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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2024 cui è stato riunito il procedimento RG. 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 3.6.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 414/2024 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promosso
DA
, in persona dell'omonimo titolare e RT RT
, in qualità di obbligato in solido, difesi dagli avv.ti Giovanni BARANELLO e
[...]
Emilia De Iasio
NONCHE'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, NT
, e , in qualità di obbligata in solido, difesi dagli Controparte_2 Controparte_2 avv.ti Giovanni BARANELLO e Emilia De Iasio
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_3 del Direttore pro tempore, dott. , difeso dal funzionario dott.ssa Veneranda CP_4
PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli opponenti, , in persona dell'omonimo titolare, RT
, e quest'ultimo, in qualità di obbligato in solido, nonché RT
pagina 1 di 12 in persona del l.r., , NT Controparte_2 quest'ultima anche quale obbligata in solido, hanno proposto opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 35/2024 e 37/2024, emesse in conseguenza della contestata violazione del disposto legislativo di cui all'art. 18, comma 2, del d. lgs, n. 276 del 10/09/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251 del 6/10/2004 e dall'art 1, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016, in quanto essi opponenti, secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 13/4/2023, notificato il 20/4/2023, avrebbero illecitamente utilizzato ( ) e illecitamente somministrato RT
( il lavoratore , dipendente della società NT Testimone_1 per lo svolgimento di lavori da eseguirsi sul cantiere NT sito in Colletorto (CB) per il periodo dal 13 al 30 giugno 2022, per un totale di n. 14 giornate.
In conseguenza della contestata violazione, agli opponenti era ingiunto il pagamento a titolo sanzionatorio della complessiva somma di euro 5.000,00.
Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, evidenziavano la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, perché carente della indicazione degli strumenti di difesa e degli organi dinanzi ai quali proporre ricorso, nonché dei relativi termini di impugnazione, evenienze che comporterebbero, nella ricostruzione operata dagli opponenti, non solo la nullità del verbale, ma anche quella delle conseguenti ordinanze ingiunzione.
Quanto al merito, gli opponenti sostenevano l'illegittimità della contestata violazione, sul presupposto che gli organi ispettivi avevano configurato il contratto di prestazione d'opera sottoscritto tra e la società RT [...] in data 6/6/2022 come <> NT sulla base di presupposti non supportati da alcun valido elemento probatorio;
evidenziavano quindi che: la aveva stipulato con la ditta individuale NT RT
in data 6 giugno 2022, un contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto la
[...] fornitura di manodopera per la costruzione di un edificio ad uso residenziale da eseguirsi nel
Comune di Colletorto;
il prestatore d'opera aveva messo a disposizione del Committente un lavoratore in possesso delle qualità e delle capacità tecnico professionali per garantire l'obbligazione di fare assunta con il contratto di prestazione d'opera; sosteneva, in particolare, la che il rischio economico del contratto sottoscritto era NT interamente in capo al prestatore d'opera ( , in quanto il NT corrispettivo veniva pattuito a corpo, con pagamento ad ultimazione della prestazione concretamente eseguita;
invero, sul prestatore d'opera ricadeva la scelta del dipendente da pagina 2 di 12 impiegare (senza ingerenza e/ o interferenza da parte della committente), il rischio economico inerente al trattamento economico e normativo del dipendente assegnato, compresi gli oneri legati ad eventuali sopravvenute cause di sospensione del rapporto (malattia, infortunio, permessi ecc.), il potere organizzativo e, segnatamente, quello di comandare il dipendente presso il cantiere, di indicare i giorni e l'orario da osservare e di provvedere ad una sua eventuale sostituzione con altro dipendente;
su di essa società gravava l'impiego di capitali per istruire, formare ed informare il dipendente, nonché la fornitura di mezzi ed attrezzature
(DPI e tesserino di riconoscimento ecc.); rilevava, inoltre, che la natura della prestazione resa dal Sig. era diversa e non fungibile con quella resa dal Sig. e, infatti, il Tes_1 CP_2 primo aveva svolto mansioni di manovale, mentre il secondo mansioni di muratore, prestazioni concretamente rese senza alcuna commistione, in quanto il primo era stato comandato dall'appaltatore (sulla base di quanto previsto nel contratto di prestazione d'opera) solo a prelevare e consegnare tavole e pannelli già presenti in cantiere, attività propedeutica a quella di posa in opera dei pilastri in cemento armato, mentre il secondo svolgeva la sua prestazione lavorativa in completa autonomia;
inoltre, ad avviso di parte opponente, Tes_1 era stato assunto, retribuito, formato ed informato dal prestatore d'opera (appaltatore), che aveva impiegato capitali, fornito mezzi ed attrezzature per ottemperare agli obblighi assunti contrattualmente con il Committente.
Tanto precisato, secondo la ricostruzione degli opponenti non aveva alcun rilievo sintomatico il fatto che gli Ispettori avessero riportato nel verbale che si riteneva Testimone_1 dipendente della ditta individuale e che non fosse a conoscenza di RT essere stato assunto dalla tale assunto era, a proprio avviso, NT frutto di una valutazione in contrasto con i dati documentali da cui emergeva la perfetta conoscenza in capo al di chi fosse il suo unico datore di lavoro. Tes_1
Peraltro, gli ispettori in sede di accesso non si erano neppure adoperati di richiedere al i documenti di lavoro (cartellino di riconoscimento, contratto di lavoro e busta paga). Tes_1
A ciò conseguiva che il primo elemento che gli ispettori assumevano quale indice della mera fornitura di manodopera, e cioè l'assenza di riconoscibilità in capo al dipendente del suo datore di lavoro, era di fatto smentito, così come non rispondeva al vero che avesse Tes_1 ricevuto dalla Ditta individuale IN OM l'informazione sui rischi, la consegna dei DPI e il tesserino di riconoscimento, adempimenti che, unitamente a tutti gli altri documentati, erano stati -invece- svolti dalla NT
pagina 3 di 12 Pertanto, ribadivano che era un dipendente della da Tes_1 NT essa effettivamente gestito nel rapporto di lavoro, meramente comandato a svolgere la sua prestazione nel cantiere di Colletorto, ove l'impresa individuale, , RT svolgeva un contratto di appalto che, all'art. 1, comma 1, autorizzava l'appaltatore all'affidamento in regime di subappalto;
sostenevano che il dipendente, , Testimone_1 aveva ricevuto dal suo datore di lavoro la disposizione organizzativa di adibizione al cantiere e, presso di esso, aveva svolto la sua prestazione senza essere affidato al potere direttivo e di coordinamento ad opera di e/o dal suo dipendente;
RT Parte_2 precisavano che le eventuali disposizioni ricevute sul cantiere erano inerenti unicamente alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, compatibili con un genuino contratto di appalto di prestazione lavorativa, potendo il committente orientare, anche tramite un proprio dipendente, la prestazione del dipendente del prestatore d'opera.
All'uopo gli opponenti producevano il contratto di appalto del 2.07.2019 avente ad oggetto le lavorazioni da svolgersi presso il cantiere di Colletorto stipulato tra l'impresa i Signori CP_5
e , in qualità di committenti, e l'impresa “
[...] Controparte_6 RT
” e successivo contratto, recante la data del 6.06.2022, di prestazione d'opera
[...] per le medesime lavorazioni intercorso tra stessa Impresa, questa volta in qualità di
“committente”, e la società “ in qualità di “prestatore Controparte_7
d'opera”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva il rigetto Controparte_8 delle opposizioni, ritenendole infondate sia in punto di fatto che in diritto, ribadendo la legittimità degli accertamenti svolti, fondati su quanto direttamente appurato in cantiere dagli
Ispettori, nonché sulle dichiarazioni dei lavoratori;
ribadiva quindi la legittimità della sanzione applicata, in considerazione dell'esercizio non autorizzato da parte della società dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Controparte_7
d.lgs. n. 276/2003 e dell'utilizzazione, da parte della ditta “ ”, di RT prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 276/2003. Tale sanzione era stata contestata con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2023- del 13.4.2023, prot. n.7884 del Parte_3
17.4.2023, cui seguivano, atteso il mancato pagamento, le ordinanze ingiunzione oggi opposte.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 27.12.2024, il GL provvedeva alla riunione al presente procedimento di quello contraddistinto dal n. R.G. 415/24, attesi i motivi di pagina 4 di 12 connessione e, rigettate le richieste istruttorie orali, rinviava la causa per la decisione all'udienza indicata.
________
1.Il primo motivo di opposizione attiene alla ritenuta nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso e dei relativi termini di impugnazione, evenienze che comporterebbero la nullità del verbale prodromico e delle impugnate ordinanze ingiunzione.
Deducono gli opponenti sul punto che il verbale unico di accertamento dovrebbe contenere
“l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione” (art. 13, comma 4, D.lgs. n.124/2004) e che, quindi, è necessario garantire la possibilità di proporre ricorso in via amministrativa prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
evidenziano che nel caso di specie l
[...]
di SO aveva erroneamente indicato -nel verbale unico di Controparte_9 accertamento e notificazione n. 2023-ISCB-0000314 del 13 aprile 2023 prot. 7884- la possibilità di proporre ricorso, nel termine perentorio di 30 giorni, al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso l di Napoli e che l'opponente NT0 aveva pertanto notificato il ricorso al Comitato in data 18 maggio 2023; tuttavia, con decisione n. 21 del 6 giugno 2023, il Comitato dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte esulassero dall'ambito di competenza del Comitato adito.
Le contestazioni mosse dagli opponenti sotto il profilo indicato sono infondate per plurimi ordini di ragione:
-l'autonoma impugnazione in sede giurisdizionale del verbale unico di accertamento e notificazione dell' non è ammissibile, in quanto tale atto procedimentale Controparte_3
è inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva dei destinatari;
esso ha, infatti, funzione endoprocedimentale, riguardando precipuamente gli atti preparatori che vengono compiuti prima dell'emissione del provvedimento finale ed è, dunque, privo di efficacia esecutiva o sanzionatoria.
Invero, la legittimazione ad agire nei confronti dell' sorge quando l'ufficio abbia CP_3 adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza ingiunzione, che rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico- patrimoniale del ritenuto trasgressore e suscettibile di impugnazione.
A riprova di quanto osservato depone l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema
Corte, in base al quale è stato affermato che: <<… il verbale di accertamento ispettivo della pagina 5 di 12 violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando un'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria>> (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n.
11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
Invero, già le Sezioni Unite della stessa Corte avevano affermato che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo solamente in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge.
Pertanto, allorché detto verbale riguardi il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide di per sé sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007 ed, in senso conforme, da ultimo, Cass. n.
32886 del 2018);
-a parte tali superiori considerazioni, che comportano il difetto di interesse dalla parte a far valere le prospettate violazioni del verbale di accertamento, si osserva che nel verbale posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione, alla voce “strumenti di tutela” era espressamente indicata la possibilità per il trasgressore di presentare scritti difensivi, documenti e di chiedere Co l'audizione personale, con istanza-comunicazione da presentare all' di CP_8
tramite pec, nonché la possibilità di esperire ricorso amministrativo al Comitato per i
[...]
Rapporti di Lavoro presso l ai sensi dell'art.17 del D.lgs. NT0
n.124/2004, “in relazione alle contestazioni inerenti la qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro”;
-parte opponente ha, infatti, pacificamente espletato tale tipo di ricorso in sede amministrativa, che è stato dichiarato inammissibile dal Comitato proprio perché i motivi di pagina 6 di 12 doglianza attenevano a questioni di natura normativa e contrattuale e non erano inerenti alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro;
-quindi, gli opponenti hanno pacificamente intrapreso il ricorso per via amministrativa in questione, con la conseguenza che non si comprende sotto quale profilo vi sarebbe stato un pregiudizio o una lesione del proprio diritto di difesa;
-peraltro, nella presente sede hanno proposto rituale e tempestiva opposizione con la quale hanno comunque potuto far valere le proprie doglianze (sia formali che sostanziali): di conseguenza, alcuna invalidità o nullità si è configurata o può configurarsi.
2. La disamina in punto di merito del caso di specie impone, in primo luogo, la qualificazione giuridica del contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 6.06.2022 tra la ditta
“ ”, in qualità di “committente”, e la società “ RT [...]
, in qualità di “prestatore d'opera” (doc. 10 - fascicolo di parte opponente Controparte_7
) che, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti, altro non è RT che un contratto di appalto/somministrazione di manodopera.
Occorre procedere alla preventiva individuazione dei caratteri distintivi sussistenti tra la fattispecie dell'appalto (o subappalto) “genuino” e quella della somministrazione (illecita) di manodopera, da effettuarsi alla luce del disposto dell'art. 84, 2 comma, del d.lgs. n. 276/2003
e, dunque, avuto riguardo alla rigorosa verifica della reale organizzazione di mezzi e della effettiva assunzione del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore.
Nell'ambito di tale analisi non può essere obliterato il disposto dell'art. 29 del richiamato decreto legislativo, con il quale il Legislatore ha inteso non solo operare il coordinamento normativo con la disciplina contrattuale dell'appalto prevista nel Codice Civile, ma anche richiamare i due elementi centrali della fattispecie civilistica ossia, appunto, l' “organizzazione dei mezzi” e l'“assunzione del rischio d'impresa”.
Posta, dunque, la cornice ermeneutica entro la quale l'attività di indagine deve estrinsecarsi, va segnalato che la giurisprudenza ha individuato una serie di indici sintomatici che assurgono al rango di veri e propri criteri discretivi utilizzabili dall'operatore del diritto ai fini della sussunzione delle varie fattispecie nelle categorie dell'appalto genuino o degli appalti
(illeciti) di manodopera alla luce, dapprima, della abrogata legge n. 1369/1960 e, attualmente, in base alle norme introdotte dal d. lgs. n. 276/2003.
Tali indici impediscono la configurazione, anche solo concettuale, di un contratto di appalto genuino e possono sinteticamente essere catalogati come segue: pagina 7 di 12 ➢ mancanza in capo all'appaltatore di un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale;
➢ mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore;
➢ impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante;
➢ identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
➢ corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente;
➢ inserimento del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
➢ organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
2.1. Tanto premesso, in punto di fatto si segnala che dal verbale stilato dagli Ispettori del lavoro nel corso dell'accertamento è in primo luogo emerso che, in data 16.6.2022, presso il cantiere sito in Rotello (CB) erano in corso lavori di costruzione di un nuovo edificio svolti dalla ditta individuale;
al momento dell'accesso furono trovati al lavoro RT due persone, , muratore, e , manovale;
era Parte_2 Testimone_1 Parte_2 dipendente della ditta individuale , mentre , sebbene RT Testimone_1 avesse riferito agli ispettori di essere anche lui dipendente di , risultò RT essere assunto dalla NT
Furono quindi raccolte le dichiarazioni dei lavoratori, nonché di , tutte RT depositate in atti.
riferiva agli ispettori :” Lavoro con la ditta , con sede in Testimone_1 RT
Sepino, esercente attività di impresa edile, dal 28.04.2022 con contratto a tempo indeterminato. Il titolare mi ha comunicato verbalmente la mia assunzione ma non mi è stato consegnato il contratto di lavoro. Sono stato sottoposto a visita medica, mi è stato consegnato il tesserino di riconoscimento e i D.P.I. Il sig. mi ha informato sui RT rischi di lavoro, ma non ho frequentato alcun corso al riguardo. Da una settimana lavoro in questo cantiere dove stiamo effettuando lavori di carpenteria ossia realizzazione di struttura in cemento armato, oggi sono intento a sistemare armatura in legno. Svolgo le mansioni di manovale, il sig. invece è carpentiere qualificato, in questo cantiere ho Parte_2 lavorato sempre insieme a lui. Lavoro dalle 7.30 alle 17.30 con la pausa di un'ora dal lunedì al venerdì. Dalla data di assunzione ho sempre osservato tale orario di lavoro e sono stato pagina 8 di 12 sempre presente, non mi sono mai assentato, ho ricevuto solo la retribuzione di aprile con bonifico effettuato mi sembra il 20 maggio 2022, non mi è stata però ancora consegnata la busta paga. Oggi il titolare non è presente però viene spesso sul cantiere per dare le direttive sul lavoro da svolgere. Anche il D osserva il mio stesso orario di lavoro. Il Parte_2 sig. mi ha contattato e mi ha chiesto di venire al lavoro, è sempre il sig. RT
che mi ha sempre dato le direttive sul lavoro, è lui che viene sul cantiere e segue RT
i lavori, non mi risulta che ci siano altre ditte su questo cantiere. Adesso mi stanno dicendo, il collega e il titolare raggiunto telefonicamente, che sono assunto con la ditta
[...]
