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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2000/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Davide Boffi e dall'avv. Fabio Boffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seveso, Via Solferino n. 48, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Caterina Pirota elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via A. Gramsci n. 39/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 04.12.2025 alle seguenti conclusioni congiunte:
“• Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. La figlia minore iene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei casa coniugale, sita in Seveso (MB) alla via Solferino n. 48. presso la quale la minore manterrà la propria residenza. Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute della figlia e su qualsiasi altra necessità ed esigenza della stessa, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, anche in assenza dell'altro genitore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e la figlia. Ad ogni modo entrambi i genitori, consci del proprio ruolo genitoriale, che rimane tale anche qualora altri compagni dovessero far parte della loro vita, si impegnano a rispettare l'altra figura genitoriale.
• Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figlia. I genitori concordano affinché il padre goda del più ampio diritto di visita e frequentazione con la figlia minore Per_1 I genitori, concordemente, e dopo ampia riflessione adottano il seguente calendario calcolato su 35 giorni, destinato a ripetersi in modo continuo e studiato anche e soprattutto sulla base delle esigenze lavorative del IG. Pt_2
a) Settimana 1: nizierà la settimana portata a scuola dal IG. presso il quale ha trascorso Per_1 Pt_2 la domenica e il relativo pernotto tra domenica e lunedì. Il IG. terrà con sé ortandola a scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre lunedì Pt_2 Per_1 sera dopo cena. b) Settimana 2: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di venerdì e la terrà Pt_2 con sé fino a domenica sera dopo cena, quando la riporterà presso l'abitazione della IG.ra . Pt_1
c) Settimana 3: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di mercoledì e la Pt_2 terrà con sé fino a sera dopo cena. quando la riporterà presso l'abitazione della IG.ra . Pt_1
d) Settimana 4: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di giovedì, terrà con Pt_2 sé ortandola a scuola il giorno successivo e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre Per_1 venerdì sera dopo cena. e) Settimana 5: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di lunedì e la terrà Pt_2 con sé fino a martedì sera dopo cena, quando la riporterà presso l'abitazione della IGra , Il IG. Pt_1 recupererà, inoltre, omenica mattina entro le ore 11 e la riporterà presso l'abitazione della Pt_2 Per_1 madre lunedì dopo cena. Per i rimanenti giorni in cui non è previsto l'intervento del padre. tarà con la madre. Per_1
Nei giorni in cui ena presso il padre, lo stesso dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione della Per_1 madre entro le ore 21.30. Dalla conclusione del periodo scolastico, i genitori concordano che tale orario potrà essere prolungato alle 22.00 o superiori, purché previamente concordato. Eventuali variazioni calendario di cui sopra dovranno essere comunicati - ove possibile - con almeno 48 ore di anticipo. Ove uno dei due genitori non sia in grado di rispettare i giorni stabiliti nel presente accordo, sarà sua responsabilità gestire permessi/cambi turno/ferie in modo da non riversare l'onere sull'altro genitore. Eventuali giorni concordati e non rispettati dovranno essere recuperati con giornate compensative concordate per le vie brevi tra i genitori. Idem dicasi per giorni di visita extra calendario o tempi di permanenza prolungati, che saranno direttamente concordati tra i genitori per le vie brevi e con congruo preavviso. Eventuali viaggi personali, vacanze o spostamenti dei genitori saranno organizzati in giorni in cui Per_1 sta con l'altro genitore. Quanto alle festività, rascorrerà il giorno di e ultimo dell'anno/Capodanno Per_1 Persona_2 Per_3 alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre. invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori e secondo le reciproche esigenze, iniziando da quest'anno (2025) con Natale e S. Stefano presso la IGra e ultimo dell'anno/Capodanno presso il IG. Pt_1 Pt_2
Idem dicasi relativamente all'alternanza annuale per quanto concerne i giorni di Pasqua e Pasquetta. Quanto al periodo di vacanze scolastiche, al Carnevale e ai cosiddetti "ponti", i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, privilegiando le esigenze personali e scolastiche di Per_1
Il signor potrà altresì tenere con sé ue settimane, anche non consecutive, nel corso del Pt_2 Per_1 periodo estivo, con obbligo per lo stesso di comunicare alla IG.ra entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, il periodo ed i luoghi prescelti per Pt_1
l'eventuale soggiorno.
• Sul mantenimento dei figli. Spese ordinarie. Il IGnor verserà a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 400,00 a mezzo bonifico Per_1 bancario continuativo, sul conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 1 di ogni mese e Pt_1 cosi per 12 mesi all'anno rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Il signor si impegna a versare il mantenimento in favore di fino a che la stessa diverrà Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente. Detta somma includerà le voci di spesa definite *ordinarie nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, oltre alla retta di iscrizione alla scuola materna privata di Per_1
Per quanto concerne, nello specifico, la retta scolastica della minore, le parti si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario mensile in caso di futuri aumenti della stessa.
• Spese straordinarie. Salvo quanto sopra specificato. le spese straordinarie dei figli elencate secondo le lince guida poste dal Tribunale di Monza e qui di seguito elencate, saranno sostenute dei signori Pt_2
e nella misura del 50% ciascuno, e precisamente: A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo Pt_1 accordo dei genitori: - Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenze protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia): d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata: c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno: d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza: e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero a istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori:
- Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali:
- C) Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
e) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
c) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative e scolastiche dei figli dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti. Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività. Entro giorni sette dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga. l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), cosi da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo, Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
• Benefici fiscali. Le parti convengono che l'Assegno Unico o altro beneficio fiscale ad esso assimilato sarà percepito interamente dalla signora , quale prevalente collocataria della minore. Pt_1
• Sul rilascio/rinnovo passaporto. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità, dei passaporti e comunque dei documenti necessari per l'espatrio per la figlia minore Per_1
Fin da ora i genitori espressamente concordano e pattuiscono di non portare i figli in luoghi dove vi siano note tensioni geopolitiche.
• Le parti dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
• Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla firma del presente ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 19.03.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2000/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Davide Boffi e dall'avv. Fabio Boffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Seveso, Via Solferino n. 48, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Caterina Pirota elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via A. Gramsci n. 39/C, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 04.12.2025 alle seguenti conclusioni congiunte:
“• Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. La figlia minore iene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei casa coniugale, sita in Seveso (MB) alla via Solferino n. 48. presso la quale la minore manterrà la propria residenza. Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute della figlia e su qualsiasi altra necessità ed esigenza della stessa, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, anche in assenza dell'altro genitore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e la figlia. Ad ogni modo entrambi i genitori, consci del proprio ruolo genitoriale, che rimane tale anche qualora altri compagni dovessero far parte della loro vita, si impegnano a rispettare l'altra figura genitoriale.
• Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figlia. I genitori concordano affinché il padre goda del più ampio diritto di visita e frequentazione con la figlia minore Per_1 I genitori, concordemente, e dopo ampia riflessione adottano il seguente calendario calcolato su 35 giorni, destinato a ripetersi in modo continuo e studiato anche e soprattutto sulla base delle esigenze lavorative del IG. Pt_2
a) Settimana 1: nizierà la settimana portata a scuola dal IG. presso il quale ha trascorso Per_1 Pt_2 la domenica e il relativo pernotto tra domenica e lunedì. Il IG. terrà con sé ortandola a scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre lunedì Pt_2 Per_1 sera dopo cena. b) Settimana 2: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di venerdì e la terrà Pt_2 con sé fino a domenica sera dopo cena, quando la riporterà presso l'abitazione della IG.ra . Pt_1
c) Settimana 3: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di mercoledì e la Pt_2 terrà con sé fino a sera dopo cena. quando la riporterà presso l'abitazione della IG.ra . Pt_1
