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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G.L.1082/2025 proposta da
(C.F. Parte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
come in atti;
ricorrente opponente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Sessi n. 5 resistente opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 321/2025 – C.I.A. personale ATA.
Conclusioni
Per il Ministero opponente: “1) Preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; 2) In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 321 del 12.08.2025 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di Euro 769,58 a titolo di C.I.A.;
3) in via subordinata, contenere la pretesa esclusivamente entro i limiti del giusto e del provato, disponendo la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
Per la resistente opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto infondata e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 321/2025. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c., la lavoratrice Controparte_1
chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
al fine di ottenere il pagamento del Compenso Individuale
[...]
Accessorio maturato nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi a tempo determinato presso diversi istituti scolastici della provincia di Reggio
Emilia. I contratti risultavano articolati in supplenze brevi e saltuariedurante le quali la lavoratrice svolgeva mansioni di collaboratrice scolastica, senza che tuttavia l'Amministrazione avesse proceduto alla corresponsione del CIA per i periodi in questione.
Il Tribunale di Reggio Emilia emetteva il decreto n. 321/2025, avverso il quale il proponeva opposizione sostenendo che il personale ATA Parte_1
con supplenze brevi non avrebbe titolo a percepire il Compenso Individuale
Pag. 2 di 6 Accessorio, in quanto l'emolumento sarebbe, a suo dire, riservato ai soli dipendenti con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La resistente, costituitasi ritualmente, contestava in fatto e diritto quanto Contr allegato dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 12.12.2025.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La posizione dell'Amministrazione, alla luce delle difese svolte e del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, non può essere, difatti, condivisa. In primo luogo, l'assunto secondo cui il CIA non spetterebbe ai supplenti brevi non trova riscontro né nel testo contrattuale né nella normativa di settore. La disciplina del trattamento accessorio del personale
ATA non collega la corresponsione del CIA alla durata dell'incarico, ma alle funzioni e ai compiti svolti, che risultano identici tra personale a tempo indeterminato, personale con supplenze più lunghe e personale con supplenze brevi. Né possono assumere rilievo dirimente le circolari richiamate dall'Amministrazione, trattandosi di atti interni privi di efficacia normativa e incapaci di incidere sui diritti soggettivi di natura retributiva, che trovano invece fondamento nella contrattazione collettiva nazionale.
Anche i precedenti giurisprudenziali richiamati dal , risalenti al Parte_1
2011, non appaiono idonei a sorreggere la tesi prospettata. Si tratta di pronunce anteriori alla successiva e più evoluta elaborazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha progressivamente riconosciuto la necessità di garantire al personale scolastico a termine il
Pag. 3 di 6 medesimo trattamento economico accessorio spettante al personale stabile quando essi svolgano le medesime funzioni. In questo senso si collocano, tra le altre, le decisioni Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che, pur richiamate dalla resistente con riferimento alla RPD, esprimono principi generali sul trattamento economico dei lavoratori precari della scuola pienamente estensibili anche al personale ATA.
La giurisprudenza consolidata è costante nel ritenere che le somme dovute al lavoratore devono essere determinate al lordo, come affermato dalla citata ordinanza n. 8517 del 2023, principio che trova applicazione anche nella presente controversia, posto che la parte opponente ha preteso di ricondurre la pretesa dell'opposta all'importo netto indicato nei propri conteggi, pari a euro 518,85. Tale impostazione non è conforme al diritto giurisprudenziale, in quanto l'obbligazione retributiva nasce e deve essere accertata al lordo delle ritenute, le quali operano in sede fiscale e previdenziale in un momento successivo e con finalità distinte rispetto all'accertamento giudiziale del credito.
Dalla documentazione agli atti, relativa ai periodi lavorativi dall'08.01.2021 al 05.06.2021 e dal 29.09.2021 al 04.06.2022, risulta provato che la lavoratrice ha prestato servizio nei periodi dedotti, svolgendo mansioni rientranti a pieno titolo nell'ambito operativo che giustifica la corresponsione del CIA. Nessuna contestazione puntuale risulta formulata dall'Amministrazione in ordine alle modalità del servizio o alla natura delle mansioni.
Lo stesso Ministero, nelle proprie difese, ha quantificato l'importo spettante in misura addirittura superiore a quella azionata in sede monitoria,
Pag. 4 di 6 individuando un credito lordo pari a euro 878,62, cifra che conferma la piena fondatezza quantitativa della pretesa dell'opposta.
La somma azionata in sede monitoria, pari a euro 769,58, risulta pertanto addirittura inferiore a quella risultante dai calcoli del medesimo opponente.
La richiesta ministeriale di parametrare il credito all'importo netto, quantificato in euro 518,85, si pone in aperto contrasto con il costante orientamento della Corte di Cassazione, tra cui la recente ordinanza n. 8517 del 2023, secondo cui le spettanze retributive devono essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, trattandosi di elementi estranei alla determinazione del credito originario del lavoratore, che non possono incidere né sul suo ammontare né sulla sua qualificazione giuridica.
La fondatezza della pretesa monitoria, la chiarezza dei presupposti fattuali e la consolidata giurisprudenza applicabile rendono la posizione del priva dei requisiti minimi necessari a giustificare la sospensione. Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 321/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori medi per le fasi di studio (€ 210,00), introduttiva (€ 126,00) e decisoria (€ 179,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1082/2025 R.G.L.:
Pag. 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
;
[...]
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 321/2025;
3) Condanna il , in persona del Parte_1
pro tempore, a rifondere alla resistente, con distrazione in favore CP_3
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 515,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G.L.1082/2025 proposta da
(C.F. Parte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
come in atti;
ricorrente opponente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Sessi n. 5 resistente opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 321/2025 – C.I.A. personale ATA.
Conclusioni
Per il Ministero opponente: “1) Preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; 2) In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 321 del 12.08.2025 e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di Euro 769,58 a titolo di C.I.A.;
3) in via subordinata, contenere la pretesa esclusivamente entro i limiti del giusto e del provato, disponendo la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
Per la resistente opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto infondata e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 321/2025. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c., la lavoratrice Controparte_1
chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti del Parte_1
al fine di ottenere il pagamento del Compenso Individuale
[...]
Accessorio maturato nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi a tempo determinato presso diversi istituti scolastici della provincia di Reggio
Emilia. I contratti risultavano articolati in supplenze brevi e saltuariedurante le quali la lavoratrice svolgeva mansioni di collaboratrice scolastica, senza che tuttavia l'Amministrazione avesse proceduto alla corresponsione del CIA per i periodi in questione.
Il Tribunale di Reggio Emilia emetteva il decreto n. 321/2025, avverso il quale il proponeva opposizione sostenendo che il personale ATA Parte_1
con supplenze brevi non avrebbe titolo a percepire il Compenso Individuale
Pag. 2 di 6 Accessorio, in quanto l'emolumento sarebbe, a suo dire, riservato ai soli dipendenti con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La resistente, costituitasi ritualmente, contestava in fatto e diritto quanto Contr allegato dal .
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 12.12.2025.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La posizione dell'Amministrazione, alla luce delle difese svolte e del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, non può essere, difatti, condivisa. In primo luogo, l'assunto secondo cui il CIA non spetterebbe ai supplenti brevi non trova riscontro né nel testo contrattuale né nella normativa di settore. La disciplina del trattamento accessorio del personale
ATA non collega la corresponsione del CIA alla durata dell'incarico, ma alle funzioni e ai compiti svolti, che risultano identici tra personale a tempo indeterminato, personale con supplenze più lunghe e personale con supplenze brevi. Né possono assumere rilievo dirimente le circolari richiamate dall'Amministrazione, trattandosi di atti interni privi di efficacia normativa e incapaci di incidere sui diritti soggettivi di natura retributiva, che trovano invece fondamento nella contrattazione collettiva nazionale.
Anche i precedenti giurisprudenziali richiamati dal , risalenti al Parte_1
2011, non appaiono idonei a sorreggere la tesi prospettata. Si tratta di pronunce anteriori alla successiva e più evoluta elaborazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha progressivamente riconosciuto la necessità di garantire al personale scolastico a termine il
Pag. 3 di 6 medesimo trattamento economico accessorio spettante al personale stabile quando essi svolgano le medesime funzioni. In questo senso si collocano, tra le altre, le decisioni Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che, pur richiamate dalla resistente con riferimento alla RPD, esprimono principi generali sul trattamento economico dei lavoratori precari della scuola pienamente estensibili anche al personale ATA.
La giurisprudenza consolidata è costante nel ritenere che le somme dovute al lavoratore devono essere determinate al lordo, come affermato dalla citata ordinanza n. 8517 del 2023, principio che trova applicazione anche nella presente controversia, posto che la parte opponente ha preteso di ricondurre la pretesa dell'opposta all'importo netto indicato nei propri conteggi, pari a euro 518,85. Tale impostazione non è conforme al diritto giurisprudenziale, in quanto l'obbligazione retributiva nasce e deve essere accertata al lordo delle ritenute, le quali operano in sede fiscale e previdenziale in un momento successivo e con finalità distinte rispetto all'accertamento giudiziale del credito.
Dalla documentazione agli atti, relativa ai periodi lavorativi dall'08.01.2021 al 05.06.2021 e dal 29.09.2021 al 04.06.2022, risulta provato che la lavoratrice ha prestato servizio nei periodi dedotti, svolgendo mansioni rientranti a pieno titolo nell'ambito operativo che giustifica la corresponsione del CIA. Nessuna contestazione puntuale risulta formulata dall'Amministrazione in ordine alle modalità del servizio o alla natura delle mansioni.
Lo stesso Ministero, nelle proprie difese, ha quantificato l'importo spettante in misura addirittura superiore a quella azionata in sede monitoria,
Pag. 4 di 6 individuando un credito lordo pari a euro 878,62, cifra che conferma la piena fondatezza quantitativa della pretesa dell'opposta.
La somma azionata in sede monitoria, pari a euro 769,58, risulta pertanto addirittura inferiore a quella risultante dai calcoli del medesimo opponente.
La richiesta ministeriale di parametrare il credito all'importo netto, quantificato in euro 518,85, si pone in aperto contrasto con il costante orientamento della Corte di Cassazione, tra cui la recente ordinanza n. 8517 del 2023, secondo cui le spettanze retributive devono essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, trattandosi di elementi estranei alla determinazione del credito originario del lavoratore, che non possono incidere né sul suo ammontare né sulla sua qualificazione giuridica.
La fondatezza della pretesa monitoria, la chiarezza dei presupposti fattuali e la consolidata giurisprudenza applicabile rendono la posizione del priva dei requisiti minimi necessari a giustificare la sospensione. Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 321/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori medi per le fasi di studio (€ 210,00), introduttiva (€ 126,00) e decisoria (€ 179,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1082/2025 R.G.L.:
Pag. 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
;
[...]
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 321/2025;
3) Condanna il , in persona del Parte_1
pro tempore, a rifondere alla resistente, con distrazione in favore CP_3
del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 515,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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