Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da
IS AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Leverano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AN EG, UA EG, AR NT IR, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Leverano sull'istanza presentata a mezzo pec in data 02/02/2022 di rettifica e adeguamento dell'intestazione nominativa e numerazione catastale contenuti in parte qua nel “ Piano di riparto del Piano di Recupero 5 ” approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 12.10.1995;
con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere con ogni urgenza all'adozione degli atti necessari a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento de quo ;
nonché per la nomina di un commissario ad acta per la denegata ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame;
e per l'accertamento altresì del diritto del ricorrente a vedersi garantita la concreta utilità correlata alla destinazione a standards pubblici delle aree di sua proprietà nell'ambito delle specifiche previsioni del Piano di Recupero 5 del Comune di Leverano;
e con conseguente condanna dell'amministrazione intimata a porre in essere il procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico delle aree interessate di proprietà del ricorrente, ove del caso anche mediante nomina di commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. EL CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un terreno, acquisito a seguito di compravendita nel 2020, sito nel Comune di Leverano e interessato dalle previsioni del “ Piano di Recupero del Comparto 5 ”, adottato con delibera del Consiglio comunale n. 79 del 12 ottobre 1995. Nello specifico, in base alle previsioni di detto Piano, all’area in questione è attribuita la destinazione di “ Verde attrezzato ”, con conseguente obbligo di acquisto della stessa da parte dell’amministrazione comunale.
1.2. Con istanza del 2 febbraio 2022, il ricorrente rappresentava al Comune di Leverano che, nell’ambito del Piano, il lotto in questione, pur risultando correttamente individuato, era erroneamente intestato ad altro soggetto e identificato con particella sbagliata e, in secondo luogo, che il Comune non aveva ancora provveduto all’acquisto dell’area. A mezzo dell’istanza, pertanto, il ricorrente chiedeva all’amministrazione di prendere atto dei suddetti errori materiali di intestazione e numerazione della particella, di provvedere alla loro rettifica e, infine, di procedere all’acquisizione dell’area secondo le previsioni del Piano.
2. A fronte del mancato riscontro, con atto notificato in data 24 marzo 2022 e depositato in data 25 marzo 2022, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza e la condanna a concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso, con richiesta, altresì, del riconoscimento ai sensi dell’art. 31, co. 3, cod. proc. amm. della fondatezza della pretesa dedotta. A sostegno delle domande sono stati formulati i seguenti motivi:
- “ Violazione artt. 2 e 3 della legge n. 241/90; violazione dell’obbligo di provvedere con atto motivato; violazione art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per omesso esercizio di funzione amministrativa; violazione dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale ”.
A mezzo della prima censura è dedotta l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza, stante il decorso dei termini di legge, con conseguente violazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 l. 241/1990.
- “ Violazione della disciplina attuativa del “Piano di Recupero 5” del P.R.G. comunale vigente ”.
Con il secondo motivo di ricorso, è evidenziato, in primo luogo, che l’errata intestazione nominativa e catastale del terreno in questione all’interno delle previsioni del Piano di Recupero risulterebbero impeditive all’esercizio di un’azione in via diretta volta a richiederne l’attuazione e, in ogni caso, è dedotta anche la fondatezza nel merito della richiesta formulata al Comune.
2.1. Il Comune di Leverano e i controinteressati, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. L’amministrazione, tuttavia, in data 16 maggio 2022 ha depositato una nota di riscontro, con la quale ha riconosciuto l’errore nell’individuazione e intestazione nel Piano della particella del ricorrente e ha manifestato la disponibilità a procedere all’attuazione delle relative previsioni.
2.2. In data 2 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha rappresentato l’irritualità della documentazione prodotta dal Comune, in quanto non costituito a mezzo di un difensore e, in ogni caso, ha rilevato che detta nota, da una parte, sarebbe inidonea a superare il silenzio-inadempimento in quanto di natura meramente interlocutoria e, dall’altra, che confermerebbe nel merito la legittimità della pretesa, allo stato ancora insoddisfatta.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’ammissibilità della nota depositata da parte del Comune di Leverano in data 16 maggio 2022 in ragione di quanto disposto dall’art. 46, co. 2, cod. proc. amm., in base al quale l’amministrazione deve ritenersi abilitata al deposito della documentazione utile al giudizio anche in assenza di formale costituzione a mezzo di un difensore, dovendo procedere obbligatoriamente in tal senso solo ove intenda svolgere attività difensiva.
4. Ciò premesso, quanto alle domande formulate, deve in primo luogo dichiararsi, come da avviso reso in sede di udienza, l’improcedibilità della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’amministrazione e di condanna all’adozione di un provvedimento espresso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
4.1. Dalla nota depositata in data 16 maggio 2022 risulta, inatti, che il Comune abbia provveduto a fornire riscontro espresso all’istanza di parte ricorrente, riconoscendo l’errore nell’individuazione e nell’intestazione della particella all’interno del Piano e manifestando la disponibilità a procedere all’attuazione delle relative previsioni.
4.2. In tal modo, pertanto, è venuta meno l’inerzia procedimentale dell’amministrazione, avendo questa risposto alla richiesta di parte ricorrente. Né può attribuirsi alla nota in questione carattere meramente interlocutorio, non avendo il Comune rappresentato di dover procedere ad ulteriori azioni e, quindi, assumendo la risposta carattere finale rispetto all’istanza.
5. Deve, invece, essere rigettata l’ulteriore domanda di accertamento della fondatezza della pretesa esercitata a mezzo dell’istanza e, quindi, di condanna del Comune di Leverano a procedere, in attuazione delle previsioni del Piano di Recupero, all’acquisizione dell’area in questione.
5.1. Come risulta, infatti, dall’art. 13 delle norme di attuazione del Piano, il procedimento per la cessione delle aree è regolato da un “ atto unilaterale d’obbligo ” (il cui modello è allegato in atti), la cui compilazione è rimessa alla parte interessata, che deve, quindi, procedere alla trasmissione al Comune.
5.2. Pertanto, a fronte dell’intervenuto riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’errore nell’intestazione e nell’identificazione della particella all’interno del Piano e della manifestata disponibilità a procedere all’acquisto dell’area, spetta al ricorrente dare avvio al relativo procedimento mediante la presentazione del suddetto atto unilaterale, a seguito del quale le parti dovranno procedere, poi, alla determinazione del prezzo di cessione e, quindi, a finalizzare l’acquisito, da ciò discendendo, conseguentemente, l’infondatezza della domanda di diretta condanna dell’amministrazione a provvedere in tal senso.
6. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento alle domande di accertamento e declaratoria del silenzio-inadempimento e di condanna del Comune a provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso, mentre deve essere rigettato per il resto.
7. Spese irripetibili in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo rigetta nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CU | AN AS |
IL SEGRETARIO