. NT
, sempre sentito in occasione dell'accesso, riferiva: ”Lavoro alle dipendenze Parte_2 della ditta in qualità di operaio II livello dal 5.9.2019…Sono circa un RT paio di mesi che lavoro in questo cantiere, inizialmente ero coadiuvato da altri dipendenti della ditta e dal giorno 13.6.2022 (lunedì) vengo coadiuvato dal sig. mio Testimone_1 compaesano, manovale della ditta Le direttive sul lavoro da NT svolgere allo stesso vengono impartite dal titolare e in sua assenza dal sottoscritto”.
In data 13.2.2023 era sentito dagli Ispettori anche , il quale riferiva che RT in seguito all'assenza di un lavoratore impiegato nel cantiere era stato necessario provvedere alla sua sostituzione con un altro lavoratore, sempre con le stesse mansioni di manovale e, pertanto, aveva stipulato un contratto d'opera con la ditta nella NT persona dell'amministratore, (moglie di ) ed era stato Controparte_2 RT messo a disposizione da parte di quest'ultima in favore del il lavoratore RT Tes_1
per il periodo 13.6/13.7.2022. Aggiungeva “ Tale per il
[...] RT Testimone_1 periodo dei lavori, si recava al capannone della mia ditta a Sepino, da RT dove, con il camioncino sempre della mia ditta lo stesso insieme al muratore Parte_2 si recava presso il cantiere di Colletorto e la sera tornava sempre con il e con il CP_2 medesimo furgone aziendale a Sepino. Ovviamente ero io che dirigevo i lavori su tale Test cantiere e quindi davo le direttive sia al che al , in mia Parte_2 Testimone_1 assenza era il il capo cantiere. Proprio in forza del contratto di prestazione di Parte_2 opera stipulato , la sig.ra , tra l'altro mia moglie, non veniva mai sul cantiere Controparte_2 né si occupava dei lavori né dei dipendenti. Le attrezzature utilizzate sul cantiere di Colletorto erano tutte di proprietà della ditta : sega circolare, vibratore, pennelli, RT tavole, pannelli di legno, piccola attrezzatura tipo martelli, chiodi ecc. Il ha Testimone_1
pagina 9 di 12 prestato attività lavorativa nel cantiere di Colletorto per tutto il mese di giugno 2022, successivamente, rientrato al lavoro il , lo stesso non è più venuto”. Persona_1
2.2. Va pure opportunamente ricordato, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese dagli Ispettori, che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle eventuali circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio, e che i verbali forniscono comunque elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Invero, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).A quest'ultimo riguardo, il
Supremo Collegio ha precisato che: "in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto" (così Cass.
20768/17; Cass. 24208/2020, parte motiva).
2.3. Tutto ciò valutato, nel rimarcare che appariva superflua l'escussione del teste , Pt_2 già sentito dagli Ispettori (anche alla luce della concreta formulazione dei capitoli di prova,
pagina 10 di 12 che vertevano su circostanze non dirimenti ai fini del decidere o superflue proprio in ragione della già espletata escussione), risulta che:
➢ il “contratto di prestazione d'opera” stipulato in data 6.06.2022 tra la ditta
“ ” e la società “ - RT Controparte_7 che, si ribadisce, si è, in effetti, risolto nella collaborazione del lavoratore del
“prestatore d'opera” con il dipendente del “committente”, Testimone_1 Parte_2
, i quali, in occasione dell'accesso ispettivo, sono stati rinvenuti a lavorare
[...] insieme all'interno del cantiere;
➢ le attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle lavorazioni erano di proprietà dell'Impresa “ ”, come confermato dallo stesso Titolare RT in sede di dichiarazioni spontanee rese agli organi ispettivi;
➢ le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite al lavoratore da Tes_1
o, in assenza di questi, dal capo-cantiere , come RT CP_2 riferito in sede di dichiarazioni spontanee dal lavoratore medesimo, dal Parte_2
e dallo stesso;
[...] RT
➢ i due lavoratori si recavano insieme al lavoro, utilizzando il medesimo furgone di proprietà della ditta “ ”; RT
➢ il lavoratore , in sede di dichiarazioni rese in occasione del primo Testimone_1 accesso ispettivo, neppure era a conoscenza del fatto di essere assunto alle dipendenze della società “ ; Controparte_7
Le accertate circostanze portano ad escludere che si sia in presenza di un contratto di appalto genuino;
invero, in caso di appalto genuino l'appaltatore non potrebbe limitarsi ad inviare i propri dipendenti presso la parte committente affinché svolgano una qualsivoglia attività lavorativa per conto di essa, come avvenuto nel caso di specie, ma dovrebbe organizzare i mezzi necessari e, soprattutto, avere assunto il rischio d'impresa, specificamente richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
276/2003 e dall'art. 1655 cod. civ., quale fondamento di legittimità, civilistica e commerciale, anzitutto, ma, in considerazione delle previsioni generali del D. Lgs. n. 276/2003 (art. 18), anche penale e amministrativa, dell'operazione contrattuale.
Anche la Suprema Corte ha ribadito (ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023) che il divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione pagina 11 di 12 della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Ebbene, anche riguardo a tale aspetto, sulla scorta delle stesse dichiarazioni dei lavoratori e di
, sopra ampiamente richiamate, non emerge affatto la sussistenza di siffatto RT rischio a carico della Società “ . Deve quindi ritenersi la Controparte_7 sussistenza di un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”) poiché, nel caso di specie, lo pseudo-appaltatore si era limitato a mettere a disposizione dello pseudo-committente mere prestazioni lavorative di un proprio dipendente, su cui era proprio “il committente” ad esercitare i tipici poteri datoriali (come emerge dalle dichiarazioni rese spontaneamente agli organi ispettivi da , e ). Tes_1 CP_2 RT
Le opposizioni vanno quindi rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, così dispone:
1) rigetta le opposizioni;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore dell' resistente delle spese CP_3 di lite, liquidate -ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015- in complessivi euro 3.727,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
SO, 30 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 3.6.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 414/2024 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promosso
DA
, in persona dell'omonimo titolare e RT RT
, in qualità di obbligato in solido, difesi dagli avv.ti Giovanni BARANELLO e
[...]
