Articolo 8 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 luglio 1978
Art. 8. Validita' della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione.

La sovvenzione definitiva determinata per un anno e' liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo - salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli articoli 6 e 7 - sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui allo articolo 3.
La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralita' posticipate la cui liquidazione e' disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 2 saranno operate a carico della successiva trimestralita'.
La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di manutenzione e' versata in apposito conto corrente di tesoreria intestato al concessionario esercente con vincolo in favore dell'Ufficio provinciale MCTC, avente sede nel capoluogo della regione in cui la ferrovia si svolge, che provvede allo svincolo in relazione ai lavori ed approvvigionamenti eseguiti o da eseguire.
Entrata in vigore il 12 luglio 1978
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