Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 588/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 23/01/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AIELLO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
, PALERMO (PA), 23/06/1971 (C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TUMINO EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Via Ing. Migliorisi 16 null 97100 Ragusa
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2022 l ha impugnato il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 43/2022, Reg. Gen. 302/2022, emesso il 13/03/2022 dal Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro, notificato telematicamente in data 18/3/2022, per il pagamento della somma di euro 32.346,26 a titolo di differenze retributive, interessi e rivalutazione, come per legge, oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha motivato eccependo la prescrizione delle mensilità ingiunte, in quanto sarebbero relative al periodo marzo 2014 - ottobre 2015 (eccezione fatta per un acconto lordo di € 1.319,63 relativo alla mensilità di maggio 2015), oltre alla 13a mensilità.
Infatti il termine ha iniziato a decorrere dal settembre 2015 poiché giusta delibera n. 53 del 28/9/2015, sub doc. 2, la lavoratrice ha ottenuto il nulla osta al trasferimento presso altra pubblica amministrazione e, segnatamente, il Comune di Ragusa.
In subordine ha eccepito l'infondatezza e la mancanza di prova della pretesa creditoria fondata su documentazione sbiadita.
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Caltanissetta; - rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il suddetto decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e confermare in toto il decreto ingiuntivo n.43/2022; Condannare l'opponente al pagamento dei compensi del presente giudizio».
Ha rilevato che sono stati compiuti atti interruttivi (da ultimo il bonifico effettuato lo scorso 13 aprile c.a. per mensilità febbraio 2014 che sarebbe un evidente riconoscimento del debito dell'Istituto opponente delle somme ancora da versare alla lavoratrice).
La causa è stata rinviata all'udienza del 23/01/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono mensilità e/o voci retributive che maturano periodicamente.
Del tutto esplorative, se non ininfluenti sono i mezzi di prova articolati dalla resistente.
Come evidenziato dal difensore dell'Istituto opponente con delibera n. 53 del 28/9/2015, sub doc. 2, la lavoratrice è transitata al Comune di Ragusa, così ponendo fine al rapporto di lavoro.
Per tale ragione a decorrere dal settembre 2015 ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione senza che venisse in alcun modo interrotto.
Al riguardo il pagamento di una mensilità o di una parte della stessa non costituisce interruzione né della mensilità attesi i termini impiegati, tantomeno di mensilità differenti.
Ciò posto l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati in giudizio è fondata.
Siffatti crediti si prescrivono nel termine di 5 anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. Se è vero che il termine – a mente del precetto normativo risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - non decorre in costanza di rapporto non assistito da stabilità reale, con il passaggio della lavoratrice al Comune di Ragusa la prescrizione ha incominciato a decorrere stante la conclusione del rapporto con l ed il Parte_1 venir mendo della condizione di soggezione.
Il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo del 17.3.2022, pertanto i crediti azionati si sono prescritti il 17.3.2017.
2 Per tali ragioni l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di giudizio pertanto seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del grado di difficoltà della stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara prescritte le differenze retributive oggetto del decreto ingiuntivo n. 43/2022 che per l'effetto è revocato.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall Controparte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 3000, oltre spese Parte_1 forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 25 gennaio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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