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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2024, n. 20547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20547 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 28394 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da CE IO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall’avvocato LU Maria OSria Morlini (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di CH EL (C.F.: [...]), CH CE (C.F.: [...]) AN TT (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Carella (C.F.: CRL MSM 60M02 D643Z) AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F.: 05828330638), con socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del rappresentante per pro- cura IE Mancini rappresentata e difesa dall’avvocato F.sco AO Pepe (C.F.: [...]) MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A. (C.F.: 09007750152), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Maurizio IA TI e BI OT Civile Sent. Sez. 3 Num. 20547 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 24/07/2024 Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 14 rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Rossi (C.F.: RSS MTT 55D28 F205W) CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: 04555440967), rappre- sentata da DONEXT S.p.A. (C.F.: 00399750587), in per- sona del rappresentante per procura Giampietro Rossi rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Ruccia (C.F.: [...]) -controricorrenti- nonché BPER BANCA S.p.A. - già Banca Popolare dell’Emilia-Ro- magna, Società Cooperativa (C.F.: 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di socio unico della Nettuno Gestione Crediti S.p.A. e di capogruppo del gruppo bancario BPER BANCA S.p.A., già gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia- Romagna FI CA (C.F.: [...]), nella qualità di unico liquidatore della Nettuno Gestione Crediti S.p.A. BANCA POPOLARE DELL’LI OM, SOCIETÀ COOPERATIVA, oggi BPER BANCA S.p.A. (C.F. 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A. - già Intesa Gestione Crediti S.p.A. (C.F. 00799960158), in persona del legale rappre- sentante pro tempore EL BI (C.F.: [...]) ALLIANZ S.p.A. (C.F.: 05032630963), in persona del le- gale rappresentante pro tempore UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., poi DO- BANK S.p.A., oggi DOVALUE S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore EA ZO IO (C.F.: EA CTN 52L09 L220U) EA EL (C.F.: EA MHL 83S30 D643N) eredi di LB ZZ, notaio delegato nella procedura R.G.Es. n. 501/2004 pendente innanzi al Tribunale di Foggia, (C.F. [...]), deceduta in data 9 novembre2016 Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 14 CE ER (C.F.: [...]) CE ER TU (C.F.: [...]) BANCAPULIA S.p.A. (C.F.: 00148520711), in persona del legale rappresentante pro tempore MERCUZIO SECURITISATION S.r.l. (C.F.: 04419210234) rappresentata da DOBANK S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore TT OS (C.F.: [...]) CE ER (C.F.: [...]) CE LU (C.F.: [...]) CE TT (C.F.: [...]) CE IL (C.F.: [...]) eredi di PE RG AO EL (C.F.: SCP GGP 38E08 D643V), deceduto in data 6 agosto 2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA RE- PUBBLICA ITALIANA (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente pro tempore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA ITA- LIANA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro, le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1319/2022, pubblicata in data 16 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 luglio 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per la dichiarazione di inam- missibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Alessandro Coluzzi, per delega dell’avvocato Tom- maso Ruccia, per la controricorrente Castello Finance S.r.l.. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti di IO e RG AO EL PE (quest’ultimo deceduto nel corso del giudizio), con Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 14 l’intervento di altri creditori, i debitori esecutati hanno proposto due reclami al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. contro atti del professionista delegato alla vendita dei beni pignorati (beni infine aggiudicati in favore di EL Schia- vone, CE ON e TT AN). Entrambi i re- clami, riuniti, sono stati respinti dal giudice dell’esecuzione. Contro il relativo provvedimento, gli PE hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. Ricorre IO PE, sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi: 1) EL ON, CE ON e TT AN;
2) AMCO – Asset Ma- nagement Company S.p.A.; 3) MBCREDIT Solutions S.p.A.; 4) Castello Finance S.r.l., rappresentata da Donext S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I controricorrenti EL ON, CE ON e TT AN ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Esso, infatti, non rispetta il requisito della esposizione som- maria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 14 Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la por- tata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non anali- tico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Da una parte, tale esposizione risulta del tutto lacunosa, in quanto non indica con sufficiente precisione l’effettivo oggetto ed il contenuto dei reclami proposti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., nonché l’effettivo oggetto ed il con- tenuto del ricorso proposto allo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di rigetto dei suddetti reclami, con la puntuale illustrazione delle ragioni delle contestazioni svolte in relazione agli atti del professionista delegato impugnati, delle ragioni del rigetto di tali contestazioni Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 14 da parte del giudice dell’esecuzione, nonché dei motivi di oppo- sizione avverso il provvedimento di quest’ultimo. Dall’altra parte, l’esposizione stessa risulta prolissa, poco chiara, confusa e certamente priva del necessario carattere della sintesi, contenendo una considerevole mole di informa- zioni sullo svolgimento del giudizio del tutto superflue ai fini della presente controversia. 