^ - 6^ DPR n. 309/90). Riteneva il Tribunale che gli immobili oggetto di sequestro erano risultati essere nella piena disponibilità del SI, che in essi custodiva droga, strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro proveniente dall'attività di spaccio;
che l'indagato non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa la legittima provenienza di tali beni, di valore assolutamente sproporzionato rispetto al reddito legittimo di cui disponeva, ne' comunque era emersa l'appartenenza degli stessi beni a persona diversa ed estranea al traffico di droga;
che trattavasi, pertanto, di beni confiscabili ex art. 12 sexies D.L. n. 306/92 e, in quanto tale, sottoponibili alla misura cautelare reale di cui all'art. 321/2^ c.p.p.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione, perché non era stato dimostrato il presupposto di operatività dell'art. 12 sexies D.L. n.306/92, vale a dire la proprietà in capo a lui dei beni sequestrati,
e non si era evidenziata alcuna situazione di pericolo, che legittimasse la misura cautelare;
ha sollecitato, quindi, l'annullamento della decisione.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
L'ordinanza impugnata, invero, fa buon governo della normativa legale in tema di sequestro preventivo e riposa su un apparato argomentativo, che dà adeguato conto, nel rispetto della logica, delle ragioni che legittimano il provvedimento cautelare. Questo, come si evince da quanto innanzi precisato, è stato adottato ai sensi dell'art. 321/2^ c.p.p., che consente il sequestro delle cose confiscabili non solo ai sensi della norma generale di cui all'art. 240 c.p., ma in virtù di qualunque altra disposizione dell'ordinamento giuridico, che, nel caso specifico, va individuata nell'art. 12 sexies D.L. n. 306/92. Quest'ultima norma prevede, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 73/1^ D.P.R. n. 309/90, la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato risulta titolare o averne comunque la disponibilità e per i quali non è dimostrata la legittima provenienza.
Ciò posto, osserva la Corte che il Giudice a quo ha posto in evidenza, con motivazione adeguata, la ricorrenza dei presupposti di confiscabilità dei beni immobili sequestrati. Si è chiarito, infatti, che questi erano nella disponibilità del SI, che aveva il possesso delle chiavi per aprire le porte d'ingresso e che di essi si serviva per custodirvi tutto quanto attinente all'attività di spaccio;
si è anche aggiunto che l'indagato non era stato in grado di giustificare la maniera in cui aveva conseguito la disponibilità di tali immobili, che, avendo un valore non compatibile con la capacità reddituale lecita dello stesso indagato, dovevano presumersi acquisiti con mezzi illeciti e tale presunzione non poteva ritenersi vinta dalla documentazione prodotta, che era relativa a trasferimenti immobiliari, che nessun collegamento diretto o indiretto avevano con i beni oggetto di sequestro.
Non è condivisibile la tesi prospettata in ricorso, secondo cui la confiscabilità dei beni ex art. 321/2^ c.p.p. in relazione all'art. 12 sexies D.L. n. 306/92, presupporrebbe la dimostrazione della proprietà degli stessi da parte dell'indagato; l'operatività delle citate norme, invero, scatta anche in relazione a quei beni di cui si abbia comunque la disponibilità a qualsiasi titolo, considerato che la legge dà rilievo alla situazione di fatto sostanziale, nella quale è insita la pericolosità connessa alla confisca, ferma restando la possibilità di tutela di eventuali diritti di terzi s quei beni.
Nè va sottaciuta la palese contraddittorietà che caratterizza il ricorso, nel quale, facendosi leva sulla documentazione prodotta in sede di riesame, pure si afferma che sarebbe stata dimostrata, proprio attraverso la detta documentazione, "la capacità economica dei genitori" del ricorrente, per inferirne che la stessa avrebbe "portato alla (legittima) acquisizione dei beni sequestrati". In sostanza, il ricorrente, smentendo quanto sostenuto nella prima parte del gravame, finisce con l'ammettere di essere l'effettivo titolare degli immobili in questione e ne giustifica la acquisizione con l'affermazione di averli acquistati con denaro datogli dai genitori. Trattasi di argomento privo di seria consistenza, perché non verificato specificamente sul piano probatorio, ed inidoneo quindi ad evidenziare il vizio di motivazione, sul punto, del provvedimento impugnato.
Infondata è pure la doglianza circa la mancata evidenziazione, nella decisione di riesame, di una qualunque situazione di pericolo, quale asserito presupposto dell'adottato sequestro. A tale proposito, va precisato che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, a differenza di quello regolato dal primo comma dell'art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo tipico), non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sè oggettivamente pericolose. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999