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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7571 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44415/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN, all'esito dell'udienza del 30 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44415/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rocco Ramellano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Mac Mahon n. 111, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano Controparte_1 P.IVA_1
e SA ES MO, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 avverso ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11-12-2024, il sig. Parte_1
chiedeva a questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301031642918761414 per euro 23.069,65 emessa dal in Controparte_1
data 10-10-2024 e notificata in data 13-11-2024, nonché, in via principale, pagina 2 di 8 l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
Con l'unico motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal , atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla Controparte_1
legge senza atti interruttivi per i due verbali notificati rispettivamente in data 23-07-2018 e in data 08-
02-2019, secondo quanto indicato nell'ingiunzione avversata.
Con decreto del 07-01-2025 il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario, trattandosi di opposizione ai sensi dell'art. 32 d. lgs. n. 150/2011, e fissava l'udienza del 17-06-2025 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 16-04-2025 il si costituiva con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento n. 2 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada regolarmente notificati all'opponente in data 23-07-2018 e
08-02-2019;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali di contestazione sono diventati definiti e intangibili;
- parte opponente non ha contestato i fatti che hanno originato la pretesa creditoria del CP_1
eccependo solo la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione del sollecito di pagamento n.
20210430347152233544919 notificato in data 09-10-2022 presso la residenza dell'opponente in
Milano, alla via Bicetti de' Buttinoni n. 2, con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al
Codice della Strada;
- in ogni caso, anche senza considerare l'invio dell'avviso bonario, occorre considerare la sospensione dei termini stabilita dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) tra il 08-03-2020 e il 31-08-2021.
L'Ente convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'opponente, con conferma dell'ingiunzione opposta.
All'udienza del 17-06-2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30-09-2025.
pagina 3 di 8 A tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e decideva la causa come segue.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve Parte_1
essere rigettata per la ragioni che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e pagina 4 di 8 contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, con l'unico motivo di impugnazione l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente: secondo la prospettazione attorea, tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 13-11-2024 e la notifica dei verbali di accertamento, avvenuta il 23-07-2018 e il 08-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. In sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., a fronte delle difese svolte dal convenuto, l'opponente ha CP_1
eccepito l'inapplicabilità della sospensione dei termini di cui al Decreto Cura Italia al caso di specie, atteso che tale provvedimento ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha contestato la regolare notifica dei verbali di accertamento, né del sollecito di pagamento, ma solo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente.
Con riferimento al tema della prescrizione, vale ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 L. n. 689/1981, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha, dunque, individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
L'art. 28 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945
“Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
pagina 5 di 8 Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ. n. 25226/2023; Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n.
14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì, precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
8941/2010).
In applicazione dei predetti principi, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione al sollecito di pagamento regolarmente notificato alla parte opponente in data 09-10-2022 (doc. n. 5 e 6 di parte convenuta), con cui l'Amministrazione invitava al sig. al Parte_1
pagamento delle sanzioni amministrative tutte analiticamente indicate, determinandone l'ammontare: tale atto non si pone invero in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di sanzione amministrativa, solo gli atti tipici del procedimento sono idonei ad interrompere la prescrizione, poiché con tale atto l'Amministrazione ha espresso la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva.
Il sollecito in questione contiene, infatti, la determinazione dell'ammontare della sanzione (sia in misura ridotta, sia in misura maggiorata in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno), nonché tutte le informazioni/avvertimenti per porre il debitore nella condizione di procedere al pagamento ovvero di agire diversamente.
Pertanto, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con l'invio dell'invito di pagamento pagina 6 di 8 in data 09-10-2022, ben prima del compiersi della prescrizione per i crediti portati in entrambi i verbali.
2.2. Anche se irrilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale in forza di quanto già argomentato al punto precedente, a prescindere, quindi, dalla notifica dell'avviso bonario nel 2022, ritiene questo Giudice che trovi applicazione nel caso di specie la normativa sulla sospensione emergenziale da Covid-19, di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, intervenuta tra le date di notifica dei verbali relativi alle infrazioni (23-07-2018 e 08-02-2019) e quella della notifica dell'ingiunzione di pagamento (13-11-2024).
Il citato art. 68, al comma 1, fa espressamente riferimento sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie (come le sanzioni previste dal C.d.S.) e prevede che siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 08-03-2020 al 31-08-2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
il comma 2 estende l'applicazione della norma anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910; inoltre, l'art. 68 richiama l'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 159/2015, che prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (ossia, nella fattispecie in esame, tra l'08-03-2020 e il 31-12-2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, nel computo del termine di prescrizione si deve tenere conto della proroga stabilita dall'art. 68 D.L. 18/2020.
Nello stesso senso si è già espresso il Tribunale di Milano, che ha condivisibilmente affermato che “tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il Decreto Cura Italia ed il Decreto Sostegni
(rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell' , nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, lo Controparte_2
Stato Italiano con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere” (in questo senso, Tribunale di Milano, sentenza n. 2607/2023; v. anche n. 323/2025).
Pertanto, al momento in cui l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il termine di prescrizione pagina 7 di 8 non era decorso.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi Parte_1
svolte, con conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301031642918761414 per euro
23.069,65 emessa dal in data 10-10-2024 e notificata in data 13-11-2024; Controparte_1
2) condanna il sig. al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
ER AN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER AN, all'esito dell'udienza del 30 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44415/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rocco Ramellano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Mac Mahon n. 111, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano Controparte_1 P.IVA_1
e SA ES MO, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011 avverso ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11-12-2024, il sig. Parte_1
chiedeva a questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301031642918761414 per euro 23.069,65 emessa dal in Controparte_1
data 10-10-2024 e notificata in data 13-11-2024, nonché, in via principale, pagina 2 di 8 l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
Con l'unico motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal , atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla Controparte_1
legge senza atti interruttivi per i due verbali notificati rispettivamente in data 23-07-2018 e in data 08-
02-2019, secondo quanto indicato nell'ingiunzione avversata.
Con decreto del 07-01-2025 il Giudice disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario, trattandosi di opposizione ai sensi dell'art. 32 d. lgs. n. 150/2011, e fissava l'udienza del 17-06-2025 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 16-04-2025 il si costituiva con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento n. 2 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada regolarmente notificati all'opponente in data 23-07-2018 e
08-02-2019;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali di contestazione sono diventati definiti e intangibili;
- parte opponente non ha contestato i fatti che hanno originato la pretesa creditoria del CP_1
eccependo solo la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione del sollecito di pagamento n.
20210430347152233544919 notificato in data 09-10-2022 presso la residenza dell'opponente in
Milano, alla via Bicetti de' Buttinoni n. 2, con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al
Codice della Strada;
- in ogni caso, anche senza considerare l'invio dell'avviso bonario, occorre considerare la sospensione dei termini stabilita dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) tra il 08-03-2020 e il 31-08-2021.
L'Ente convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'opponente, con conferma dell'ingiunzione opposta.
All'udienza del 17-06-2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30-09-2025.
pagina 3 di 8 A tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e decideva la causa come segue.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve Parte_1
essere rigettata per la ragioni che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e pagina 4 di 8 contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, con l'unico motivo di impugnazione l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente: secondo la prospettazione attorea, tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 13-11-2024 e la notifica dei verbali di accertamento, avvenuta il 23-07-2018 e il 08-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. In sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., a fronte delle difese svolte dal convenuto, l'opponente ha CP_1
eccepito l'inapplicabilità della sospensione dei termini di cui al Decreto Cura Italia al caso di specie, atteso che tale provvedimento ha sospeso i termini di prescrizione delle ordinanze ingiunzioni che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha contestato la regolare notifica dei verbali di accertamento, né del sollecito di pagamento, ma solo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente.
Con riferimento al tema della prescrizione, vale ricordare che in tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 L. n. 689/1981, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha, dunque, individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
L'art. 28 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945
“Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
pagina 5 di 8 Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La Corte di Cassazione ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ. n. 25226/2023; Cass. civ., Sez. II, n. 28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n.
14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì, precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
8941/2010).
In applicazione dei predetti principi, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione al sollecito di pagamento regolarmente notificato alla parte opponente in data 09-10-2022 (doc. n. 5 e 6 di parte convenuta), con cui l'Amministrazione invitava al sig. al Parte_1
pagamento delle sanzioni amministrative tutte analiticamente indicate, determinandone l'ammontare: tale atto non si pone invero in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di sanzione amministrativa, solo gli atti tipici del procedimento sono idonei ad interrompere la prescrizione, poiché con tale atto l'Amministrazione ha espresso la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva.
Il sollecito in questione contiene, infatti, la determinazione dell'ammontare della sanzione (sia in misura ridotta, sia in misura maggiorata in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno), nonché tutte le informazioni/avvertimenti per porre il debitore nella condizione di procedere al pagamento ovvero di agire diversamente.
Pertanto, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con l'invio dell'invito di pagamento pagina 6 di 8 in data 09-10-2022, ben prima del compiersi della prescrizione per i crediti portati in entrambi i verbali.
2.2. Anche se irrilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale in forza di quanto già argomentato al punto precedente, a prescindere, quindi, dalla notifica dell'avviso bonario nel 2022, ritiene questo Giudice che trovi applicazione nel caso di specie la normativa sulla sospensione emergenziale da Covid-19, di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, intervenuta tra le date di notifica dei verbali relativi alle infrazioni (23-07-2018 e 08-02-2019) e quella della notifica dell'ingiunzione di pagamento (13-11-2024).
Il citato art. 68, al comma 1, fa espressamente riferimento sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie (come le sanzioni previste dal C.d.S.) e prevede che siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 08-03-2020 al 31-08-2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
il comma 2 estende l'applicazione della norma anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910; inoltre, l'art. 68 richiama l'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 159/2015, che prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (ossia, nella fattispecie in esame, tra l'08-03-2020 e il 31-12-2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, nel computo del termine di prescrizione si deve tenere conto della proroga stabilita dall'art. 68 D.L. 18/2020.
Nello stesso senso si è già espresso il Tribunale di Milano, che ha condivisibilmente affermato che “tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il Decreto Cura Italia ed il Decreto Sostegni
(rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell' , nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, lo Controparte_2
Stato Italiano con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere” (in questo senso, Tribunale di Milano, sentenza n. 2607/2023; v. anche n. 323/2025).
Pertanto, al momento in cui l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il termine di prescrizione pagina 7 di 8 non era decorso.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi Parte_1
svolte, con conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301031642918761414 per euro
23.069,65 emessa dal in data 10-10-2024 e notificata in data 13-11-2024; Controparte_1
2) condanna il sig. al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
ER AN
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