1.2 Del resto, come già recentemente statuito da questa Corte (da ultimo in Cass., Sentenza n. 6837 del 14/03/2024), con riferimento a ricorsi proposti dall’odierno ricorrente con conte- nuto ed esposizione dei fatti con caratteri analoghi, sulla base di argomentazioni che, dunque, ben si attagliano anche a que- sto giudizio (in specie: Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass. 09/05/2022, n. 14548; Cass. 21/04/2022, n. 12708; Cass., 11/02/2022, n. 4435) e come, del resto, rilevato anche dal Pub- blico Ministero nella sua requisitoria, nel libello introduttivo del presente giudizio «il ricorrente si dilunga in una contorta espo- sizione delle vicende processuali, frammista a continue ed inci- dentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti pro- cessuali propri e anche delle controparti nonché stralci dei prov- vedimenti adottati nelle varie fasi della controversia, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda proces- suale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle». Anche nella presente vicenda, dunque, deve affermarsi quanto già rilevato nell’ultimo dei precedenti appena richiamati e che di seguito si trascrive. «In particolare, la tecnica di redazione seguita è connotata da una esposizione dei fatti distinta in due parti (di cui la prima descrive la genesi sostanziale della vicenda controversa e il suo dipanarsi sino alla fase sommaria delle cause di opposizione, la Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 14 seconda rappresenta lo svolgimento della fase di merito dei giu- dizi), la quale occupa ben 34 (nel presente caso: 30) di com- plessive 55 (nel presente caso: 53) pagine del ricorso;
ad essa segue l’illustrazione dei quattro motivi di doglianza, nei quali, con un continuo alternarsi di segno grafico (corsivo, grassetto, caratteri ridotti), vengono trascritti interi passaggi di atti pro- cessuali, documenti (peraltro non individuati – e, tanto meno, idoneamente – nella collocazione processuale, in trasgressione al disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) e provvedimenti, inestricabilmente affastellati da lapidarie e anapodittiche considerazioni sulle norme pretesamente violate. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – dai quali, in thesi, è infi- ciata la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel ri- spetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti da- gli artt. 365 e 366 cod. proc. civ.. D’altro canto, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassa- zione – in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della
contro
- versia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare au- tonomamente gli atti di causa –, declinato secondo le prescri- zioni del giudice eurounitario (sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, in causa CI ed altri c/Italia), impone sinteticità e chia- rezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in guisa da con- temperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudi- care) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 14 04/02/2022, n. 3612). In ulteriore puntualizzazione di tali prin- cìpi, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è: per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia me- ticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, inidonea a soddisfare la neces- sità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (così Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; nello stesso ordine di idee, Cass. 22/02/2016, n. 3385 e Cass. 19/05/2017, n. 12641). In altre parole, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustappo- sizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative ar- gomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico or- ganizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla mi- gliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connes- sione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass. 25/11/2020, n. 26837). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente è incorso in una eccessiva e sovrabbondante espo- sizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che, dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 14 espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedi- menti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima illustrata. Una tecnica del genere, oltre al mancato ri- spetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità delle questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate av- verso la sentenza gravata, e impropriamente devolve a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla fun- zione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzia- lità incidente ai fini del decidere. E tanto giustifica l’inammissi- bilità del ricorso». 2. Per completezza di esposizione, può, comunque, osservarsi che gli stessi singoli motivi del ricorso sono inammissibili ovvero manifestamente infondati e, come tali, anch’essi inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sentenza (per violazione di norme processuali che regolano la sentenza come atto: artt. 304 e 298 c.p.c.; art.161 c.p.c.)». Il ricorrente deduce, con riguardo al decesso di LB ZZ, «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia per vizio del provvedimento stante l’interruzione del processo manifestatasi nel corso dello stesso che si ripercuote sulla sentenza quale atto conclusivo del medesimo processo». Il motivo è manifestamente infondato. LB ZZ (professionista delegato alla vendita dei beni pi- gnorati) risulta regolarmente costituita nel giudizio di merito relativo alla presente opposizione. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 10 di 14 Il decesso della parte costituita non dichiarato dal suo difensore non determina l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. (cfr. per tutte, in motivazione: Cass., Sez. U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021, Rv. 661210 - 01); è, quindi, del tutto irrilevante anche la circostanza che il decesso della ZZ fosse noto al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, è appena il caso di osservare che la ZZ, quale professionista delegato alla vendita, non potrebbe neanche ri- tenersi, esclusivamente in quanto tale, legittimata a parteci- pare al giudizio di opposizione esecutiva, mentre nel ricorso non viene adeguatamente chiarito se e quali domande la stessa aveva eventualmente proposto o se e quali domande erano state eventualmente proposte nei suoi confronti. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto (art.617, co.2, c.p.c.; artt. 183, 184, 189, 190 c.p.c.; artt. 3, 23, 24 e 111 della Costituzione)». Il ricorrente deduce che «Il Giudice di primo grado ha interpre- tato la norma art. 617, co. 2, c.p.c. nonché le norme regolatrici del giudizio a cognizione piena in modo non conforme alla por- tata precettiva delle stesse, incorrendo così in una palese vio- lazione di norme di diritto». Il motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta pienamente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (con indirizzo ormai conso- lidato e che il ricorso non offre ragione idonee ad indurre a ri- meditare) in ordine alla struttura bifasica dei giudizi di opposi- zione esecutiva (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 02) e in ordine all’inam- missibilità di ulteriori contestazioni e ulteriori motivi di opposi- zione avanzati per la prima volta con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena delle medesime opposizioni esecutive (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 11 di 14 21/09/2021, Rv. 662368 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 – 01, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01; da ultima: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22126 del 24/07/2023, in motivazione). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza (per difetto di contraddittorio art. 101 c.p.c.)». Il ricorrente deduce «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese difetto di contraddittorio rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto della decisione dell’impu- gnata sentenza n. 1319/2022 innanzi riportati e trascritti». Il motivo è inammissibile. Le censure con esso avanzate risultano del tutto generiche ed è addirittura impossibile per questa Corte apprezzarne l’effet- tivo senso logico e giuridico, in relazione alla dedotta violazione del principio del contradditorio, che, comunque, nella specie deve certamente escludersi, risultando regolarmente svolto, sotto tale profilo, il giudizio di merito, almeno per quanto emerge dagli atti. 2.4 Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza (per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo;
art. 156, co. 2, c.p.c.; art. 161 c.p.c.)». Il ricorrente deduce «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto della decisione e del dispositivo dell’impugnata sentenza». Il motivo è manifestamente infondato. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 12 di 14 Il tribunale ha ritenuto ammissibile, in linea generale (in base al regime normativo vigente ratione temporis, cioè quello an- teriore al 2015), il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui era stato deciso il reclamo avverso gli atti del professionista delegato proposto ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c.. Ha poi esaminato e valutato l’ammissibilità dei vari motivi posti a base dell’opposizione agli atti esecutivi, sotto altri profili, ri- tenendone alcuni inammissibili, per tali diversi profili, e rite- nendo infondati gli altri. Ha, infine, complessivamente rigettato l’opposizione, in consi- derazione dell’infondatezza dei motivi (ritenuti ammissibili) po- sti alla sua base. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà logica, né tra la motivazione ed il dispositivo della decisione impugnata, né nel percorso motivazionale alla base della stessa. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Come già ritenuto da questa Corte in precedenti ricorsi proposti tra le medesime parti in relazione alla medesima vicenda pro- cessuale (cfr. in particolare Cass. n. 6837 del 2024), «la pro- posizione di un’impugnazione in tutta evidenza inammissibile ha realizzato un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema proces- suale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiara incompatibi- lità con un quadro ordinamentale che, da un lato, deve univer- salmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 13 di 14 conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giusti- fica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e l’irrogazione della condanna della ri- corrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento sog- gettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (così, ex pluri- mis, Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812)». In applicazione della citata norma, sussistendone gli indicati presupposti anche nel caso di specie, la ricorrente va condan- nata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, dell’ulteriore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidan- dole come segue: a) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di EL ON, CE ON e TT Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 14 di 14 AN;
b) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di Castello Fi- nance S.r.l., rappresentata da Donext S.p.A.; c) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di AMCO – Asset Manage- ment Company S.p.A.; d) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di MBCREDIT Solutions S.p.A.; - condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna delle quattro parti controricorrenti sopra indicate, l’ulte- riore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 14 rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Rossi (C.F.: RSS MTT 55D28 F205W) CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: 04555440967), rappre- sentata da DONEXT S.p.A. (C.F.: 00399750587), in per- sona del rappresentante per procura Giampietro Rossi rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Ruccia (C.F.: [...]) -controricorrenti- nonché BPER BANCA S.p.A. - già Banca Popolare dell’Emilia-Ro- magna, Società Cooperativa (C.F.: 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore nella qualità di socio unico della Nettuno Gestione Crediti S.p.A. e di capogruppo del gruppo bancario BPER BANCA S.p.A., già gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia- Romagna FI CA (C.F.: [...]), nella qualità di unico liquidatore della Nettuno Gestione Crediti S.p.A. BANCA POPOLARE DELL’LI OM, SOCIETÀ COOPERATIVA, oggi BPER BANCA S.p.A. (C.F. 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore INTESA SANPAOLO S.p.A. - già Intesa Gestione Crediti S.p.A. (C.F. 00799960158), in persona del legale rappre- sentante pro tempore EL BI (C.F.: [...]) ALLIANZ S.p.A. (C.F.: 05032630963), in persona del le- gale rappresentante pro tempore UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., poi DO- BANK S.p.A., oggi DOVALUE S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore EA ZO IO (C.F.: EA CTN 52L09 L220U) EA EL (C.F.: EA MHL 83S30 D643N) eredi di LB ZZ, notaio delegato nella procedura R.G.Es. n. 501/2004 pendente innanzi al Tribunale di Foggia, (C.F. [...]), deceduta in data 9 novembre2016 Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 14 CE ER (C.F.: [...]) CE ER TU (C.F.: [...]) BANCAPULIA S.p.A. (C.F.: 00148520711), in persona del legale rappresentante pro tempore MERCUZIO SECURITISATION S.r.l. (C.F.: 04419210234) rappresentata da DOBANK S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore TT OS (C.F.: [...]) CE ER (C.F.: [...]) CE LU (C.F.: [...]) CE TT (C.F.: [...]) CE IL (C.F.: [...]) eredi di PE RG AO EL (C.F.: SCP GGP 38E08 D643V), deceduto in data 6 agosto 2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA RE- PUBBLICA ITALIANA (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente pro tempore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA ITA- LIANA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro, le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1319/2022, pubblicata in data 16 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 luglio 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per la dichiarazione di inam- missibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Alessandro Coluzzi, per delega dell’avvocato Tom- maso Ruccia, per la controricorrente Castello Finance S.r.l.. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti di IO e RG AO EL PE (quest’ultimo deceduto nel corso del giudizio), con Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 14 l’intervento di altri creditori, i debitori esecutati hanno proposto due reclami al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. contro atti del professionista delegato alla vendita dei beni pignorati (beni infine aggiudicati in favore di EL Schia- vone, CE ON e TT AN). Entrambi i re- clami, riuniti, sono stati respinti dal giudice dell’esecuzione. Contro il relativo provvedimento, gli PE hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. Ricorre IO PE, sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi: 1) EL ON, CE ON e TT AN;
2) AMCO – Asset Ma- nagement Company S.p.A.; 3) MBCREDIT Solutions S.p.A.; 4) Castello Finance S.r.l., rappresentata da Donext S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I controricorrenti EL ON, CE ON e TT AN ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Esso, infatti, non rispetta il requisito della esposizione som- maria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 14 Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la por- tata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non anali- tico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Da una parte, tale esposizione risulta del tutto lacunosa, in quanto non indica con sufficiente precisione l’effettivo oggetto ed il contenuto dei reclami proposti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., nonché l’effettivo oggetto ed il con- tenuto del ricorso proposto allo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di rigetto dei suddetti reclami, con la puntuale illustrazione delle ragioni delle contestazioni svolte in relazione agli atti del professionista delegato impugnati, delle ragioni del rigetto di tali contestazioni Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 14 da parte del giudice dell’esecuzione, nonché dei motivi di oppo- sizione avverso il provvedimento di quest’ultimo. Dall’altra parte, l’esposizione stessa risulta prolissa, poco chiara, confusa e certamente priva del necessario carattere della sintesi, contenendo una considerevole mole di informa- zioni sullo svolgimento del giudizio del tutto superflue ai fini della presente controversia. 1.2 Del resto, come già recentemente statuito da questa Corte (da ultimo in Cass., Sentenza n. 6837 del 14/03/2024), con riferimento a ricorsi proposti dall’odierno ricorrente con conte- nuto ed esposizione dei fatti con caratteri analoghi, sulla base di argomentazioni che, dunque, ben si attagliano anche a que- sto giudizio (in specie: Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass. 09/05/2022, n. 14548; Cass. 21/04/2022, n. 12708; Cass., 11/02/2022, n. 4435) e come, del resto, rilevato anche dal Pub- blico Ministero nella sua requisitoria, nel libello introduttivo del presente giudizio «il ricorrente si dilunga in una contorta espo- sizione delle vicende processuali, frammista a continue ed inci- dentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti pro- cessuali propri e anche delle controparti nonché stralci dei prov- vedimenti adottati nelle varie fasi della controversia, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda proces- suale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle». Anche nella presente vicenda, dunque, deve affermarsi quanto già rilevato nell’ultimo dei precedenti appena richiamati e che di seguito si trascrive. «In particolare, la tecnica di redazione seguita è connotata da una esposizione dei fatti distinta in due parti (di cui la prima descrive la genesi sostanziale della vicenda controversa e il suo dipanarsi sino alla fase sommaria delle cause di opposizione, la Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 14 seconda rappresenta lo svolgimento della fase di merito dei giu- dizi), la quale occupa ben 34 (nel presente caso: 30) di com- plessive 55 (nel presente caso: 53) pagine del ricorso;
ad essa segue l’illustrazione dei quattro motivi di doglianza, nei quali, con un continuo alternarsi di segno grafico (corsivo, grassetto, caratteri ridotti), vengono trascritti interi passaggi di atti pro- cessuali, documenti (peraltro non individuati – e, tanto meno, idoneamente – nella collocazione processuale, in trasgressione al disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) e provvedimenti, inestricabilmente affastellati da lapidarie e anapodittiche considerazioni sulle norme pretesamente violate. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – dai quali, in thesi, è infi- ciata la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel ri- spetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti da- gli artt. 365 e 366 cod. proc. civ.. D’altro canto, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassa- zione – in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della
contro
- versia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare au- tonomamente gli atti di causa –, declinato secondo le prescri- zioni del giudice eurounitario (sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, in causa CI ed altri c/Italia), impone sinteticità e chia- rezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in guisa da con- temperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudi- care) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 14 04/02/2022, n. 3612). In ulteriore puntualizzazione di tali prin- cìpi, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è: per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia me- ticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, inidonea a soddisfare la neces- sità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (così Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; nello stesso ordine di idee, Cass. 22/02/2016, n. 3385 e Cass. 19/05/2017, n. 12641). In altre parole, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustappo- sizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative ar- gomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico or- ganizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla mi- gliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connes- sione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass. 25/11/2020, n. 26837). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente è incorso in una eccessiva e sovrabbondante espo- sizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che, dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 14 espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedi- menti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima illustrata. Una tecnica del genere, oltre al mancato ri- spetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità delle questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate av- verso la sentenza gravata, e impropriamente devolve a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla fun- zione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzia- lità incidente ai fini del decidere. E tanto giustifica l’inammissi- bilità del ricorso». 2. Per completezza di esposizione, può, comunque, osservarsi che gli stessi singoli motivi del ricorso sono inammissibili ovvero manifestamente infondati e, come tali, anch’essi inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sentenza (per violazione di norme processuali che regolano la sentenza come atto: artt. 304 e 298 c.p.c.; art.161 c.p.c.)». Il ricorrente deduce, con riguardo al decesso di LB ZZ, «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia per vizio del provvedimento stante l’interruzione del processo manifestatasi nel corso dello stesso che si ripercuote sulla sentenza quale atto conclusivo del medesimo processo». Il motivo è manifestamente infondato. LB ZZ (professionista delegato alla vendita dei beni pi- gnorati) risulta regolarmente costituita nel giudizio di merito relativo alla presente opposizione. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 10 di 14 Il decesso della parte costituita non dichiarato dal suo difensore non determina l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. (cfr. per tutte, in motivazione: Cass., Sez. U, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021, Rv. 661210 - 01); è, quindi, del tutto irrilevante anche la circostanza che il decesso della ZZ fosse noto al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, è appena il caso di osservare che la ZZ, quale professionista delegato alla vendita, non potrebbe neanche ri- tenersi, esclusivamente in quanto tale, legittimata a parteci- pare al giudizio di opposizione esecutiva, mentre nel ricorso non viene adeguatamente chiarito se e quali domande la stessa aveva eventualmente proposto o se e quali domande erano state eventualmente proposte nei suoi confronti. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto (art.617, co.2, c.p.c.; artt. 183, 184, 189, 190 c.p.c.; artt. 3, 23, 24 e 111 della Costituzione)». Il ricorrente deduce che «Il Giudice di primo grado ha interpre- tato la norma art. 617, co. 2, c.p.c. nonché le norme regolatrici del giudizio a cognizione piena in modo non conforme alla por- tata precettiva delle stesse, incorrendo così in una palese vio- lazione di norme di diritto». Il motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta pienamente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (con indirizzo ormai conso- lidato e che il ricorso non offre ragione idonee ad indurre a ri- meditare) in ordine alla struttura bifasica dei giudizi di opposi- zione esecutiva (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 02) e in ordine all’inam- missibilità di ulteriori contestazioni e ulteriori motivi di opposi- zione avanzati per la prima volta con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena delle medesime opposizioni esecutive (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 11 di 14 21/09/2021, Rv. 662368 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 – 01, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01; da ultima: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22126 del 24/07/2023, in motivazione). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza (per difetto di contraddittorio art. 101 c.p.c.)». Il ricorrente deduce «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese difetto di contraddittorio rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto della decisione dell’impu- gnata sentenza n. 1319/2022 innanzi riportati e trascritti». Il motivo è inammissibile. Le censure con esso avanzate risultano del tutto generiche ed è addirittura impossibile per questa Corte apprezzarne l’effet- tivo senso logico e giuridico, in relazione alla dedotta violazione del principio del contradditorio, che, comunque, nella specie deve certamente escludersi, risultando regolarmente svolto, sotto tale profilo, il giudizio di merito, almeno per quanto emerge dagli atti. 2.4 Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza (per contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo;
art. 156, co. 2, c.p.c.; art. 161 c.p.c.)». Il ricorrente deduce «ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza n.1319/2022 emessa dal Tribunale di Foggia anche per palese contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, rilevabile ictu oculi dalla lettura dei motivi in fatto e in diritto della decisione e del dispositivo dell’impugnata sentenza». Il motivo è manifestamente infondato. Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 12 di 14 Il tribunale ha ritenuto ammissibile, in linea generale (in base al regime normativo vigente ratione temporis, cioè quello an- teriore al 2015), il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui era stato deciso il reclamo avverso gli atti del professionista delegato proposto ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c.. Ha poi esaminato e valutato l’ammissibilità dei vari motivi posti a base dell’opposizione agli atti esecutivi, sotto altri profili, ri- tenendone alcuni inammissibili, per tali diversi profili, e rite- nendo infondati gli altri. Ha, infine, complessivamente rigettato l’opposizione, in consi- derazione dell’infondatezza dei motivi (ritenuti ammissibili) po- sti alla sua base. Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà logica, né tra la motivazione ed il dispositivo della decisione impugnata, né nel percorso motivazionale alla base della stessa. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Come già ritenuto da questa Corte in precedenti ricorsi proposti tra le medesime parti in relazione alla medesima vicenda pro- cessuale (cfr. in particolare Cass. n. 6837 del 2024), «la pro- posizione di un’impugnazione in tutta evidenza inammissibile ha realizzato un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema proces- suale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiara incompatibi- lità con un quadro ordinamentale che, da un lato, deve univer- salmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 13 di 14 conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giusti- fica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e l’irrogazione della condanna della ri- corrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento sog- gettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (così, ex pluri- mis, Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812)». In applicazione della citata norma, sussistendone gli indicati presupposti anche nel caso di specie, la ricorrente va condan- nata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, dell’ulteriore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidan- dole come segue: a) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di EL ON, CE ON e TT Ric. n. 28394/2022 – Sez.
3 - Ud. 10 luglio 2024 – Sentenza – Pagina 14 di 14 AN;
b) € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di Castello Fi- nance S.r.l., rappresentata da Donext S.p.A.; c) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di AMCO – Asset Manage- ment Company S.p.A.; d) € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in favore di MBCREDIT Solutions S.p.A.; - condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna delle quattro parti controricorrenti sopra indicate, l’ulte- riore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-