CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETT.DICH. REDD n. 01548542388 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso l'avviso di rettifica e liquidazio con cui l'Ufficio disconosceva alcuni importi portati in detrazione dal ricorrente nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2022. In particolare, l'Ufficio, con riferimento alle spese sanitarie, evidenziava l'assenza della prescrizione medica, mentre per la detrazione relativa agli investimenti in start-up innovative, rilevava il mancato mantenimento dell'investimento per tre anni.
Il contribuente contestava le argomentazioni dell'Ufficio
L' intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo va accolto.
danno diritto alla
L'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir), prevede la detrazione del 19% quali spese sanitarie delle prestazioni chiroterapiche a condizione che le stesse siano effettuate presso idonee strutture debitamente autorizzate, sotto la direzione di un medico specialista in fisiatria o in ortopedia.
Nel caso di specie le prestazioni sono state eseguite da un fisiatra in un centro specializzato.
L'art. 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441 - legge finanziaria 2008 - pur inquadrando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rinvia ad un decreto attuativo del Ministero della
Salute che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, decreto che, ad oggi, non risulta ancora emanato.
Quindi la figura del chiropratico, non ha ancora trovato riconoscimento quale medico specializzato nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo.
In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e dell'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, deve ritenersi che le prestazioni di chiroprassi rientrino tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri a tale scopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista fisiatrico, anche se non può definirsi ancora medico per la mancanza del decreto attuativo del Ministero della Salute.
Il chiropratico , anche se non è dottore in medicina per le ragioni evidenziate, potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità e con diritto alla detrazione per il paziente ove debitamente documentate, come nel caso di specie.
La necessità, sotto il profilo sanitario, di tali cure può ricavarsi implicitamente dalla visita medica effettata presso il pronto soccorso, oltre che dalla successiva visita fisiatrica, anche in mancanza della formale prescrizione medica.
Il secondo motivo è infondato.
L'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 8, prevede che “Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.
L'art. 29 D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, prevede la detrazione IRPEF per le persone fisiche che investono nel capitale di start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
L'agevolazione è espressamente subordinata al rispetto di condizioni vincolanti, tra cui il mantenimento dell'investimento per almeno tre anni.
Nel caso di specie la società è stata cancellata dal Registro delle imprese e dalla sezione speciale delle start-up innovative prima del decorso del triennio con conseguente perdita dello status di start-up innovativa e dell'investimento agevolato per il periodo minimo richiesto, con decadenza dal beneficio fiscale e restituzione della detrazione fruita.
È irrilevante la causa della cancellazione (nella fattispecie messa in liquidazione della società), evento che non è comunque avvenuto a causa di un fatto estraneo alla volontà della società.
Parimenti irrilevanti sono buona fede e assenza di colpa, elementi che non incidono sul presupposto normativo e, quindi, non impediscono la decadenza automatica dall'agevolazione.
Parimenti irrilevante è il mantenimento delle quote sociali, in quanto il requisito richiesto dalla norma, ai fini dell'agevolazione, non è la titolarità delle quote, ma il mantenimento dell'investimento in una start-up innovativa per almeno tre anni. Quindi anche se il contribuente non ha alienato le quote, mancano le condizioni per qualificare l'investimento come investimento agevolato, stante l'avvenuta cancellazione della società entro i tre anni e non esistendo più, dopo tale evento, quale start-up innovativa.
Va, conseguentemente accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto alla detrazione delle spese mediche e rigettandolo per il resto.
La natura della decisione, la parziale soccombenza, il limite interpretativo della norma relativa alla detrazione delle spese mediche, peraltro scarsamente confortata da precedenti giurisprudenziali, consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto alle detrazioni delle spese mediche.
Respinge nel resto.
Dichira compensate le spese processuali
Il Presidente est.
EN CH
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5305/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel_studio_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETT.DICH. REDD n. 01548542388 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso l'avviso di rettifica e liquidazio con cui l'Ufficio disconosceva alcuni importi portati in detrazione dal ricorrente nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2022. In particolare, l'Ufficio, con riferimento alle spese sanitarie, evidenziava l'assenza della prescrizione medica, mentre per la detrazione relativa agli investimenti in start-up innovative, rilevava il mancato mantenimento dell'investimento per tre anni.
Il contribuente contestava le argomentazioni dell'Ufficio
L' intimata si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo va accolto.
danno diritto alla
L'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir), prevede la detrazione del 19% quali spese sanitarie delle prestazioni chiroterapiche a condizione che le stesse siano effettuate presso idonee strutture debitamente autorizzate, sotto la direzione di un medico specialista in fisiatria o in ortopedia.
Nel caso di specie le prestazioni sono state eseguite da un fisiatra in un centro specializzato.
L'art. 2, comma 355, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441 - legge finanziaria 2008 - pur inquadrando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rinvia ad un decreto attuativo del Ministero della
Salute che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, decreto che, ad oggi, non risulta ancora emanato.
Quindi la figura del chiropratico, non ha ancora trovato riconoscimento quale medico specializzato nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo.
In assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e dell'ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, deve ritenersi che le prestazioni di chiroprassi rientrino tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri a tale scopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista fisiatrico, anche se non può definirsi ancora medico per la mancanza del decreto attuativo del Ministero della Salute.
Il chiropratico , anche se non è dottore in medicina per le ragioni evidenziate, potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità e con diritto alla detrazione per il paziente ove debitamente documentate, come nel caso di specie.
La necessità, sotto il profilo sanitario, di tali cure può ricavarsi implicitamente dalla visita medica effettata presso il pronto soccorso, oltre che dalla successiva visita fisiatrica, anche in mancanza della formale prescrizione medica.
Il secondo motivo è infondato.
L'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 8, prevede che “Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.
L'art. 29 D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, prevede la detrazione IRPEF per le persone fisiche che investono nel capitale di start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
L'agevolazione è espressamente subordinata al rispetto di condizioni vincolanti, tra cui il mantenimento dell'investimento per almeno tre anni.
Nel caso di specie la società è stata cancellata dal Registro delle imprese e dalla sezione speciale delle start-up innovative prima del decorso del triennio con conseguente perdita dello status di start-up innovativa e dell'investimento agevolato per il periodo minimo richiesto, con decadenza dal beneficio fiscale e restituzione della detrazione fruita.
È irrilevante la causa della cancellazione (nella fattispecie messa in liquidazione della società), evento che non è comunque avvenuto a causa di un fatto estraneo alla volontà della società.
Parimenti irrilevanti sono buona fede e assenza di colpa, elementi che non incidono sul presupposto normativo e, quindi, non impediscono la decadenza automatica dall'agevolazione.
Parimenti irrilevante è il mantenimento delle quote sociali, in quanto il requisito richiesto dalla norma, ai fini dell'agevolazione, non è la titolarità delle quote, ma il mantenimento dell'investimento in una start-up innovativa per almeno tre anni. Quindi anche se il contribuente non ha alienato le quote, mancano le condizioni per qualificare l'investimento come investimento agevolato, stante l'avvenuta cancellazione della società entro i tre anni e non esistendo più, dopo tale evento, quale start-up innovativa.
Va, conseguentemente accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto alla detrazione delle spese mediche e rigettandolo per il resto.
La natura della decisione, la parziale soccombenza, il limite interpretativo della norma relativa alla detrazione delle spese mediche, peraltro scarsamente confortata da precedenti giurisprudenziali, consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto alle detrazioni delle spese mediche.
Respinge nel resto.
Dichira compensate le spese processuali
Il Presidente est.
EN CH