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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15470/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 15470/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. BALDON SARA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. OSLER MASSIMO Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da note per l'udienza del
14.10.2025:
1) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo 2
conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore, impegnandosi reciprocamente a consultarsi prima di compiere eventuali viaggi all'estero con il figlio.
2) I genitori, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere uno stabile e continuativo rapporto con il padre, convengono che quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé quando Per_1 vuole, previo accordo con la madre e con preavviso di almeno un giorno, e in ogni caso almeno secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 19.00 del sabato, quando il padre riaccompagnerà il minore presso la madre;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle 18:00 alle 22:00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna.
È inteso, per accordo di entrambi i genitori, gli orari ed i giorni di cui sopra potranno essere modificati in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e lavorative dei genitori. Per_1
Quanto alle festività e vacanze estive, i genitori convengono che trascorrerà con Per_1 ciascuno dei genitori la metà delle vacanze da scuola e, in particolare:
➢ la metà delle vacanze natalizie, comprendenti di anno in anno, alternativamente, il Natale, il
Giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania;
➢ la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, previo accordo di almeno una settimana prima della Pasqua;
➢ durante il periodo estivo trascorrerà sia con il padre che con la madre un periodo di Per_1 almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare di anno in anno entro il
31 Maggio di ogni anno, in modo da essere compatibile con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni del minore;
3
➢ infine, il padre potrà tenere con sé alternativamente con la madre nel giorno del Per_1 compleanno ed altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori.
3) La casa coniugale, sita in Piove di Sacco (Pd) via Paganini n. 17/A, comprensiva del garage di pertinenza e del terreno attiguo all'abitazione e completa di tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, di proprietà della moglie, rimane assegnata a quest'ultima, signora che ivi Controparte_1 continuerà a vivere unitamente al figlio minore Per_1
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 1.500,00 (euro Per_1 millecinquecentocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla madre, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Padova di data 17 Gennaio 2017 e secondo le modalità ivi contenute.
- Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Piove di Sacco (PD) in data 17.06.2006, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 25, Parte II, Serie A, Anno
2006, scegliendo il regime patrimoniale della in regime di comunione di beni, poi modificato in regime di separazione dei beni con successivo atto notarile.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 22.01.2010. Per_1
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via
Paganini n. 17/A, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Pt_1 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 4/02/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 253/2025 dell'11.02.2025, pubblicata il 21/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza dell'11/02/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4
Le parti con note depositate in data 13/10/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data della prima udienza in trattazione scritta, ovvero dal 4/02/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse del figlio minore , delle stesse va Per_1 preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e a Piove di Sacco (PD) in Parte_1 Controparte_1 data 17.06.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Piove di Sacco (PD), Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 15470/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. BALDON SARA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. OSLER MASSIMO Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da note per l'udienza del
14.10.2025:
1) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, tenendo 2
conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio permarrà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore, impegnandosi reciprocamente a consultarsi prima di compiere eventuali viaggi all'estero con il figlio.
2) I genitori, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere uno stabile e continuativo rapporto con il padre, convengono che quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé quando Per_1 vuole, previo accordo con la madre e con preavviso di almeno un giorno, e in ogni caso almeno secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 19.00 del sabato, quando il padre riaccompagnerà il minore presso la madre;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle 18:00 alle 22:00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna.
È inteso, per accordo di entrambi i genitori, gli orari ed i giorni di cui sopra potranno essere modificati in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e lavorative dei genitori. Per_1
Quanto alle festività e vacanze estive, i genitori convengono che trascorrerà con Per_1 ciascuno dei genitori la metà delle vacanze da scuola e, in particolare:
➢ la metà delle vacanze natalizie, comprendenti di anno in anno, alternativamente, il Natale, il
Giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania;
➢ la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, previo accordo di almeno una settimana prima della Pasqua;
➢ durante il periodo estivo trascorrerà sia con il padre che con la madre un periodo di Per_1 almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare di anno in anno entro il
31 Maggio di ogni anno, in modo da essere compatibile con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni del minore;
3
➢ infine, il padre potrà tenere con sé alternativamente con la madre nel giorno del Per_1 compleanno ed altre festività, salvo diverso accordo tra i genitori.
3) La casa coniugale, sita in Piove di Sacco (Pd) via Paganini n. 17/A, comprensiva del garage di pertinenza e del terreno attiguo all'abitazione e completa di tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, di proprietà della moglie, rimane assegnata a quest'ultima, signora che ivi Controparte_1 continuerà a vivere unitamente al figlio minore Per_1
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 1.500,00 (euro Per_1 millecinquecentocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla madre, oltre a concorrere, per la misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio, così come disciplinate dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Padova di data 17 Gennaio 2017 e secondo le modalità ivi contenute.
- Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Piove di Sacco (PD) in data 17.06.2006, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 25, Parte II, Serie A, Anno
2006, scegliendo il regime patrimoniale della in regime di comunione di beni, poi modificato in regime di separazione dei beni con successivo atto notarile.
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 22.01.2010. Per_1
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Piove di Sacco (PD), via
Paganini n. 17/A, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Pt_1 CP_1 domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 4/02/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 253/2025 dell'11.02.2025, pubblicata il 21/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza dell'11/02/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 4
Le parti con note depositate in data 13/10/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data della prima udienza in trattazione scritta, ovvero dal 4/02/2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse del figlio minore , delle stesse va Per_1 preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e a Piove di Sacco (PD) in Parte_1 Controparte_1 data 17.06.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Piove di Sacco (PD), Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato