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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 867/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867/2025 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_1
ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro
10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n.
(di seguito la “Mandante”), società di diritto italiano, con sede P.IVA_1 Parte_1
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 68.614.035,50 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_2
in persona del Presidente del C.d.A. Dott. in forza dei P.IVA_3 Controparte_2 poteri lui conferiti dall'art. 22 del vigente statuto sociale) che è rappresentata e difesa dal Prof.
Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli (codice fiscale - C.F._1
PEC in virtù di procura generale alle liti ai rogiti Email_1
Notaio del 12 dicembre 2023 (rep- 79342 – racc. 29920 (documento A) ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46, come da procura in atti,
RICORRENTE
1 contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._2
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_4 C.F._3 rappresentati e difesi come da deleghe in atti separati che si allegano al presente atto per formarne parte integrante, dall'Avv. Roberto Piccolo (C.F.: ) del Foro C.F._4 di Arezzo ed elettivamente domiciliati in Arezzo Via Avvocato Fulvio Croce n. 14, presso e nello studio del proprio procuratore come da procura in atti;
RICORRENTI
OGGETTO: Altri istituti relativi al diritto delle successioni – accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 luglio 2025
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo;
parti resistenti come da comparse di costituzione e risposta del 30.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato, la ricorrente
[...] ha chiesto che fossero accolte nei confronti di e Controparte_1 CP_3 [...]
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria Per_2 eccezione e deduzione, 1) ACCERTARE e DICHIARARE ex artt. 476 e 485 c.c.., in capo alla resistente, la tacita accettazione dell'eredità e la conseguente qualità di eredi per successione legittima:Con riferimento alla successione del Sig. nato ad Persona_3
Arezzo il 31/05/1950 dei Sigg.ri nata a [...] il [...] e CP_3 CP_4
nato ad [...] il [...] E, per l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei
[...]
Registri Immobiliari di Arezzo, di procedere alla trascrizione, in favore dei resistenti e contro
2 il de cuius, dell'emananda sentenza/ordinanza di accertamento della accettazione tacita dell'eredità relitta del de cuius. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”.
Con decreto del 13.05.2025 veniva fissata l'udienza del 1.07.2025.
Con comparsa del 30.06.2025 si costituivano e aderendo alle CP_3 Persona_2 conclusioni della ricorrente, stante la loro accettazione tacita dell'eredità di Persona_3
All'udienza del 1 luglio 2025, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti non risultando ancora visibile, per problemi di cancelleria, la loro comparsa di costituzione. Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente occorre revocare l'ordinanza a verbale del 1.07.2025 con cui è stata erroneamente dichiarata la contumacia di e in realtà costituitisi CP_3 Persona_2
adesivamente in data 30.06.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha infatti dedotto che:
- con decreto ingiuntivo n. 133/12 (RG 224/12) il Tribunale di Arezzo ad istanza della
Banca cedente ingiungeva ad e di Controparte_4 Persona_3 Parte_2
pagare in solido tra loro e senza dilazione alcuna la somma di euro 106.473,12 (la
Sig.ra limitatamente alla somma di euro 5.537,76) oltre interessi e spese Parte_2
come indicate nel titolo sino al suo integrale soddisfo. decedeva in Persona_3
Arezzo il 23.02.2016 ;
- chiamati all'eredità risultavano essere: - la moglie RA nata a CP_3
Cortona il 10/01/1952 ( ; - il figlio nato ad C.F._5 Controparte_4
Arezzo il 31/05/1974 ( ; C.F._3
- a seguito di relazione prodromica all'avvio dell'esecuzione immobiliare (documento
6 ricorrente) i chiamati all'eredità non rendevano reso alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'asse ereditario;
- a seguito della notifica del ricorso ex art. 481 c.c. e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, entrambi i chiamati manifestavano la propria volontà di accettare l'eredità del de cuius (documento 8 ricorrente).
3 Gli stessi ricorrenti, come detto, costituendosi hanno aderito alle conclusioni di parte ricorrente riconoscendo di aver tacitamente accettato l'eredità di Persona_3
Del resto risulta pacificamente che i chiamati erano e sono nel possesso dei beni ereditari.
Si rammenta, infatti, che Il chiamato che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene, tuttavia, ex art. 485 comma II cod. civ., si considera erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, sicché in tal caso l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5247 del 06/03/2018). In tal senso, il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione dei convenuti e alla particolare natura della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'ordinanza del 1.07.2025 dichiarativa della contumacia di parti resistenti
[...]
e CP_3 Persona_2
2) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di C.F. , e CP_3 C.F._2
C.F. , in relazione alla successione del Persona_2 C.F._3 defunto, rispettivamente, marito e padre, nato in [...] il Persona_3
31.05.1950 (cod. fisc. ) ed ivi deceduto il 23.02.2016; C.F._6
3) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da
4 ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di
[...]
e in relazione alla successione di per le CP_3 Persona_2 Persona_3 seguenti quote e diritti sugli immobili siti in Comune di Arezzo, Località Ruscello, di seguito catastalmente identificati:
A) Quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno su:
B) Catasto Fabbricati: = Sezione Urbana B Foglio 34 particella 658 sub 1; p.T, cat.C/7, cl.U, mq.125, rendita Euro 245,32;
C) Catasto Terreni: = Sezione Valdichiana Foglio 34 particella 197;
D) Fabbricato Urbano ha.0.20.90, senza rendita;
(trattasi dell'area di sedime e pertinenza del fabbricato sopra indicato);
4) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Arezzo, 16.07.2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 867/2025 R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_1
ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro
10.000 i.v. iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n.
(di seguito la “Mandante”), società di diritto italiano, con sede P.IVA_1 Parte_1
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 68.614.035,50 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_2
in persona del Presidente del C.d.A. Dott. in forza dei P.IVA_3 Controparte_2 poteri lui conferiti dall'art. 22 del vigente statuto sociale) che è rappresentata e difesa dal Prof.
Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli (codice fiscale - C.F._1
PEC in virtù di procura generale alle liti ai rogiti Email_1
Notaio del 12 dicembre 2023 (rep- 79342 – racc. 29920 (documento A) ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46, come da procura in atti,
RICORRENTE
1 contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._2
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_4 C.F._3 rappresentati e difesi come da deleghe in atti separati che si allegano al presente atto per formarne parte integrante, dall'Avv. Roberto Piccolo (C.F.: ) del Foro C.F._4 di Arezzo ed elettivamente domiciliati in Arezzo Via Avvocato Fulvio Croce n. 14, presso e nello studio del proprio procuratore come da procura in atti;
RICORRENTI
OGGETTO: Altri istituti relativi al diritto delle successioni – accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 luglio 2025
Parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo;
parti resistenti come da comparse di costituzione e risposta del 30.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato, la ricorrente
[...] ha chiesto che fossero accolte nei confronti di e Controparte_1 CP_3 [...]
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria Per_2 eccezione e deduzione, 1) ACCERTARE e DICHIARARE ex artt. 476 e 485 c.c.., in capo alla resistente, la tacita accettazione dell'eredità e la conseguente qualità di eredi per successione legittima:Con riferimento alla successione del Sig. nato ad Persona_3
Arezzo il 31/05/1950 dei Sigg.ri nata a [...] il [...] e CP_3 CP_4
nato ad [...] il [...] E, per l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei
[...]
Registri Immobiliari di Arezzo, di procedere alla trascrizione, in favore dei resistenti e contro
2 il de cuius, dell'emananda sentenza/ordinanza di accertamento della accettazione tacita dell'eredità relitta del de cuius. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali.”.
Con decreto del 13.05.2025 veniva fissata l'udienza del 1.07.2025.
Con comparsa del 30.06.2025 si costituivano e aderendo alle CP_3 Persona_2 conclusioni della ricorrente, stante la loro accettazione tacita dell'eredità di Persona_3
All'udienza del 1 luglio 2025, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti non risultando ancora visibile, per problemi di cancelleria, la loro comparsa di costituzione. Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente occorre revocare l'ordinanza a verbale del 1.07.2025 con cui è stata erroneamente dichiarata la contumacia di e in realtà costituitisi CP_3 Persona_2
adesivamente in data 30.06.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha infatti dedotto che:
- con decreto ingiuntivo n. 133/12 (RG 224/12) il Tribunale di Arezzo ad istanza della
Banca cedente ingiungeva ad e di Controparte_4 Persona_3 Parte_2
pagare in solido tra loro e senza dilazione alcuna la somma di euro 106.473,12 (la
Sig.ra limitatamente alla somma di euro 5.537,76) oltre interessi e spese Parte_2
come indicate nel titolo sino al suo integrale soddisfo. decedeva in Persona_3
Arezzo il 23.02.2016 ;
- chiamati all'eredità risultavano essere: - la moglie RA nata a CP_3
Cortona il 10/01/1952 ( ; - il figlio nato ad C.F._5 Controparte_4
Arezzo il 31/05/1974 ( ; C.F._3
- a seguito di relazione prodromica all'avvio dell'esecuzione immobiliare (documento
6 ricorrente) i chiamati all'eredità non rendevano reso alcuna dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'asse ereditario;
- a seguito della notifica del ricorso ex art. 481 c.c. e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, entrambi i chiamati manifestavano la propria volontà di accettare l'eredità del de cuius (documento 8 ricorrente).
3 Gli stessi ricorrenti, come detto, costituendosi hanno aderito alle conclusioni di parte ricorrente riconoscendo di aver tacitamente accettato l'eredità di Persona_3
Del resto risulta pacificamente che i chiamati erano e sono nel possesso dei beni ereditari.
Si rammenta, infatti, che Il chiamato che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene, tuttavia, ex art. 485 comma II cod. civ., si considera erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, sicché in tal caso l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5247 del 06/03/2018). In tal senso, il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione dei convenuti e alla particolare natura della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'ordinanza del 1.07.2025 dichiarativa della contumacia di parti resistenti
[...]
e CP_3 Persona_2
2) dichiara l'intervenuta accettazione dell'eredità e, quindi, la intervenuta acquisizione della qualità di erede da parte di C.F. , e CP_3 C.F._2
C.F. , in relazione alla successione del Persona_2 C.F._3 defunto, rispettivamente, marito e padre, nato in [...] il Persona_3
31.05.1950 (cod. fisc. ) ed ivi deceduto il 23.02.2016; C.F._6
3) ordina pertanto al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da
4 ogni responsabilità, la trascrizione dell'accettazione di eredità da parte di
[...]
e in relazione alla successione di per le CP_3 Persona_2 Persona_3 seguenti quote e diritti sugli immobili siti in Comune di Arezzo, Località Ruscello, di seguito catastalmente identificati:
A) Quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno su:
B) Catasto Fabbricati: = Sezione Urbana B Foglio 34 particella 658 sub 1; p.T, cat.C/7, cl.U, mq.125, rendita Euro 245,32;
C) Catasto Terreni: = Sezione Valdichiana Foglio 34 particella 197;
D) Fabbricato Urbano ha.0.20.90, senza rendita;
(trattasi dell'area di sedime e pertinenza del fabbricato sopra indicato);
4) compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Arezzo, 16.07.2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
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