Emilia De Iasio
NONCHE'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, NT
, e , in qualità di obbligata in solido, difesi dagli Controparte_2 Controparte_2 avv.ti Giovanni BARANELLO e Emilia De Iasio
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_3 del Direttore pro tempore, dott. , difeso dal funzionario dott.ssa Veneranda CP_4
PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli opponenti, , in persona dell'omonimo titolare, RT
, e quest'ultimo, in qualità di obbligato in solido, nonché RT
pagina 1 di 12 in persona del l.r., , NT Controparte_2 quest'ultima anche quale obbligata in solido, hanno proposto opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 35/2024 e 37/2024, emesse in conseguenza della contestata violazione del disposto legislativo di cui all'art. 18, comma 2, del d. lgs, n. 276 del 10/09/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251 del 6/10/2004 e dall'art 1, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016, in quanto essi opponenti, secondo le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 13/4/2023, notificato il 20/4/2023, avrebbero illecitamente utilizzato ( ) e illecitamente somministrato RT
( il lavoratore , dipendente della società NT Testimone_1 per lo svolgimento di lavori da eseguirsi sul cantiere NT sito in Colletorto (CB) per il periodo dal 13 al 30 giugno 2022, per un totale di n. 14 giornate.
In conseguenza della contestata violazione, agli opponenti era ingiunto il pagamento a titolo sanzionatorio della complessiva somma di euro 5.000,00.
Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, evidenziavano la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, perché carente della indicazione degli strumenti di difesa e degli organi dinanzi ai quali proporre ricorso, nonché dei relativi termini di impugnazione, evenienze che comporterebbero, nella ricostruzione operata dagli opponenti, non solo la nullità del verbale, ma anche quella delle conseguenti ordinanze ingiunzione.
Quanto al merito, gli opponenti sostenevano l'illegittimità della contestata violazione, sul presupposto che gli organi ispettivi avevano configurato il contratto di prestazione d'opera sottoscritto tra e la società RT [...] in data 6/6/2022 come <
evidenziavano quindi che: la aveva stipulato con la ditta individuale NT RT
in data 6 giugno 2022, un contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto la
[...] fornitura di manodopera per la costruzione di un edificio ad uso residenziale da eseguirsi nel
Comune di Colletorto;
il prestatore d'opera aveva messo a disposizione del Committente un lavoratore in possesso delle qualità e delle capacità tecnico professionali per garantire l'obbligazione di fare assunta con il contratto di prestazione d'opera; sosteneva, in particolare, la che il rischio economico del contratto sottoscritto era NT interamente in capo al prestatore d'opera ( , in quanto il NT corrispettivo veniva pattuito a corpo, con pagamento ad ultimazione della prestazione concretamente eseguita;
invero, sul prestatore d'opera ricadeva la scelta del dipendente da pagina 2 di 12 impiegare (senza ingerenza e/ o interferenza da parte della committente), il rischio economico inerente al trattamento economico e normativo del dipendente assegnato, compresi gli oneri legati ad eventuali sopravvenute cause di sospensione del rapporto (malattia, infortunio, permessi ecc.), il potere organizzativo e, segnatamente, quello di comandare il dipendente presso il cantiere, di indicare i giorni e l'orario da osservare e di provvedere ad una sua eventuale sostituzione con altro dipendente;
su di essa società gravava l'impiego di capitali per istruire, formare ed informare il dipendente, nonché la fornitura di mezzi ed attrezzature
(DPI e tesserino di riconoscimento ecc.); rilevava, inoltre, che la natura della prestazione resa dal Sig. era diversa e non fungibile con quella resa dal Sig. e, infatti, il Tes_1 CP_2 primo aveva svolto mansioni di manovale, mentre il secondo mansioni di muratore, prestazioni concretamente rese senza alcuna commistione, in quanto il primo era stato comandato dall'appaltatore (sulla base di quanto previsto nel contratto di prestazione d'opera) solo a prelevare e consegnare tavole e pannelli già presenti in cantiere, attività propedeutica a quella di posa in opera dei pilastri in cemento armato, mentre il secondo svolgeva la sua prestazione lavorativa in completa autonomia;
inoltre, ad avviso di parte opponente, Tes_1 era stato assunto, retribuito, formato ed informato dal prestatore d'opera (appaltatore), che aveva impiegato capitali, fornito mezzi ed attrezzature per ottemperare agli obblighi assunti contrattualmente con il Committente.
Tanto precisato, secondo la ricostruzione degli opponenti non aveva alcun rilievo sintomatico il fatto che gli Ispettori avessero riportato nel verbale che si riteneva Testimone_1 dipendente della ditta individuale e che non fosse a conoscenza di RT essere stato assunto dalla tale assunto era, a proprio avviso, NT frutto di una valutazione in contrasto con i dati documentali da cui emergeva la perfetta conoscenza in capo al di chi fosse il suo unico datore di lavoro. Tes_1
Peraltro, gli ispettori in sede di accesso non si erano neppure adoperati di richiedere al i documenti di lavoro (cartellino di riconoscimento, contratto di lavoro e busta paga). Tes_1
A ciò conseguiva che il primo elemento che gli ispettori assumevano quale indice della mera fornitura di manodopera, e cioè l'assenza di riconoscibilità in capo al dipendente del suo datore di lavoro, era di fatto smentito, così come non rispondeva al vero che avesse Tes_1 ricevuto dalla Ditta individuale IN OM l'informazione sui rischi, la consegna dei DPI e il tesserino di riconoscimento, adempimenti che, unitamente a tutti gli altri documentati, erano stati -invece- svolti dalla NT
pagina 3 di 12 Pertanto, ribadivano che era un dipendente della da Tes_1 NT essa effettivamente gestito nel rapporto di lavoro, meramente comandato a svolgere la sua prestazione nel cantiere di Colletorto, ove l'impresa individuale, , RT svolgeva un contratto di appalto che, all'art. 1, comma 1, autorizzava l'appaltatore all'affidamento in regime di subappalto;
sostenevano che il dipendente, , Testimone_1 aveva ricevuto dal suo datore di lavoro la disposizione organizzativa di adibizione al cantiere e, presso di esso, aveva svolto la sua prestazione senza essere affidato al potere direttivo e di coordinamento ad opera di e/o dal suo dipendente;
RT Parte_2 precisavano che le eventuali disposizioni ricevute sul cantiere erano inerenti unicamente alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, compatibili con un genuino contratto di appalto di prestazione lavorativa, potendo il committente orientare, anche tramite un proprio dipendente, la prestazione del dipendente del prestatore d'opera.
All'uopo gli opponenti producevano il contratto di appalto del 2.07.2019 avente ad oggetto le lavorazioni da svolgersi presso il cantiere di Colletorto stipulato tra l'impresa i Signori CP_5
e , in qualità di committenti, e l'impresa “
[...] Controparte_6 RT
” e successivo contratto, recante la data del 6.06.2022, di prestazione d'opera
[...] per le medesime lavorazioni intercorso tra stessa Impresa, questa volta in qualità di
“committente”, e la società “ in qualità di “prestatore Controparte_7
d'opera”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva il rigetto Controparte_8 delle opposizioni, ritenendole infondate sia in punto di fatto che in diritto, ribadendo la legittimità degli accertamenti svolti, fondati su quanto direttamente appurato in cantiere dagli
Ispettori, nonché sulle dichiarazioni dei lavoratori;
ribadiva quindi la legittimità della sanzione applicata, in considerazione dell'esercizio non autorizzato da parte della società dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Controparte_7
d.lgs. n. 276/2003 e dell'utilizzazione, da parte della ditta “ ”, di RT prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 276/2003. Tale sanzione era stata contestata con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2023- del 13.4.2023, prot. n.7884 del Parte_3
17.4.2023, cui seguivano, atteso il mancato pagamento, le ordinanze ingiunzione oggi opposte.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 27.12.2024, il GL provvedeva alla riunione al presente procedimento di quello contraddistinto dal n. R.G. 415/24, attesi i motivi di pagina 4 di 12 connessione e, rigettate le richieste istruttorie orali, rinviava la causa per la decisione all'udienza indicata.
________
1.Il primo motivo di opposizione attiene alla ritenuta nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso e dei relativi termini di impugnazione, evenienze che comporterebbero la nullità del verbale prodromico e delle impugnate ordinanze ingiunzione.
Deducono gli opponenti sul punto che il verbale unico di accertamento dovrebbe contenere
“l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione” (art. 13, comma 4, D.lgs. n.124/2004) e che, quindi, è necessario garantire la possibilità di proporre ricorso in via amministrativa prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
evidenziano che nel caso di specie l
[...]
di SO aveva erroneamente indicato -nel verbale unico di Controparte_9 accertamento e notificazione n. 2023-ISCB-0000314 del 13 aprile 2023 prot. 7884- la possibilità di proporre ricorso, nel termine perentorio di 30 giorni, al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso l di Napoli e che l'opponente NT0 aveva pertanto notificato il ricorso al Comitato in data 18 maggio 2023; tuttavia, con decisione n. 21 del 6 giugno 2023, il Comitato dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte esulassero dall'ambito di competenza del Comitato adito.
Le contestazioni mosse dagli opponenti sotto il profilo indicato sono infondate per plurimi ordini di ragione:
-l'autonoma impugnazione in sede giurisdizionale del verbale unico di accertamento e notificazione dell' non è ammissibile, in quanto tale atto procedimentale Controparte_3
è inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva dei destinatari;
esso ha, infatti, funzione endoprocedimentale, riguardando precipuamente gli atti preparatori che vengono compiuti prima dell'emissione del provvedimento finale ed è, dunque, privo di efficacia esecutiva o sanzionatoria.
Invero, la legittimazione ad agire nei confronti dell' sorge quando l'ufficio abbia CP_3 adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza ingiunzione, che rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico- patrimoniale del ritenuto trasgressore e suscettibile di impugnazione.
A riprova di quanto osservato depone l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema
Corte, in base al quale è stato affermato che: <<… il verbale di accertamento ispettivo della pagina 5 di 12 violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando un'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria>> (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n.
11281 del 2010 e n. 18320 del 2007).
Invero, già le Sezioni Unite della stessa Corte avevano affermato che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo solamente in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge.
Pertanto, allorché detto verbale riguardi il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide di per sé sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007 ed, in senso conforme, da ultimo, Cass. n.
32886 del 2018);
-a parte tali superiori considerazioni, che comportano il difetto di interesse dalla parte a far valere le prospettate violazioni del verbale di accertamento, si osserva che nel verbale posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione, alla voce “strumenti di tutela” era espressamente indicata la possibilità per il trasgressore di presentare scritti difensivi, documenti e di chiedere Co l'audizione personale, con istanza-comunicazione da presentare all' di CP_8
tramite pec, nonché la possibilità di esperire ricorso amministrativo al Comitato per i
[...]
Rapporti di Lavoro presso l ai sensi dell'art.17 del D.lgs. NT0
n.124/2004, “in relazione alle contestazioni inerenti la qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro”;
-parte opponente ha, infatti, pacificamente espletato tale tipo di ricorso in sede amministrativa, che è stato dichiarato inammissibile dal Comitato proprio perché i motivi di pagina 6 di 12 doglianza attenevano a questioni di natura normativa e contrattuale e non erano inerenti alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro;
-quindi, gli opponenti hanno pacificamente intrapreso il ricorso per via amministrativa in questione, con la conseguenza che non si comprende sotto quale profilo vi sarebbe stato un pregiudizio o una lesione del proprio diritto di difesa;
-peraltro, nella presente sede hanno proposto rituale e tempestiva opposizione con la quale hanno comunque potuto far valere le proprie doglianze (sia formali che sostanziali): di conseguenza, alcuna invalidità o nullità si è configurata o può configurarsi.
2. La disamina in punto di merito del caso di specie impone, in primo luogo, la qualificazione giuridica del contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data 6.06.2022 tra la ditta
“ ”, in qualità di “committente”, e la società “ RT [...]
, in qualità di “prestatore d'opera” (doc. 10 - fascicolo di parte opponente Controparte_7
) che, al di là del nomen iuris attribuitogli dalle parti, altro non è RT che un contratto di appalto/somministrazione di manodopera.
Occorre procedere alla preventiva individuazione dei caratteri distintivi sussistenti tra la fattispecie dell'appalto (o subappalto) “genuino” e quella della somministrazione (illecita) di manodopera, da effettuarsi alla luce del disposto dell'art. 84, 2 comma, del d.lgs. n. 276/2003
e, dunque, avuto riguardo alla rigorosa verifica della reale organizzazione di mezzi e della effettiva assunzione del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore.
Nell'ambito di tale analisi non può essere obliterato il disposto dell'art. 29 del richiamato decreto legislativo, con il quale il Legislatore ha inteso non solo operare il coordinamento normativo con la disciplina contrattuale dell'appalto prevista nel Codice Civile, ma anche richiamare i due elementi centrali della fattispecie civilistica ossia, appunto, l' “organizzazione dei mezzi” e l'“assunzione del rischio d'impresa”.
Posta, dunque, la cornice ermeneutica entro la quale l'attività di indagine deve estrinsecarsi, va segnalato che la giurisprudenza ha individuato una serie di indici sintomatici che assurgono al rango di veri e propri criteri discretivi utilizzabili dall'operatore del diritto ai fini della sussunzione delle varie fattispecie nelle categorie dell'appalto genuino o degli appalti
(illeciti) di manodopera alla luce, dapprima, della abrogata legge n. 1369/1960 e, attualmente, in base alle norme introdotte dal d. lgs. n. 276/2003.
Tali indici impediscono la configurazione, anche solo concettuale, di un contratto di appalto genuino e possono sinteticamente essere catalogati come segue: pagina 7 di 12 ➢ mancanza in capo all'appaltatore di un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale;
➢ mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore;
➢ impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante;
➢ identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
➢ corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente;
➢ inserimento del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
➢ organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore.
2.1. Tanto premesso, in punto di fatto si segnala che dal verbale stilato dagli Ispettori del lavoro nel corso dell'accertamento è in primo luogo emerso che, in data 16.6.2022, presso il cantiere sito in Rotello (CB) erano in corso lavori di costruzione di un nuovo edificio svolti dalla ditta individuale;
al momento dell'accesso furono trovati al lavoro RT due persone, , muratore, e , manovale;
era Parte_2 Testimone_1 Parte_2 dipendente della ditta individuale , mentre , sebbene RT Testimone_1 avesse riferito agli ispettori di essere anche lui dipendente di , risultò RT essere assunto dalla NT
Furono quindi raccolte le dichiarazioni dei lavoratori, nonché di , tutte RT depositate in atti.
riferiva agli ispettori :” Lavoro con la ditta , con sede in Testimone_1 RT
Sepino, esercente attività di impresa edile, dal 28.04.2022 con contratto a tempo indeterminato. Il titolare mi ha comunicato verbalmente la mia assunzione ma non mi è stato consegnato il contratto di lavoro. Sono stato sottoposto a visita medica, mi è stato consegnato il tesserino di riconoscimento e i D.P.I. Il sig. mi ha informato sui RT rischi di lavoro, ma non ho frequentato alcun corso al riguardo. Da una settimana lavoro in questo cantiere dove stiamo effettuando lavori di carpenteria ossia realizzazione di struttura in cemento armato, oggi sono intento a sistemare armatura in legno. Svolgo le mansioni di manovale, il sig. invece è carpentiere qualificato, in questo cantiere ho Parte_2 lavorato sempre insieme a lui. Lavoro dalle 7.30 alle 17.30 con la pausa di un'ora dal lunedì al venerdì. Dalla data di assunzione ho sempre osservato tale orario di lavoro e sono stato pagina 8 di 12 sempre presente, non mi sono mai assentato, ho ricevuto solo la retribuzione di aprile con bonifico effettuato mi sembra il 20 maggio 2022, non mi è stata però ancora consegnata la busta paga. Oggi il titolare non è presente però viene spesso sul cantiere per dare le direttive sul lavoro da svolgere. Anche il D osserva il mio stesso orario di lavoro. Il Parte_2 sig. mi ha contattato e mi ha chiesto di venire al lavoro, è sempre il sig. RT
che mi ha sempre dato le direttive sul lavoro, è lui che viene sul cantiere e segue RT
i lavori, non mi risulta che ci siano altre ditte su questo cantiere. Adesso mi stanno dicendo, il collega e il titolare raggiunto telefonicamente, che sono assunto con la ditta
[...]
. NT
, sempre sentito in occasione dell'accesso, riferiva: ”Lavoro alle dipendenze Parte_2 della ditta in qualità di operaio II livello dal 5.9.2019…Sono circa un RT paio di mesi che lavoro in questo cantiere, inizialmente ero coadiuvato da altri dipendenti della ditta e dal giorno 13.6.2022 (lunedì) vengo coadiuvato dal sig. mio Testimone_1 compaesano, manovale della ditta Le direttive sul lavoro da NT svolgere allo stesso vengono impartite dal titolare e in sua assenza dal sottoscritto”.
