Sentenza 11 luglio 2003
Massime • 1
In tema di esercizio della caccia, le eventuali deroghe alla disciplina generale nazionale, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, stabilite con leggi regionali hanno portata ed efficacia temporanea, atteso che l'adozione delle deroghe è subordinata ad una serie di condizioni contingenti relative all'equilibrio ambientale e faunistico da accertarsi di anno in anno. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 nella cattura di fringillidi in numero superiore a cinque non ritenendo applicabile a stagione venatoria diversa la delibera della giunta regionale Lombardia adottata in esecuzione della legge regionale lombarda n. 34 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2003, n. 39961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39961 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Carlo M. Grillo Consigliere
Dott. Alfredo M. Lombardi Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICHIEDI EZIO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2094 del 4-6/6/2002, pronunciata dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale G. Izzo, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, affermava la responsabilità di Richiedei Ezio, opponente a decreto penale, in ordine al reato di cui all'art. 30, comma 1 lett. h), L. n. 157/1992, per aver esercitato la caccia con mezzi vietati, detenendo n. 14 fringillidi (8 peppole e 6 fringuelli), specie protetta non consentita ai fini del richiamo, il 5/10/2000, e lo condannava alla pena di 400,00 di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione degli artt. 62 e 350, comma 7, c.p.p., in quanto l'affermazione di responsabilità è fondata sulla circostanza, tutt'altro che pacifica, che egli fosse proprietario del capanno ove vennero rinvenuti i volatili, estrapolata dalle dichiarazioni spontanee da lui rese agli agenti accertatori, e pertanto processualmente inutilizzabili;
2) inosservanza dell'art. 2 c.p., giacché, con delibera 6/10/2000, la Giunta Regionale della Lombardia ha liberalizzato il prelievo dei fringillidi, per cui essendo tale disposizione integratrice della previsione penale, deve considerarsi come jus superveniens più favorevole al reo e, dunque, di diretta applicazione.
All' odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è infondato.
La prima doglianza attiene a circostanze di fatto (proprietà del capanno in cui vennero rinvenuti gli uccelli in questione) accertate dal giudice del merito ed in ordine alle quali l'impugnata decisione contiene adeguata e corretta motivazione.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, com'è pacifico, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla luce di tali consolidati principi di diritto, deve ripetersi che il giudice del merito ha specificamente, congruamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto, a prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dal Richiedei al momento dell'accertamento del fatto, che anche il capanno ove vennero rinvenuti i volatili in questione appartenesse al predetto o comunque fosse nella sua disponibilità, donde la responsabilità del prevenuto in ordine alla contravvenzione rubricata. Per quanto concerne la seconda doglianza (ipotizzabilità del reato di cui all'art. 30, comma 1 lett. 'h', L. n. 157/1992), ritiene il Collegio che l'assunto della difesa non meriti accoglimento. Infatti il precetto penale, stabilito dalla menzionata disposizione (legge dello Stato), punisce, tra l'altro, la cattura o detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque. Il ricorrente, trovato in possesso di quattordici fringillidi (8 peppole e 6 fringuelli), ha invocato la legge regionale n. 34/1997 (applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19/9/1979, resa esecutiva con L. n.503/1981), nonché l'attuazione delle deroghe stabilite dalla
Regione Lombardia - per la stagione venatoria 2000/2001 - con delibera di Giunta 6/10/2000.
Rileva il Collegio che le eventuali deroghe alla disciplina generale nazionale, stabilite dalla Regione ai sensi della L.R. n. 34/1997, hanno pacificamente portata ed efficacia temporanea, come si evince non solo dalla ratio legis, che subordina l'adozione delle deroghe ad una serie di condizioni contingenti, relative all'equilibrio ambientale e faunistico, da accertare anno per anno, ma anche - espressamente - dal disposto dell'art. 2 della menzionata normativa;
pertanto, essendo stato accertato il fatto de quo il 5/10/2000, sicuramente non è applicabile allo stesso la delibera regionale adottata il giorno successivo.
Il riferimento fatto dal ricorrente all'art. 2 c.p., sulla successione di leggi nel tempo, è dunque del tutto inconferente, pur volendo ammettere la valenza normativa della menzionata delibera regionale, posto che il comma quarto di detta norma esclude l'applicabilità della stessa alle leggi eccezionali o temporanee.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN CANCELLERIA IL 22 OTTOBRE 2003.