Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
In caso di contrasto tra quanto riferito dai testi "de relato" e dalla fonte da essi indicata, è legittima l'attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni dei primi, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, a impulso di parte, di escussione giudiziaria della fonte diretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1999, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 21/12/1999
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. SEVERO CHIEFFI " N. 1177
3. Dott. UMBERTO GIORDAN0 " REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI " N. 32651/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce/Sez. dist. Di Taranto;
avverso la sentenza emessa il 28/4/99 dalla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Lecce/Sez. dist. di Taranto nel procedimento penale a carico di MO IU, a Taranto il 27/03/1975 e D'AN IO, n. a Taranto il 07/12/1974.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TURONE, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Uditi i difensori avv. CAROLI e LAMANNA.
OSSERVA
OD IU D'RI IO sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di Taranto per rispondere di tentato omicidio e omicidio consumato aggravati dalla premeditazione e di strumentali violazioni delle leggi sulle armi per avere, in concorso con altri, prima vanamente cercato di uccidere AR SI esplodendogli contro colpi di fucile in TA il 15/11/1990 e poi raggiunto lo scopo esplodendogli contro colpi di pistola in Taranto, il 09/01/1991, mentre si trovava alla guida della sua autovettura con a fianco la moglie RO DD e la figlioletta di sei mesi, la quale pure rimaneva uccisa.
On sentenza in data 26/11/1997 i due imputati sono stati assolti da tali addebiti per non avere commesso i fatti, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., e la decisione è stata confermata dalla Sezione per i minorenni della Corte di appello di Lecce/Sez. dist. Di Taranto con sentenza in data 28/04/1999 che ha respinto il gravame del P.M.. Secondo l'ipotesi accusatoria non convalidata dai giudici del merito i due episodi criminosi vanno inquadrati negli annosi contrasti di due famiglie di malavitosi, quella di AR SI e quella di OD NI, il quale ultimo venne ucciso in Bisceglie nell'agosto 1990 ad opera dei propri fratelli AN e IC (che sono stati condannati in primo grado) esponenti di un clan cui era legato il predetto AR (anche per ragioni di affinità, avendo il OD AN sposato RO LU sorella di sua moglie). N conseguenza di ciò l'allora quindicenne OD IU, figlio di NI, e due suoi zii materni, il sedicenne D'AN IO e il maggiorenne D'AN AN (sottoposto a separato procedimento concluso con archiviazione) avrebbero deciso di attuare una vendetta trasversale ai danni del AR SI scegliendolo come vittima, oltre che per il fatto che suo padre aveva pubblicamente esultato alla notizia della uccisione del OD NI e un suo fratello di nome IO aveva recato offesa al OD IU accusando di furto un suo accolito.
Poiché l'unica teste oculare del cruento episodio finale del 09/01/1991 la sopravvissuta RO DD, ha in de processuale sempre dichiarato di non avere potuto riconoscere gli uccisori del marito e della figlia, che si trovavano a bordo di un'autovettura affiancatasi a quella del suo congiunto, la vicenda è stata come sopra ricostruita sulla base di una serie di elementi da cui si dovrebbe evincere che la predetta RO era in realtà stata in condizione di riconoscere gli aggressori e aveva deciso di non rivelarne i nomi per omertà e paura.
Indicazioni nel senso del coinvolgimento del OD IU sono state anzitutto desunte da affermazioni fatte da AR GA, sorella della vittima, in conversazioni telefoniche con alcuni famigliari intercettate nel gennaio 1991.
La donna davanti al P.M. ha sostenuto che si tratta di mere congetture e sospetti basati più che altro su commenti della cognata, in quanto non era conoscenza di come erano realmente andate le cose, ma in dibattimento ha mutato versione dichiarando che il AR SI le avrebbe a suo tempo confidato di avere riconosciuto gli attentatori di TA proprio nel OD IU e nei suoi zii materni.
Sono poi intervenute nel 1993/1994 le dichiarazioni di vari appartenenti al clan cui era collegata la vittima, divenuti collaboratori di giustizia.
Uno di questi in particolare, IE LF, ha riferito che, quando era accorso nell'ospedale ove era stato portato il AR SI dopo l'attentato mortale, aveva appreso dalla RO DD che autori dell'aggressione erano stati il OD IU e i due D'AN; e ha aggiunto che i nomi di costoro gli erano stati a suo tempo fatti dallo stesso AR SI come autori dell'attentato cui era scampato il 15/11/1990.
Un altro collaboratore, D'CO SI, ha riferito di avere appreso dalla RO DD che a uccidere il marito erano stati il OD IU e il D'RI IO e di avere ricevuto dalla donna un'offerta di denaro affinché eliminasse il OD IU;
ha dichiarato inoltre che un appartenente al clan avversario, tale La OI NO che però l'ha smentito, gli aveva confidato in carcere di avere assistito a un tamponamento in cui dopo l'omicidio era rimasta coinvolta l'auto degli attentatori, sulla quale aveva riconosciuto i predetti OD IU e D'AN IO. E un terzo collaboratore, AC VA, ha dichiarato di avere appreso da tale UR SI (deceduto) e da RO LU e RO UC (dei quali però il P.M. non ha chiesto l'audizione) che autori dell'omicidio erano stati il OD IU e altre due persone.
La Corte di appello, condividendo la valutazione del giudice di primo grado, ha considerato questi elementi insufficienti per una pronuncia di condanna.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica di Taranto, deducendo vizio di motivazione soprattutto perché la Corte di appello si sarebbe acquietata di fronte alla versione resa nel processo dalla RO DD senza sottoporla a penetrante analisi critica dalla quale sarebbero emerse le ragioni per cui non era credibile che non avesse riconosciuto gli uccisori del marito e della figlia, e sarebbero state valorizzate le indicazioni accusatorie della AR GA e dei vari collaboratori di giustizia nei confronti del OD IU e del D'RI IO.
Rileva il Collegio che in realtà il giudice di secondo grado, anche se ciò nelle enunciazioni di principio contenute nella parte iniziale della motivazione non appare, si è nella sostanza attenuto alla prevalente giurisprudenza di questa corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 2/04/1995, Vollaro e 13/10/1995, Grimaldi) secondo cui nulla vieta, in caso di contrasto tra quanto riferito dai testi de relato e la fonte dagli stessi indicata, che si possa anche attribuire, in esito ad esauriente verifica, maggiore attendibilità alle dichiarazioni dei primi, poiché l'art. 195 c.p.p. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia ma prevede solo l'obbligo, ad impulso di parte, di escussione giudiziale della fonte diretta. La Corte di appello non si è invero limitata a prendere atto che nel caso di specie nessuna delle dichiarazioni accusatorie, tutte de relato, ha trovato conferma da parte dei testi di riferimento, quando sono stati sentiti a norma del citato art. 195, ne' ha attribuito aprioristicamente prevalenza alla deposizione della RO DD, ma ha sottoposto tutti gli elementi acquisisti ad analitico esame e li ha posti a confronto pervenendo alle conclusioni assolutorie, peraltro ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., attraverso un ampio apparato argomentativo che non ha trascurato alcuna parte della costruzione accusatoria.
Si evidenzia in particolare nella sentenza impugnata: che appare del tutto verosimile che la RO DD, per la scarsa illuminazione del luogo e per la fugacità della drammatica scena e la preoccupazione per la propria incolumità, non avesse potuto riconoscere gli uccisori del marito e della figlia;
che il AR SI dopo l'attentato di TA aveva detto a stretti congiunti di non avere affatto identificato gli aggressori;
che le dichiarazioni accusatorie della AR GA sono tardive e poco coerenti, e che dallo stesso tenore delle conversazioni telefoniche intercettate sembra piuttosto trattarsi di ipotesi e di voci raccolte;
che vi sono contrasti tra le dichiarazioni dei collaboratori, già di per sè da valutare con molta cautela poiché dirette contro appartenenti a un clan avversario, e che il RI è stato smentito su un punto preciso (la preparazione di un attentato ritorsivo) dal D'CO; che il D'CO è stato a sua volta smentito dal La OI;
e che il racconto dell'AC non trova rispondenza negli accertamenti di polizia giudiziaria.
Le critiche contenute nei motivi di ricorso a questa puntuale e completa motivazione del tutto immune da vizi di manifeste illogicità, gli unici che potrebbero rilevare in questa sede e che non si possono confondere con il margine di opinabilità insito in ogni ragionamento, sono puramente di merito e il gravame, conformemente alle conclusioni del procuratore generale presso questa Corte, non può dunque che essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000