In data 13.2.2023 era sentito dagli Ispettori anche , il quale riferiva che RT in seguito all'assenza di un lavoratore impiegato nel cantiere era stato necessario provvedere alla sua sostituzione con un altro lavoratore, sempre con le stesse mansioni di manovale e, pertanto, aveva stipulato un contratto d'opera con la ditta nella NT persona dell'amministratore, (moglie di ) ed era stato Controparte_2 RT messo a disposizione da parte di quest'ultima in favore del il lavoratore RT Tes_1
per il periodo 13.6/13.7.2022. Aggiungeva “ Tale per il
[...] RT Testimone_1 periodo dei lavori, si recava al capannone della mia ditta a Sepino, da RT dove, con il camioncino sempre della mia ditta lo stesso insieme al muratore Parte_2 si recava presso il cantiere di Colletorto e la sera tornava sempre con il e con il CP_2 medesimo furgone aziendale a Sepino. Ovviamente ero io che dirigevo i lavori su tale Test cantiere e quindi davo le direttive sia al che al , in mia Parte_2 Testimone_1 assenza era il il capo cantiere. Proprio in forza del contratto di prestazione di Parte_2 opera stipulato , la sig.ra , tra l'altro mia moglie, non veniva mai sul cantiere Controparte_2 né si occupava dei lavori né dei dipendenti. Le attrezzature utilizzate sul cantiere di Colletorto erano tutte di proprietà della ditta : sega circolare, vibratore, pennelli, RT tavole, pannelli di legno, piccola attrezzatura tipo martelli, chiodi ecc. Il ha Testimone_1
pagina 9 di 12 prestato attività lavorativa nel cantiere di Colletorto per tutto il mese di giugno 2022, successivamente, rientrato al lavoro il , lo stesso non è più venuto”. Persona_1
2.2. Va pure opportunamente ricordato, quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese dagli Ispettori, che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle eventuali circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio, e che i verbali forniscono comunque elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Invero, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).A quest'ultimo riguardo, il
Supremo Collegio ha precisato che: "in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto" (così Cass.
20768/17; Cass. 24208/2020, parte motiva).
2.3. Tutto ciò valutato, nel rimarcare che appariva superflua l'escussione del teste , Pt_2 già sentito dagli Ispettori (anche alla luce della concreta formulazione dei capitoli di prova,
pagina 10 di 12 che vertevano su circostanze non dirimenti ai fini del decidere o superflue proprio in ragione della già espletata escussione), risulta che:
➢ il “contratto di prestazione d'opera” stipulato in data 6.06.2022 tra la ditta
“ ” e la società “ - RT Controparte_7 che, si ribadisce, si è, in effetti, risolto nella collaborazione del lavoratore del
“prestatore d'opera” con il dipendente del “committente”, Testimone_1 Parte_2
, i quali, in occasione dell'accesso ispettivo, sono stati rinvenuti a lavorare
[...] insieme all'interno del cantiere;
➢ le attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle lavorazioni erano di proprietà dell'Impresa “ ”, come confermato dallo stesso Titolare RT in sede di dichiarazioni spontanee rese agli organi ispettivi;
➢ le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite al lavoratore da Tes_1
o, in assenza di questi, dal capo-cantiere , come RT CP_2 riferito in sede di dichiarazioni spontanee dal lavoratore medesimo, dal Parte_2
e dallo stesso;
[...] RT
➢ i due lavoratori si recavano insieme al lavoro, utilizzando il medesimo furgone di proprietà della ditta “ ”; RT
➢ il lavoratore , in sede di dichiarazioni rese in occasione del primo Testimone_1 accesso ispettivo, neppure era a conoscenza del fatto di essere assunto alle dipendenze della società “ ; Controparte_7
Le accertate circostanze portano ad escludere che si sia in presenza di un contratto di appalto genuino;
invero, in caso di appalto genuino l'appaltatore non potrebbe limitarsi ad inviare i propri dipendenti presso la parte committente affinché svolgano una qualsivoglia attività lavorativa per conto di essa, come avvenuto nel caso di specie, ma dovrebbe organizzare i mezzi necessari e, soprattutto, avere assunto il rischio d'impresa, specificamente richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
276/2003 e dall'art. 1655 cod. civ., quale fondamento di legittimità, civilistica e commerciale, anzitutto, ma, in considerazione delle previsioni generali del D. Lgs. n. 276/2003 (art. 18), anche penale e amministrativa, dell'operazione contrattuale.
Anche la Suprema Corte ha ribadito (ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023) che il divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione pagina 11 di 12 della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Ebbene, anche riguardo a tale aspetto, sulla scorta delle stesse dichiarazioni dei lavoratori e di
, sopra ampiamente richiamate, non emerge affatto la sussistenza di siffatto RT rischio a carico della Società “ . Deve quindi ritenersi la Controparte_7 sussistenza di un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”) poiché, nel caso di specie, lo pseudo-appaltatore si era limitato a mettere a disposizione dello pseudo-committente mere prestazioni lavorative di un proprio dipendente, su cui era proprio “il committente” ad esercitare i tipici poteri datoriali (come emerge dalle dichiarazioni rese spontaneamente agli organi ispettivi da , e ). Tes_1 CP_2 RT
Le opposizioni vanno quindi rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di SO, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, così dispone:
1) rigetta le opposizioni;
2) condanna le parti opponenti al pagamento in favore dell' resistente delle spese CP_3 di lite, liquidate -ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015- in complessivi euro 3.727,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
SO, 30 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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