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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25133/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
appresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Parte_1
Amedeo Chiàntera, Ferdinando di Nardo, Fausta Chiàntera, Piera Chiàntera, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Calata San Marco n. 13
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue: di aver lavorato, prima dell'immissione in ruolo presso il , con contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato dal 2004 al 2007 presso scuole secondarie di primo grado;
di essere stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato prot. 3363 dell'1/9/07 e di aver lavorato, a decorrere dalla suddetta data, presso la scuola d'infanzia Istituto III circolo didattico Maria Teresa di Calcutta di Casalnuovo di Napoli;
che l'attività posta in essere nei ruoli propri della scuola dell'infanzia aveva avuto durata dall'1/9/07 al 31/8/09; che, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, aveva ottenuto il passaggio di ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado, ove attualmente prestava servizio presso il liceo scientifico Brunelleschi di Afragola;
di essere stata confermata in ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2010/2011 con totali 4 anni di anzianità di servizio, non essendo stato conteggiato il biennio 2007/2009 di attività prestata nel ruolo presso la scuola di infanzia ai fini degli scatti stipendiali;
di essere collocata, attualmente, nella fascia stipendiale n. 15-20 con decorrenza dal settembre
2022 mentre, in realtà, tale scatto sarebbe dovuto avvenire nell'annualità
2020/2021, con tutte le conseguenze retributive e contributive, a causa del biennio 2007-2009 non giustamente conteggiato.
Tanto premesso, conveniva il resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al riconoscimento Pt_1 giuridico ed economico dell'intero periodo di servizio prestato presso la scuola materna;
2) per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive che risulteranno dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione Scolastica si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei crediti;
nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda. All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
*****
Va, preliminarmente, affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto. Giova, a tale fine, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (Cass. n. 6372 del
21/03/2011 e succ. conformi).
Parimenti l' o il dirigente generale ad esso Controparte_1 preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in Controparte_3 giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva (Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente, entrata nel ruolo della Scuola Secondaria dall'anno scolastico 2020, di vedersi riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata durante il precedente servizio di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.
La pretesa della ricorrente si fonda sul combinato disposto degli artt. 487 del d.lgs 297/94 e dell'art. 57 della legge 312/80. Secondo la difesa attorea, i passaggi del personale docente, da ruolo inferiore a ruolo superiore, comportano la valutazione per intero nel nuovo ruolo del servizio prestato nel precedente, mediante la piena ricostruzione di carriera, senza farsi luogo al sistema della c.d temporizzazione secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 345/83. Il convenuto eccepisce, di contro, la correttezza dell'applicazione CP_1 del meccanismo della temporizzazione e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale. E' noto che la “temporizzazione” è un criterio che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità di servizio rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica. Orbene, l'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato “passaggi di ruolo”, ha previsto la c.d. mobilità orizzontale, da un ruolo ad un altro delle scuole di secondo grado. In particolare, l'indicata disposizione ha previsto:
“Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", ha sancito che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Successivamente è intervenuta la Legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale all'art. 57 ha disposto che: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”. L'originaria previsione della mobilità orizzontale di cui all'art. 77 DPR 417/1974 è stata, dunque, ampliata con la c.d. “mobilità verticale”, sia verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) sia verso l'alto (da un ruolo inferiore a un ruolo superiore). In particolare, riguardo alla mobilità verso l'alto l'art. 57 co. 2 consente all'evidenza il passaggio di ruolo anche ai docenti delle scuole materne, passaggio che non può che riferirsi ad una mobilità verso l'alto, non esistendo ruoli inferiori rispetto alla materna.
In applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980 art. 57 e del
D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna/primaria, che transitino nei ruoli della scuola superiore, la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia/primaria. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, con sentenza n. 9144/2016 hanno interpretato le norme poi trasfuse nel T.U. n. 297/1994 ritenendo che il riconoscimento dell'anzianità per il servizio di ruolo (per intero e non con il meccanismo della temporizzazione) valga anche nel passaggio tra scuola materna e scuola secondaria. In particolare, hanno affermato che dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo d.P.R. n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla suddetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. In particolare, riguardo all'ipotesi di un servizio 'di ruolo' venuto in rilievo nella fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia, sono state evidenziate le ragioni per le quali si è ritenuto di non privilegiare una interpretazione restrittiva e asistematica delle disposizioni ivi in esame, così da giustificare il mancato riconoscimento.
In tale decisione, infatti, si è tenuto conto del fatto che il Giudice delle leggi, proprio in merito ad una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, concernenti il servizio 'non di ruolo', riprodotti nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della nella parte in cui non consentono CP_1 agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, con ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 ha ritenuto che “l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato”. Tuttavia, come evidenziato in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016,
“la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che, se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”. In sostanza, non derivando dall'ordinanza di inammissibilità della Corte Costituzionale alcun vincolo interpretativo, si è ritenuto di procedere ad una lettura ermeneutica delle norme lì rilevanti in armonia con l'inserimento sistematico nel complesso di disposizioni che regolano l'ordinamento scolastico.
Così, sulla base del sistema dei passaggi in ruolo come ricostruito da Cass.,
Sez. Un., n. 9144/2016, della prevista possibilità di passaggi, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi (passaggi consentiti anche al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermo restando il possesso di determinati requisiti, di un progressivo ampliamento delle originarie previsioni nel senso della possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna), punto fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria – come nella specie - ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. (si vedano anche Cass. 8 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). Alla luce di tali principi, muovendo da un'interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esaminare la questione relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità anche per il servizio 'non di ruolo' prestato nella scuola materna in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria e dell'estensione di tale affermazione ai docenti di religione cattolica, con la sentenza n. 22726/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”; “ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d. lgs n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della lege n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”; “analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”. In via ulteriore, alla luce di quanto fin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati da Cass.
S.U. n. 22726/2022, si è ritenuto che l'anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola materna comunale al ruolo della scuola materna statale (v. Cass.n. 8605 del
29/03/2024).
Alla stregua delle considerazioni svolte, al momento del passaggio di ruolo nella scuola secondaria ed all'esito del superamento del periodo di prova, alla ricorrente andava riconosciuto per intero il servizio prestato di ruolo ivi compreso il servizio prestato presso la Scuola dell'Infanzia, difformemente da quanto, nella specie, avvenuto, laddove le sono stati riconosciuti solo 4 anni di anzianità di servizio. In definitiva il , alla luce Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione così come ritualmente sollevata nel corpo della memoria di costituzione, va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate, in suo favore, a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e della conseguente collocazione nella posizione stipendiale effettivamente spettante, per l'arco temporale dai cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, pertanto, dal 21.05.2020 al 20.11.2024 ( data di deposito del presente ricorso).
In proposito alcun rilievo giuridico può essere riconosciuto alla lettera di messa in mora del 20.08.2024 inviata a mezzo pec ed allegata alla produzione di parte ricorrente in mancanza del deposito della relativa ricevuta di accettazione e consegna.
Sulle differenze retributive spettanti competono i soli interessi di legge, dalla maturazione di ciascun credito (v. per le decorrenze i conteggi in atti) al soddisfo. Stante l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sussiste, infatti, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti a pubblici dipendenti, norma che in questa parte ha superato il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (sent. n. 82 del 27.3.2003). L'esito del giudizio, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato presso la scuola dell'infanzia e primaria, senza il meccanismo della temporizzazione, condannando l'Amministrazione convenuta ad effettuare tale riconoscimento, con ogni conseguenza di legge;
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera per il periodo dal 21.05.2020 al 20.11.2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, l. n.
724/1994;
- condanna il alla refusione, nella Controparte_1 misura della metà, delle spese di lite che liquida, per l'intero, € 1.314,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ed oltre ad € 49,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25133/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
appresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti Parte_1
Amedeo Chiàntera, Ferdinando di Nardo, Fausta Chiàntera, Piera Chiàntera, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Calata San Marco n. 13
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue: di aver lavorato, prima dell'immissione in ruolo presso il , con contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato dal 2004 al 2007 presso scuole secondarie di primo grado;
di essere stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato prot. 3363 dell'1/9/07 e di aver lavorato, a decorrere dalla suddetta data, presso la scuola d'infanzia Istituto III circolo didattico Maria Teresa di Calcutta di Casalnuovo di Napoli;
che l'attività posta in essere nei ruoli propri della scuola dell'infanzia aveva avuto durata dall'1/9/07 al 31/8/09; che, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, aveva ottenuto il passaggio di ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado, ove attualmente prestava servizio presso il liceo scientifico Brunelleschi di Afragola;
di essere stata confermata in ruolo presso la scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2010/2011 con totali 4 anni di anzianità di servizio, non essendo stato conteggiato il biennio 2007/2009 di attività prestata nel ruolo presso la scuola di infanzia ai fini degli scatti stipendiali;
di essere collocata, attualmente, nella fascia stipendiale n. 15-20 con decorrenza dal settembre
2022 mentre, in realtà, tale scatto sarebbe dovuto avvenire nell'annualità
2020/2021, con tutte le conseguenze retributive e contributive, a causa del biennio 2007-2009 non giustamente conteggiato.
Tanto premesso, conveniva il resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al riconoscimento Pt_1 giuridico ed economico dell'intero periodo di servizio prestato presso la scuola materna;
2) per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive che risulteranno dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione Scolastica si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei crediti;
nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda. All'odierna udienza il Tribunale osserva che:
*****
Va, preliminarmente, affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto. Giova, a tale fine, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (Cass. n. 6372 del
21/03/2011 e succ. conformi).
Parimenti l' o il dirigente generale ad esso Controparte_1 preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in Controparte_3 giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva (Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente, entrata nel ruolo della Scuola Secondaria dall'anno scolastico 2020, di vedersi riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata durante il precedente servizio di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.
La pretesa della ricorrente si fonda sul combinato disposto degli artt. 487 del d.lgs 297/94 e dell'art. 57 della legge 312/80. Secondo la difesa attorea, i passaggi del personale docente, da ruolo inferiore a ruolo superiore, comportano la valutazione per intero nel nuovo ruolo del servizio prestato nel precedente, mediante la piena ricostruzione di carriera, senza farsi luogo al sistema della c.d temporizzazione secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 345/83. Il convenuto eccepisce, di contro, la correttezza dell'applicazione CP_1 del meccanismo della temporizzazione e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale. E' noto che la “temporizzazione” è un criterio che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità di servizio rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica. Orbene, l'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato “passaggi di ruolo”, ha previsto la c.d. mobilità orizzontale, da un ruolo ad un altro delle scuole di secondo grado. In particolare, l'indicata disposizione ha previsto:
“Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", ha sancito che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Successivamente è intervenuta la Legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale all'art. 57 ha disposto che: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”. L'originaria previsione della mobilità orizzontale di cui all'art. 77 DPR 417/1974 è stata, dunque, ampliata con la c.d. “mobilità verticale”, sia verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) sia verso l'alto (da un ruolo inferiore a un ruolo superiore). In particolare, riguardo alla mobilità verso l'alto l'art. 57 co. 2 consente all'evidenza il passaggio di ruolo anche ai docenti delle scuole materne, passaggio che non può che riferirsi ad una mobilità verso l'alto, non esistendo ruoli inferiori rispetto alla materna.
In applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980 art. 57 e del
D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna/primaria, che transitino nei ruoli della scuola superiore, la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia/primaria. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, con sentenza n. 9144/2016 hanno interpretato le norme poi trasfuse nel T.U. n. 297/1994 ritenendo che il riconoscimento dell'anzianità per il servizio di ruolo (per intero e non con il meccanismo della temporizzazione) valga anche nel passaggio tra scuola materna e scuola secondaria. In particolare, hanno affermato che dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l'ampliamento anche della previsione dell'art. 83 del medesimo d.P.R. n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna. In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla suddetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. In particolare, riguardo all'ipotesi di un servizio 'di ruolo' venuto in rilievo nella fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia, sono state evidenziate le ragioni per le quali si è ritenuto di non privilegiare una interpretazione restrittiva e asistematica delle disposizioni ivi in esame, così da giustificare il mancato riconoscimento.
In tale decisione, infatti, si è tenuto conto del fatto che il Giudice delle leggi, proprio in merito ad una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, concernenti il servizio 'non di ruolo', riprodotti nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della nella parte in cui non consentono CP_1 agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna, con ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 ha ritenuto che “l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato”. Tuttavia, come evidenziato in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016,
“la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che, se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”. In sostanza, non derivando dall'ordinanza di inammissibilità della Corte Costituzionale alcun vincolo interpretativo, si è ritenuto di procedere ad una lettura ermeneutica delle norme lì rilevanti in armonia con l'inserimento sistematico nel complesso di disposizioni che regolano l'ordinamento scolastico.
Così, sulla base del sistema dei passaggi in ruolo come ricostruito da Cass.,
Sez. Un., n. 9144/2016, della prevista possibilità di passaggi, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi (passaggi consentiti anche al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermo restando il possesso di determinati requisiti, di un progressivo ampliamento delle originarie previsioni nel senso della possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna), punto fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria – come nella specie - ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. (si vedano anche Cass. 8 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre
2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877). Alla luce di tali principi, muovendo da un'interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esaminare la questione relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità anche per il servizio 'non di ruolo' prestato nella scuola materna in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria e dell'estensione di tale affermazione ai docenti di religione cattolica, con la sentenza n. 22726/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”; “ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d. lgs n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della lege n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”; “analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria”. In via ulteriore, alla luce di quanto fin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati da Cass.
S.U. n. 22726/2022, si è ritenuto che l'anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola materna comunale al ruolo della scuola materna statale (v. Cass.n. 8605 del
29/03/2024).
Alla stregua delle considerazioni svolte, al momento del passaggio di ruolo nella scuola secondaria ed all'esito del superamento del periodo di prova, alla ricorrente andava riconosciuto per intero il servizio prestato di ruolo ivi compreso il servizio prestato presso la Scuola dell'Infanzia, difformemente da quanto, nella specie, avvenuto, laddove le sono stati riconosciuti solo 4 anni di anzianità di servizio. In definitiva il , alla luce Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione così come ritualmente sollevata nel corpo della memoria di costituzione, va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate, in suo favore, a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e della conseguente collocazione nella posizione stipendiale effettivamente spettante, per l'arco temporale dai cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, pertanto, dal 21.05.2020 al 20.11.2024 ( data di deposito del presente ricorso).
In proposito alcun rilievo giuridico può essere riconosciuto alla lettera di messa in mora del 20.08.2024 inviata a mezzo pec ed allegata alla produzione di parte ricorrente in mancanza del deposito della relativa ricevuta di accettazione e consegna.
Sulle differenze retributive spettanti competono i soli interessi di legge, dalla maturazione di ciascun credito (v. per le decorrenze i conteggi in atti) al soddisfo. Stante l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sussiste, infatti, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti a pubblici dipendenti, norma che in questa parte ha superato il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (sent. n. 82 del 27.3.2003). L'esito del giudizio, solo in parte favorevole alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato presso la scuola dell'infanzia e primaria, senza il meccanismo della temporizzazione, condannando l'Amministrazione convenuta ad effettuare tale riconoscimento, con ogni conseguenza di legge;
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera per il periodo dal 21.05.2020 al 20.11.2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, l. n.
724/1994;
- condanna il alla refusione, nella Controparte_1 misura della metà, delle spese di lite che liquida, per l'intero, € 1.314,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ed oltre ad € 49,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 30/09/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario