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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
PU AN, OR
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY706A700768 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1561/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.3.2025 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di Accertamento n. TY706A700768/2024”, ricevuto il 20/01/2025 per l'ammontare complessivo di euro 56.780,53 precisando di aver ricevuto in data 04/11/2024 la notifica della “Comunicazione dello schema d'Atto n. TY7Q6A700768/2024, con il quale veniva contestato alla Ricorrente_1 S.r.l. un recupero di imposta ai fini IVA di un maggior debito anno di imposta 2019 per € 39.583,00 e che in data 20/12/2024 venivano presentate le opportune memorie illustrative con allegata la documentazione completa comprovante il corretto operato della odierna ricorrente
Eccepiva la società la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, atteso che l'Ufficio aveva proceduto al recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno di imposta 2019, nonostante la società avesse presentato il modello IVA26 relativo alla Dichiarazione di adesione al regime IVA di gruppo previsto per le società controllanti e controllate. Infatti con tale modello, la società aveva comunicato all'Agenzia delle
Entrate che a partire dall'anno di imposta 2019 la controllante Ricorrente_1 S.r.l. e le controllate: Società_2 S.r.l. - Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_1
S.r.l. Società_3 S.r.l. avrebbero liquidato l'IVA di gruppo . Eccepiva che, a fronte di tale invio, nessuna comunicazione di scarto era mai stata notificata alla Ricorrente_1
S.r.l., che pertanto dal 2019 in poi, aveva proceduto alla liquidazione dell'IVA di gruppo tra le società sopra elencate.
Eccepiva, altresì, la ricorrente la nullità delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione atteso peraltro che l'applicazione dell'IVA di gruppo non aveva determinato alcun danno all'Erario in quanto complessivamente, tale presunto maggior debito da parte della Ricorrente_1 S.r.l. era stato compensato con il credito IVA maturato dalle società controllate che non lo avevano a loro volta utilizzato in compensazione e/o riportato nelle liquidazioni dei periodid'imposta successivi.
Eccepiva la illegittimità delle sanzioni e degli interessi di mora stante la incertezza normativa e quindi l'assenza di colpa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando che, in data 20/01/2015, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento opposto, con il quale riprendeva a tassazione l'IVA indebitamente compensata per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 73 comma 3 D.P.R. 633/1972 e del DM 13/12/1979 e così come modificati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di IVA di Gruppo. Eccepiva la corretta motivazione dell'atto stante il corretto inquadramento della fattispecie in esame mediante il riferimento alla normativa vigente ante 2017; la illustrazione delle modifiche apportate alla stessa dalla legge 11 dicembre 2016, n.232
(legge di bilancio 2017); la descrizione della condotta della società ricorrente, evidenziandone le difformità.
In sostanza eccepiva l'Ente che, normativamente, a decorrere dall'anno di imposta 2017 l'opzione scelta dalla ricorrente non poteva più essere esercitata mediante la presentazione del Modello Iva 26, bensì esclusivamente mediante la compilazione del quadro VG del modello Iva ordinario e quindi con la dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intendeva esercitare l'opzione stessa. Invece dall'esame del modello IVA 2019 (A.I. 2018) non risultava compilato alcun quadro VG
Anche nel merito fondata doveva ritenersi la pretesa dal momento che, affinché la Capogruppo potesse procedere alla liquidazione IVA di gruppo nell'anno di imposta 2019, avrebbe dovuto compilare, nell'anno di imposta precedente (2018), il quadro VG (e non il Modello IVA 26) e in effetti vi era stato un danno all'Erario di 39.583,00 in quanto erano stati indebitamente trasferiti alla liquidazione IVA di gruppo: € 334.091, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK20 “Totale dei crediti trasferiti”; - € 373.674, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK21 “Totale dei debiti trasferiti”.
Ritenuta pertanto la “inesistenza del gruppo”, ai fini della liquidazione IVA di gruppo per omesso esercizio dell'opzione nei modi previsti, il relativo credito non poteva essere riconosciuto
Contestava la resistente altresì le ulteriori eccezioni circa la illegittimità delle sanzioni ed interessi anche per carenza di colpa in capo alla contribuente .
Stante quindi la piena legittimità dell'avviso chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 14.10.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e pertanto va rigettato
La società ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Ade recuperava a tassazione l'IVA indebitamente compensata dalla società ricorrente sul presupposto della legittimità del proprio comportamento avendo presentato il modello IVA 26 con cui aveva comunicato alla'ADE che la stessa e la le società controllate indicate dal 2019 avrebbero proceduto alla liquidazione IVA di gruppo.
Osserva questa Corte che a tale comunicazione, alla luce della normativa vigente dal 2017, non può attribuirsi alcuna efficacia atteso che, a far data da quella annualità, per poter applicare la liquidazione dell'Iva di gruppo, l'ente o la società commerciale controllante, nella dichiarazione Iva da presentare nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972) doveva compilare obbligatoriamente la sezione I del quadro VG, indicando per tutte le società partecipanti alla compensazione
Iva il numero di partita Iva, la percentuale di possesso, la data da cui decorre l'opzione e il numero di partita
Iva del soggetto che detiene il possesso;
la sezione II, indicando i dati dei soggetti che partecipano alla catena di controllo, ma che non partecipano anche alla liquidazione Iva di gruppo, ai fini del rispetto della percentuale di controllo.
Solo quindi con la compilazione del quadro VG ( e non con la comunicazione IVA26) la società controllante e le controllate sono autorizzate alla liquidazione di gruppo in quanto, dal 2017, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato dalla controllante con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.
Il modello Iva 26 potrebbe ancora essere utilizzato per comunicare l'esercizio dell'opzione solo esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Circostanza questa estranea alla fattispecie in esame e che giustifica perché il sistema non ha scartato automaticamente la dichiarazione resa con un modello errato.
Peraltro come osservato dall'A.E. la dichiarazione (IVA 26) sarebbe stata tardiva.
Va osservato che l'Ade ha precisato che per l'anno di imposta 2019 dichiarazione IVA 2020 la società ha compilato il quadro VG ma tale dichiarazione in ogni caso avrebbe effetti ( come espressamente specificato nel modello) solo a a partire dal'anno di imposta 2020.
Per quanto attiene il merito corretta va ritenuta la pretesa in quanto risultano indebitamente trasferiti alla liquidazione IVA di gruppo: - € 334.091, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK20 “Totale dei crediti trasferiti”; - € 373.674, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK21 “Totale dei debiti trasferiti”. Inoltre, considerato che al quadro VW “liquidazione dell'imposta annuale del gruppo” risultano debiti complessivi di gruppo, al rigo VW1, pari a € 1.762.030, e crediti complessivi di gruppo, pari a €2.051.754, da cui scaturisce un'IVA a credito pari a € 289.724, il relativo importo, stante l'inesistenza del gruppo, ai fini della liquidazione IVA di gruppo per omesso esercizio dell'opzione nei modi previsti, non può essere riconosciuto. Infatti il credito del gruppo è una conseguenza della compensazione di posizioni a debito e a credito che non avrebbe potuto essere effettuata per le ragioni spiegate non esistendo, ancora ai fini fiscali il “gruppo”.. Ciò ha indubbia rilevanza sostanziale, posto che il corretto esercizio dell'opzione da parte della
Capogruppo ha di fatto inciso sia sulla sussistenza di un credito Iva di gruppo, sia sulla correttezza delle singole compensazioni. La società ricorrente, quindi, in mancanza di tali operazioni, è risultata debitrice di un'IVA di euro 39.583,00,.
Infondate vanno poi ritenute le ulteriori eccezioni circa la carenza di motivazione nella applicazione delle sanzioni in quanto non obbligatoria e peraltro formulata genericamente ed atteso che tale obbligo sussiste solamente quando la sanzione viene irrogata con atto separato e non contestuale all'atto di accertamento o di rettifica, poiché in quest'ultimo caso l'obbligo motivazionale può intendersi assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali ( ex multis Cass. Civ. 3238/2023; Cass. Civ. 5509/2022).
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione sul calcolo degli interessi stante che a pagina 22 e segg. dell'avviso risultano espressamente indicati i criteri di applicazione .
Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, ovvero alla presunta operatività di una causa di non punibilità di cui agli artt. 10 legge 212/2000, 6 D. lgs n 472/1997 ed 8 D.ls n 546/1992 poiché vi sarebbe incertezza sulla portata ed ambito di applicazione di cui alla normativa sulla liquidazione dell'Iva di gruppo, si ribadisce che nel caso di specie non vi è alcuna lacuna o difficoltà interpretativa in ordine alla disciplina applicabile all'Iva di gruppo stante gli espressi richiami normativi sia nel modello da compilare che sul sito e la giurisprudenza pacifica in merito Né peraltro può ritenersi che la società abbia commesso solo una violazione formale dal momento che ha determinato, sostanzialmente, l'utilizzo di un credito di gruppo inesistente (per la controllante) e, per ciò che in questa sede rileva, la sussistenza di un debito Iva per la Società_4 l (controllata), non compensabile con i risultati del gruppo ed il cui obbligo di versamento incombeva esclusivamente su quest'ultima.
.Attese pertanto le superiori considerazioni e la infondatezza dei motivi sottesi al ricorso, va rigettato lo steso e condannata la società al pagamento delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.779,20, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 14.10.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
PU AN, OR
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY706A700768 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1561/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.3.2025 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di Accertamento n. TY706A700768/2024”, ricevuto il 20/01/2025 per l'ammontare complessivo di euro 56.780,53 precisando di aver ricevuto in data 04/11/2024 la notifica della “Comunicazione dello schema d'Atto n. TY7Q6A700768/2024, con il quale veniva contestato alla Ricorrente_1 S.r.l. un recupero di imposta ai fini IVA di un maggior debito anno di imposta 2019 per € 39.583,00 e che in data 20/12/2024 venivano presentate le opportune memorie illustrative con allegata la documentazione completa comprovante il corretto operato della odierna ricorrente
Eccepiva la società la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, atteso che l'Ufficio aveva proceduto al recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno di imposta 2019, nonostante la società avesse presentato il modello IVA26 relativo alla Dichiarazione di adesione al regime IVA di gruppo previsto per le società controllanti e controllate. Infatti con tale modello, la società aveva comunicato all'Agenzia delle
Entrate che a partire dall'anno di imposta 2019 la controllante Ricorrente_1 S.r.l. e le controllate: Società_2 S.r.l. - Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_1
S.r.l. Società_3 S.r.l. avrebbero liquidato l'IVA di gruppo . Eccepiva che, a fronte di tale invio, nessuna comunicazione di scarto era mai stata notificata alla Ricorrente_1
S.r.l., che pertanto dal 2019 in poi, aveva proceduto alla liquidazione dell'IVA di gruppo tra le società sopra elencate.
Eccepiva, altresì, la ricorrente la nullità delle sanzioni irrogate per carenza di motivazione atteso peraltro che l'applicazione dell'IVA di gruppo non aveva determinato alcun danno all'Erario in quanto complessivamente, tale presunto maggior debito da parte della Ricorrente_1 S.r.l. era stato compensato con il credito IVA maturato dalle società controllate che non lo avevano a loro volta utilizzato in compensazione e/o riportato nelle liquidazioni dei periodid'imposta successivi.
Eccepiva la illegittimità delle sanzioni e degli interessi di mora stante la incertezza normativa e quindi l'assenza di colpa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando che, in data 20/01/2015, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento opposto, con il quale riprendeva a tassazione l'IVA indebitamente compensata per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 73 comma 3 D.P.R. 633/1972 e del DM 13/12/1979 e così come modificati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di IVA di Gruppo. Eccepiva la corretta motivazione dell'atto stante il corretto inquadramento della fattispecie in esame mediante il riferimento alla normativa vigente ante 2017; la illustrazione delle modifiche apportate alla stessa dalla legge 11 dicembre 2016, n.232
(legge di bilancio 2017); la descrizione della condotta della società ricorrente, evidenziandone le difformità.
In sostanza eccepiva l'Ente che, normativamente, a decorrere dall'anno di imposta 2017 l'opzione scelta dalla ricorrente non poteva più essere esercitata mediante la presentazione del Modello Iva 26, bensì esclusivamente mediante la compilazione del quadro VG del modello Iva ordinario e quindi con la dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intendeva esercitare l'opzione stessa. Invece dall'esame del modello IVA 2019 (A.I. 2018) non risultava compilato alcun quadro VG
Anche nel merito fondata doveva ritenersi la pretesa dal momento che, affinché la Capogruppo potesse procedere alla liquidazione IVA di gruppo nell'anno di imposta 2019, avrebbe dovuto compilare, nell'anno di imposta precedente (2018), il quadro VG (e non il Modello IVA 26) e in effetti vi era stato un danno all'Erario di 39.583,00 in quanto erano stati indebitamente trasferiti alla liquidazione IVA di gruppo: € 334.091, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK20 “Totale dei crediti trasferiti”; - € 373.674, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK21 “Totale dei debiti trasferiti”.
Ritenuta pertanto la “inesistenza del gruppo”, ai fini della liquidazione IVA di gruppo per omesso esercizio dell'opzione nei modi previsti, il relativo credito non poteva essere riconosciuto
Contestava la resistente altresì le ulteriori eccezioni circa la illegittimità delle sanzioni ed interessi anche per carenza di colpa in capo alla contribuente .
Stante quindi la piena legittimità dell'avviso chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 14.10.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e pertanto va rigettato
La società ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Ade recuperava a tassazione l'IVA indebitamente compensata dalla società ricorrente sul presupposto della legittimità del proprio comportamento avendo presentato il modello IVA 26 con cui aveva comunicato alla'ADE che la stessa e la le società controllate indicate dal 2019 avrebbero proceduto alla liquidazione IVA di gruppo.
Osserva questa Corte che a tale comunicazione, alla luce della normativa vigente dal 2017, non può attribuirsi alcuna efficacia atteso che, a far data da quella annualità, per poter applicare la liquidazione dell'Iva di gruppo, l'ente o la società commerciale controllante, nella dichiarazione Iva da presentare nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972) doveva compilare obbligatoriamente la sezione I del quadro VG, indicando per tutte le società partecipanti alla compensazione
Iva il numero di partita Iva, la percentuale di possesso, la data da cui decorre l'opzione e il numero di partita
Iva del soggetto che detiene il possesso;
la sezione II, indicando i dati dei soggetti che partecipano alla catena di controllo, ma che non partecipano anche alla liquidazione Iva di gruppo, ai fini del rispetto della percentuale di controllo.
Solo quindi con la compilazione del quadro VG ( e non con la comunicazione IVA26) la società controllante e le controllate sono autorizzate alla liquidazione di gruppo in quanto, dal 2017, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato dalla controllante con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.
Il modello Iva 26 potrebbe ancora essere utilizzato per comunicare l'esercizio dell'opzione solo esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Circostanza questa estranea alla fattispecie in esame e che giustifica perché il sistema non ha scartato automaticamente la dichiarazione resa con un modello errato.
Peraltro come osservato dall'A.E. la dichiarazione (IVA 26) sarebbe stata tardiva.
Va osservato che l'Ade ha precisato che per l'anno di imposta 2019 dichiarazione IVA 2020 la società ha compilato il quadro VG ma tale dichiarazione in ogni caso avrebbe effetti ( come espressamente specificato nel modello) solo a a partire dal'anno di imposta 2020.
Per quanto attiene il merito corretta va ritenuta la pretesa in quanto risultano indebitamente trasferiti alla liquidazione IVA di gruppo: - € 334.091, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK20 “Totale dei crediti trasferiti”; - € 373.674, pari al totale dell'IVA a credito scaturente dal quadro VH della Ricorrente_1 S.R.L.., e indicato al rigo VK21 “Totale dei debiti trasferiti”. Inoltre, considerato che al quadro VW “liquidazione dell'imposta annuale del gruppo” risultano debiti complessivi di gruppo, al rigo VW1, pari a € 1.762.030, e crediti complessivi di gruppo, pari a €2.051.754, da cui scaturisce un'IVA a credito pari a € 289.724, il relativo importo, stante l'inesistenza del gruppo, ai fini della liquidazione IVA di gruppo per omesso esercizio dell'opzione nei modi previsti, non può essere riconosciuto. Infatti il credito del gruppo è una conseguenza della compensazione di posizioni a debito e a credito che non avrebbe potuto essere effettuata per le ragioni spiegate non esistendo, ancora ai fini fiscali il “gruppo”.. Ciò ha indubbia rilevanza sostanziale, posto che il corretto esercizio dell'opzione da parte della
Capogruppo ha di fatto inciso sia sulla sussistenza di un credito Iva di gruppo, sia sulla correttezza delle singole compensazioni. La società ricorrente, quindi, in mancanza di tali operazioni, è risultata debitrice di un'IVA di euro 39.583,00,.
Infondate vanno poi ritenute le ulteriori eccezioni circa la carenza di motivazione nella applicazione delle sanzioni in quanto non obbligatoria e peraltro formulata genericamente ed atteso che tale obbligo sussiste solamente quando la sanzione viene irrogata con atto separato e non contestuale all'atto di accertamento o di rettifica, poiché in quest'ultimo caso l'obbligo motivazionale può intendersi assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali ( ex multis Cass. Civ. 3238/2023; Cass. Civ. 5509/2022).
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione sul calcolo degli interessi stante che a pagina 22 e segg. dell'avviso risultano espressamente indicati i criteri di applicazione .
Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, ovvero alla presunta operatività di una causa di non punibilità di cui agli artt. 10 legge 212/2000, 6 D. lgs n 472/1997 ed 8 D.ls n 546/1992 poiché vi sarebbe incertezza sulla portata ed ambito di applicazione di cui alla normativa sulla liquidazione dell'Iva di gruppo, si ribadisce che nel caso di specie non vi è alcuna lacuna o difficoltà interpretativa in ordine alla disciplina applicabile all'Iva di gruppo stante gli espressi richiami normativi sia nel modello da compilare che sul sito e la giurisprudenza pacifica in merito Né peraltro può ritenersi che la società abbia commesso solo una violazione formale dal momento che ha determinato, sostanzialmente, l'utilizzo di un credito di gruppo inesistente (per la controllante) e, per ciò che in questa sede rileva, la sussistenza di un debito Iva per la Società_4 l (controllata), non compensabile con i risultati del gruppo ed il cui obbligo di versamento incombeva esclusivamente su quest'ultima.
.Attese pertanto le superiori considerazioni e la infondatezza dei motivi sottesi al ricorso, va rigettato lo steso e condannata la società al pagamento delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.779,20, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 14.10.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni