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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1699 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/09/1988 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/09/1982 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n.162, presso lo studio dell'avv. Avella Roberto che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E REGIME DI VISITA DEI FIGLI MINORI. L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori spetta ad ambedue i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte rilevanti per la vita sociale dei minori nel loro esclusivo interesse. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. I figli , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Persona_3 coabitazione stabile e conservazione della residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra di loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni della prole stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. In relazione alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere i figli con sé:
1. Il martedi e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso dell'indomani.
2. Due fine settimana al mese con alternanza automatica dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina (ingresso a scuola).
3. Ogni volta che i genitori concordemente lo stabiliranno;
2. VACANZE INVERNALI, ESTIVE E ALTRE FESTIVITA' In relazione alle festività natalizie, alla Santa Pasqua e per tutte le altre festività e ponti calendati, i genitori si impegnano ad organizzare la permanenza dei bimbi con l'uno e l'altro genitore secondo il regime dell' alternatività annuale. Nel periodo delle vacanze estive (dal 01/07 al 31/08) i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Fermo restando il regime di condivisione ordinario, i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli in luoghi di vacanza, in Italia o all'estero, in tale ultimo caso, solo previo consenso dell'altro genitore da esprimersi necessariamente, per la sua validità, in forma scritta. E', altresì, concordato che i minori, a prescindere dalle suindicate pattuizioni, trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il 19 marzo con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, valendo tale regolamentazione anche per ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita della prole come la comunione, cresima, diploma, laurea ecc..
2 Resta inteso che tali diritti di visita potranno essere derogati solo previo accordo tra le parti e nel solo esclusivo interesse dei minori.
3. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi, già di fatto separati da tempo, hanno lasciato, entrambi la casa coniugale e fissato la propria residenza in altre abitazioni. Nello specifico, la IG.ra con il consenso del coniuge, IG. , con Parte_1 CP_2 i figli , e , ha fissato residenza presso un immobile sito in via Del Per_1 Per_2 Persona_3 Castoro n. 10, oggetto di comodato gratuito. Le Parti convengono che il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 minori l'importo mensile di euro 300,00 ( in ragione di euro 100.00 ciascuno), nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall' Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02.07.2019 (prot. Uscita Ministero della Giustizia del 03.07.2019) di cui le parti si riportano in ordine al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”. Si stabilisce che l'erogazione delle suddette spese straordinarie verrà disposta a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero. Si precisa che le spese straordinarie andranno concordate congiuntamente e preventivamente e purchè siano finanziariamente sostenibili dal coniuge obbligato al mantenimento. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico fino al compimento di 21 anni (già inclusivo delle detrazioni previste per i figli a carico) sia percepito per intero dalla IG.ra
. Parte_1
Come legislativamente previsto, resta ferma la possibilità per entrambi i genitori di portare in detrazione dall'IRPEF con il modello 730 le spese sostenute in favore dei figli. A tal fine, i ricorrenti stabiliscono che ogni spesa autonomamente affrontata verrà tempestivamente trasmessa e documentata all'altro genitore, affinchè possa a sua volta fiscalmente documentare il proprio contributo e detrarre la propria quota;
in assenza di ciò la spesa non verrà contribuita.
4. ALTRI ACCORDI I sigg.ri e concordano, inoltre, che mai ed in nessun caso sarà CP_2 Parte_1 consentita la pubblicazione di eventuali riproduzioni fotografiche dei minori sui profili social senza il consenso scritto dell'altro genitore, né è consentito che altri soggetti possano disporre di immagini dei minori senza il consenso di entrambi i genitori. Al pari, i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Per ultimo, entrambi i genitori si impegnano a coinvolgere eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale e rispettoso dei tempi di comprensione e metabolizzazione dei bambini, improntate a buon senso e responsabilità, affinchè non creino in loro sofferenza e disagio. A tale fine, le parti convengono ed espressamente stabiliscono il principio per cui è da ritenersi indispensabile che tale evenienza sia gestita con estremo buon senso e ponendo sempre e comunque al centro di ogni valutazione l'interesse supremo dell'equilibrio psico-fisico dei minori evitando di coinvolgerli in ipotesi in contesti ambientali costituiti con figure occasionali esulanti dall'imprescindibile concetto di relazione stabile, solida e progettualizzata e con l'impegno a definire immediatamente ruoli e funzione dei genitori e dei rispettivi partner.
5. COMPENSO PER IL PROCURATORE
3 I IGg. e stabiliscono che il compenso per il procuratore sarà Parte_2 Parte_1 a carico di entrambi e il legale, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente al vincolo di solidarietà previsto il loro favore ex art. 67 Cod. Deont. Forense.
6. EFFICACIA I IGg.ri e riconoscono come vincolanti le condizioni indicate CP_2 Parte_1 nel presente atto e si obbligano reciprocamente ad osservarle sin dal momento della sottoscrizione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 03/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/01/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
3 - P. I – Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1699 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/09/1988 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/09/1982 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n.162, presso lo studio dell'avv. Avella Roberto che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. RESPONSABILITA' GENITORIALE, AFFIDAMENTO E REGIME DI VISITA DEI FIGLI MINORI. L'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori spetta ad ambedue i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte rilevanti per la vita sociale dei minori nel loro esclusivo interesse. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. I figli , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Persona_3 coabitazione stabile e conservazione della residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra di loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni della prole stessa, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. In relazione alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere i figli con sé:
1. Il martedi e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso dell'indomani.
2. Due fine settimana al mese con alternanza automatica dal venerdì (uscita da scuola) al lunedì mattina (ingresso a scuola).
3. Ogni volta che i genitori concordemente lo stabiliranno;
2. VACANZE INVERNALI, ESTIVE E ALTRE FESTIVITA' In relazione alle festività natalizie, alla Santa Pasqua e per tutte le altre festività e ponti calendati, i genitori si impegnano ad organizzare la permanenza dei bimbi con l'uno e l'altro genitore secondo il regime dell' alternatività annuale. Nel periodo delle vacanze estive (dal 01/07 al 31/08) i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Fermo restando il regime di condivisione ordinario, i genitori avranno il diritto di tenere con sé i figli in luoghi di vacanza, in Italia o all'estero, in tale ultimo caso, solo previo consenso dell'altro genitore da esprimersi necessariamente, per la sua validità, in forma scritta. E', altresì, concordato che i minori, a prescindere dalle suindicate pattuizioni, trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il 19 marzo con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la stessa, il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, valendo tale regolamentazione anche per ogni altro evento riguardante le tappe fondamentali della vita della prole come la comunione, cresima, diploma, laurea ecc..
2 Resta inteso che tali diritti di visita potranno essere derogati solo previo accordo tra le parti e nel solo esclusivo interesse dei minori.
3. ACCORDI PATRIMONIALI I coniugi, già di fatto separati da tempo, hanno lasciato, entrambi la casa coniugale e fissato la propria residenza in altre abitazioni. Nello specifico, la IG.ra con il consenso del coniuge, IG. , con Parte_1 CP_2 i figli , e , ha fissato residenza presso un immobile sito in via Del Per_1 Per_2 Persona_3 Castoro n. 10, oggetto di comodato gratuito. Le Parti convengono che il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 minori l'importo mensile di euro 300,00 ( in ragione di euro 100.00 ciascuno), nonché il 50% delle spese straordinarie come determinate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall' Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02.07.2019 (prot. Uscita Ministero della Giustizia del 03.07.2019) di cui le parti si riportano in ordine al regime di concertazione e operatività del “silenzio assenso dell'altro genitore”. Si stabilisce che l'erogazione delle suddette spese straordinarie verrà disposta a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero. Si precisa che le spese straordinarie andranno concordate congiuntamente e preventivamente e purchè siano finanziariamente sostenibili dal coniuge obbligato al mantenimento. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico fino al compimento di 21 anni (già inclusivo delle detrazioni previste per i figli a carico) sia percepito per intero dalla IG.ra
. Parte_1
Come legislativamente previsto, resta ferma la possibilità per entrambi i genitori di portare in detrazione dall'IRPEF con il modello 730 le spese sostenute in favore dei figli. A tal fine, i ricorrenti stabiliscono che ogni spesa autonomamente affrontata verrà tempestivamente trasmessa e documentata all'altro genitore, affinchè possa a sua volta fiscalmente documentare il proprio contributo e detrarre la propria quota;
in assenza di ciò la spesa non verrà contribuita.
4. ALTRI ACCORDI I sigg.ri e concordano, inoltre, che mai ed in nessun caso sarà CP_2 Parte_1 consentita la pubblicazione di eventuali riproduzioni fotografiche dei minori sui profili social senza il consenso scritto dell'altro genitore, né è consentito che altri soggetti possano disporre di immagini dei minori senza il consenso di entrambi i genitori. Al pari, i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Per ultimo, entrambi i genitori si impegnano a coinvolgere eventuali nuovi partner nella vita dei figli in modo graduale e rispettoso dei tempi di comprensione e metabolizzazione dei bambini, improntate a buon senso e responsabilità, affinchè non creino in loro sofferenza e disagio. A tale fine, le parti convengono ed espressamente stabiliscono il principio per cui è da ritenersi indispensabile che tale evenienza sia gestita con estremo buon senso e ponendo sempre e comunque al centro di ogni valutazione l'interesse supremo dell'equilibrio psico-fisico dei minori evitando di coinvolgerli in ipotesi in contesti ambientali costituiti con figure occasionali esulanti dall'imprescindibile concetto di relazione stabile, solida e progettualizzata e con l'impegno a definire immediatamente ruoli e funzione dei genitori e dei rispettivi partner.
5. COMPENSO PER IL PROCURATORE
3 I IGg. e stabiliscono che il compenso per il procuratore sarà Parte_2 Parte_1 a carico di entrambi e il legale, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente al vincolo di solidarietà previsto il loro favore ex art. 67 Cod. Deont. Forense.
6. EFFICACIA I IGg.ri e riconoscono come vincolanti le condizioni indicate CP_2 Parte_1 nel presente atto e si obbligano reciprocamente ad osservarle sin dal momento della sottoscrizione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 03/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/01/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
3 - P. I – Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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