d) Settimana 4: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di giovedì, terrà con Pt_2 sé ortandola a scuola il giorno successivo e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre Per_1 venerdì sera dopo cena. e) Settimana 5: Il IG. andrà a prendere la figlia a scuola all'uscita pomeridiana di lunedì e la terrà Pt_2 con sé fino a martedì sera dopo cena, quando la riporterà presso l'abitazione della IGra , Il IG. Pt_1 recupererà, inoltre, omenica mattina entro le ore 11 e la riporterà presso l'abitazione della Pt_2 Per_1 madre lunedì dopo cena. Per i rimanenti giorni in cui non è previsto l'intervento del padre. tarà con la madre. Per_1
Nei giorni in cui ena presso il padre, lo stesso dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione della Per_1 madre entro le ore 21.30. Dalla conclusione del periodo scolastico, i genitori concordano che tale orario potrà essere prolungato alle 22.00 o superiori, purché previamente concordato. Eventuali variazioni calendario di cui sopra dovranno essere comunicati - ove possibile - con almeno 48 ore di anticipo. Ove uno dei due genitori non sia in grado di rispettare i giorni stabiliti nel presente accordo, sarà sua responsabilità gestire permessi/cambi turno/ferie in modo da non riversare l'onere sull'altro genitore. Eventuali giorni concordati e non rispettati dovranno essere recuperati con giornate compensative concordate per le vie brevi tra i genitori. Idem dicasi per giorni di visita extra calendario o tempi di permanenza prolungati, che saranno direttamente concordati tra i genitori per le vie brevi e con congruo preavviso. Eventuali viaggi personali, vacanze o spostamenti dei genitori saranno organizzati in giorni in cui Per_1 sta con l'altro genitore. Quanto alle festività, rascorrerà il giorno di e ultimo dell'anno/Capodanno Per_1 Persona_2 Per_3 alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre. invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori e secondo le reciproche esigenze, iniziando da quest'anno (2025) con Natale e S. Stefano presso la IGra e ultimo dell'anno/Capodanno presso il IG. Pt_1 Pt_2
Idem dicasi relativamente all'alternanza annuale per quanto concerne i giorni di Pasqua e Pasquetta. Quanto al periodo di vacanze scolastiche, al Carnevale e ai cosiddetti "ponti", i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, privilegiando le esigenze personali e scolastiche di Per_1
Il signor potrà altresì tenere con sé ue settimane, anche non consecutive, nel corso del Pt_2 Per_1 periodo estivo, con obbligo per lo stesso di comunicare alla IG.ra entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, il periodo ed i luoghi prescelti per Pt_1
l'eventuale soggiorno.
• Sul mantenimento dei figli. Spese ordinarie. Il IGnor verserà a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro 400,00 a mezzo bonifico Per_1 bancario continuativo, sul conto corrente intestato alla signora , entro il giorno 1 di ogni mese e Pt_1 cosi per 12 mesi all'anno rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Il signor si impegna a versare il mantenimento in favore di fino a che la stessa diverrà Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente. Detta somma includerà le voci di spesa definite *ordinarie nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di Monza, oltre alla retta di iscrizione alla scuola materna privata di Per_1
Per quanto concerne, nello specifico, la retta scolastica della minore, le parti si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario mensile in caso di futuri aumenti della stessa.
• Spese straordinarie. Salvo quanto sopra specificato. le spese straordinarie dei figli elencate secondo le lince guida poste dal Tribunale di Monza e qui di seguito elencate, saranno sostenute dei signori Pt_2
e nella misura del 50% ciascuno, e precisamente: A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo Pt_1 accordo dei genitori: - Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenze protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia): d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata: c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno: d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza: e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero a istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori:
- Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali:
- C) Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
e) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
c) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative e scolastiche dei figli dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti. Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività. Entro giorni sette dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga. l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), cosi da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo, Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
• Benefici fiscali. Le parti convengono che l'Assegno Unico o altro beneficio fiscale ad esso assimilato sarà percepito interamente dalla signora , quale prevalente collocataria della minore. Pt_1
• Sul rilascio/rinnovo passaporto. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità, dei passaporti e comunque dei documenti necessari per l'espatrio per la figlia minore Per_1
Fin da ora i genitori espressamente concordano e pattuiscono di non portare i figli in luoghi dove vi siano note tensioni geopolitiche.
• Le parti dichiarano di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
• Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla firma del presente ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 19.03.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti